Utilizzo consentito foto senza nome dell’Autore.
Ci sono dei casi in cui è legittimo non menzionare il nome dell’autore di una fotografia quando la si condivide?
Il Tribunale di Milano dice di si.
Se le fotografie non riportano il nome del fotografo o della ditta da cui dipende, della data e dell’autore dell’opera, la riproduzione delle immagini non è abusiva e non sono dovuti i compensi previsti dalla legge sul diritto d’autore. E nel caso di omessa menzione del nome dell’autore da parte di chi utilizza la foto non risulta nemmeno violato il diritto morale ad essere riconosciuto autore, in quanto non viene non viene messa in discussione la paternità della foto. (Tribunale di Milano – Sezione specializzata in materia di impresa. Sentenza 7 novembre 2016 n.12188)
Il Fatto.
Antonio Minischetti, fotoreporter, ha convenuto in giudizio la S.r.l. Banzai Media, lamentando la violazione delle norme sul diritto d’autore.
La Banzai Media avrebbe pubblicato 3 opere fotografiche dal medesimo realizzate, senza corrispondere alcuna indennità all’autore. Minischetti esponeva di aver realizzato un servizio fotografico all’attrice Moana Pozzi presso le cascate di Montegelato, nei pressi di Roma. A partire dal 2010, le fotografie scattate erano state indebitamente utilizzate, a sua insaputa, da alcuni siti web di proprietà della convenuta. Per esempio “altervista.org”, “girlpower.it”, “tvbloggirlpower.it”, “liquida.it”, “giornalettismo.com”, “invidia.it” e “giovani.it”.
Sostiene Antonio Minischetti che, pur avendo lo stesso in passato contestato alla Banzai Media l’illegittimità di tale uso, con comunicazioni in data 13 settembre 2010 e 25 agosto 2011, quest’ultima aveva negato l’esistenza di qualunque addebito e aveva quindi, di fatto, rifiutato la possibilità di definire in via extragiudiziale la vertenza.
Pertanto, invocando la tutela prevista dall’art.2 n.7 della legge sul diritto d’autore e lamentando la violazione del disposto degli artt. 20 e 90 della stessa legge, che impone l’obbligo di indicare il nominativo del fotografo e la data dell’anno di produzione della fotografia, l’attore ha chiesto la condanna della controparte al risarcimento dei danni.
La difesa di Banzai Media.
La Banzai Media, costituendosi, ha contestato innanzitutto la sussistenza del diritto di proprietà, in capo all’attore, delle fotografie oggetto di causa.
La stessa ha contestato, l’’esistenza dell’asserita pubblicazione su alcuni dei siti indicati dall’attore (“giornalettismo.com”, “invidia.it” e “giovani.it”), sostenendo inoltre, quanto ai siti “liquida.it” e “altervista.org”, che, ai sensi del decreto legislativo n.70/2003, non sussiste alcuna responsabilità in capo alla stessa, in quanto il primo sito è solo “un aggregatore di blog e di siti di terze parti” e il secondo è un hosting provider.
La convenuta ha poi rilevato che il diritto di sfruttamento economico delle fotografie, ai sensi dell’art.92 della legge d’autore, ha durata ventennale e che, pertanto, lo stesso deve ritenersi estinto, in quanto l’attrice rappresentata nelle foto è deceduta il 15 settembre 1994 e già da alcuni mesi prima della morte aveva smesso di apparire in pubblico.
In ogni caso, la Banzai Media ha osservato che la riproduzione delle immagini contestate non è abusiva, mancando la malafede che, ai sensi dell’articolo 90 della legge d’autore, costituisce il presupposto perché possa ritenersi abusiva la pubblicazione di fotografie prive del nome del fotografo e dell’anno di produzione.
Del resto, rileva la convenuta, non vi è alcuna prova che le fotografie dalle quali sono state tratte le immagini contestate recassero il nome dell’autore e la data di produzione.
Infine, la Banzai Media ha eccepito che l’attore non è titolare neppure di alcun diritto morale, perché le fotografie del quale lo stesso contesta l’abusiva riproduzione sono foto semplici e non opere artistiche.
La decisione.
1- Preliminarmente, occorre verificare quale sia l’ambito della domanda di parte attrice.
Infatti, con l’atto di citazione, Antonio Minischetti ha chiesto la condanna della convenuta al risarcimento dei “danni morali ed anche patrimoniali subiti e subendi”. Nella memoria depositata ai sensi dell’articolo 183, sesto comma numero 1 c.p.c., lo stesso ha eliminato nelle conclusioni, qualsiasi riferimento ai danni morali, esplicitando, alla pagina 2, che “la pretesa risarcitoria dell’attore (…) si riferisce al danno di natura morale generato dalle violazioni evidenziate (…) il Minischetti non rivendica alcuno sfruttamento economico”. Nella memoria depositata ai sensi dell’articolo 183, sesto comma numero 3 c.p.c., lo stesso ha ribadito (alla pagina 2) che la domanda di risarcimento proposta “non concerne la violazione delle regole inerenti lo sfruttamento commerciale delle immagini” e che i parametri applicabili per la quantificazione del danno “nulla hanno a che vedere con la violazione dei diritti dell’autore ed il risarcimento del danno morale richiesti in questa sede”. Tale esplicita delimitazione dell’oggetto della domanda, nonostante la generica richiesta di risarcimento di “tutti i danni subiti e subendi dall’attore” formulata in sede di precisazione delle conclusioni, circoscrive l’indagine demandata al tribunale al solo accertamento della sussistenza del danno morale.
2 – E’ sufficiente, ai fini della prova circa la titolarità del diritto di proprietà delle immagini oggetto di contestazione, la produzione di copia dei negativi, allegata dall’attore quale documento 2.
Ai sensi dell’art. 2712 c.c., le riproduzioni fotografiche di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.
Nel caso di specie, la Banzai Media ha sollevato contestazioni generiche, nulla precisando circa le ragioni per le quali le copie prodotte non possono ritenersi conformi agli originali dei quali costituiscono riproduzione. Conseguentemente, in assenza di disconoscimento chiaro, circostanziato ed esplicito e non essendo stati allegati elementi che attestino la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta, le copie prodotte possono ritenersi idonee a dimostrare che Antonio Minischetti è il proprietario delle immagini nelle stesse raffigurate.
3 – Mancanza di prove idonee a dimostrare che le fotografie recassero il nome dell’autore.
Riguardo alle foto di cui si controverte, va preliminarmente rilevato che, nonostante le doglianze dell’attore circa la mancata indicazione del nome dell’autore e la mancata riproduzione della data di produzione, circostanze rilevanti secondo la disciplina dettata dall’articolo 90 della legge sul diritto d’autore, lo stesso non ha fornito alcuna prova idonea a dimostrare che le immagini dalle quali sono state tratte le fotografie oggetto di causa recassero effettivamente il nome dell’autore e la data di produzione. Riguardo a quest’ultima, peraltro, non viene neppure fornita negli atti di parte attrice alcuna indicazione temporale.
4 – Mancanza assoluta di danno morale.
A prescindere da ogni altra questione, appare comunque dirimente la circostanza che, nel caso in esame, non è in astratto ipotizzabile la lesione del diritto morale in capo ad Antonio Minischetti, in quanto le fotografie di cui si controverte non possono ritenersi opere d’arte, ma fotografie semplici raffiguranti persone, elementi o fatti della vita naturale o sociale, conformemente a quanto previsto dall’articolo 87 della legge sul diritto d’autore.
Del resto, l’attore non ha neppure allegato la presenza di uno stile personale né ha indicato gli elementi in base ai quali le stesse dovrebbero ritenersi creazioni artistiche.
Esse, pertanto, essendo prive di carattere creativo, non rientrano tra le opere dell’ingegno prese in considerazione al numero 7 dell’articolo 2 della legge sul diritto d’autore e sono pertanto soggette alla tutela prevista per i cosiddetti diritti connessi.
Quale condizione per l’esercizio dei suddetti diritti, l’articolo 90 della legge sul diritto d’autore richiede l’indicazione sugli esemplari della fotografia del nome del fotografo, o della ditta da cui il fotografo dipende o del committente, della data dell’anno di produzione della fotografia e del nome dell’autore dell’opera d’arte fotografata. In assenza di tali indicazioni, la riproduzione delle immagini non è considerata abusiva e non sono dovuti i compensi di cui agli articoli 91 e 98 della legge sul diritto d’autore, salva la prova della malafede in capo al riproduttore. Il diritto del fotografo a veder apposto il proprio nominativo sulle riproduzioni delle fotografie semplici presuppone infatti che tale nominativo risulti apposto dall’autore sulla fotografia in questione, rappresentando un elemento della fotografia stessa.
5 – Disconoscimento della paternità.
Va infine osservato che, se anche si volesse ritenere nella specie sussistente il diritto morale ad essere riconosciuto autore ai sensi dell’articolo 20 della legge sul diritto d’autore, tale diritto risulterebbe violato nel solo caso di disconoscimento della paternità, cioè nel solo caso in cui l’opera venisse attribuita a soggetto diverso dall’autore e non anche nel caso di omessa menzione del nome dell’autore, circostanza questa che, di per sé, non mette in discussione la sua paternità (in tal senso, Cassazione 4723/2006).
Conclusioni.
6 – Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda non può essere accolta.
7 – Quanto alla richiesta di condanna per lite temeraria, formulata dalla parte convenuta, va detto che, in assenza di prova della malafede in capo all’attore, non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda.
8 – Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M.55/2014, sulla base del valore di € 26.000,00, indicato dall’attore, seguono la soccombenza.
P.Q.M. : Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo, respinta o assorbita ogni diversa istanza o eccezione, così provvede: – rigetta le domande dell’attore; – condanna Antonio Minischetti a rifondere alla convenuta S.r.l. Banzai Media le spese processuali, liquidate in € 4.835,00 oltre 15% a titolo di rimborso spese forfetario ed accessori, come per legge.
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