Titolo di un’opera: come tutelarlo?

Il titolo dell’opera dell’ingegno provoca da tempo gravi contrasti in dottrina e giurisprudenza sulla possibilità di tutelare e registrare il titolo come marchio per le riproduzioni delle creazioni artistiche (libro o film, ad esempio).  Oggi è ritenuto comunemente legittimo utilizzare e qualificare (quindi anche registrare) come marchio il titolo di giornali o pubblicazioni periodiche. Se si tratta di prodotti dell’impresa editoriale il titolo vale ad individuare, tra le molte opere analoghe, quella specificamente proveniente da un certo editore e dotata delle sue caratteristiche (grafiche, ideologiche, pubblicitarie).

Il titolo dell’opera dell’ingegno: è tutelato dalla giurisprudenza? Titolo di un film e titolo di una canzone possono essere uguali?

Quando è protetto il titolo di un'opera dell'ingegno?

Il solo titolo, certamente caratterizzantesi per originalità, non può dar luogo alla protezione prevista dalla legge sul diritto d’autore. L’art. 100 della legge 22 aprile 1941, n. 633, infatti, stabilisce che il titolo di un’opera dell’ingegno è protetto se ed in quanto individua l’opera stessa, della quale rappresenta il segno distintivo. L’efficacia individuatrice di un’opera costituisce la ragione esclusiva della tutela giuridica, con la conseguenza che il titolo non è autonomamente protetto ma solo in quanto individua l’opera stessa e, quindi, non esiste un diritto al titolo ove non esista l’opera. (App. Roma Sent., 02/03/2009, Bo.Cl. c. Va.Pi.)

Quando è protetto il titolo di un’opera dell’ingegno?

Il titolo è quell’elemento che identifica e distingue un’opera dalle altre dal punto di vista dei contenuti. Esso garantisce che, nonostante la diffusione e riproduzione in migliaia di copie, il romanzo o la storia raccontata siano sempre gli stessi. Volendo fare un parallelo, il titolo può essere affiancato al nome: entrambi hanno la funzione di individuare, identificare qualcosa o qualcuno di ben preciso, un’opera letteraria o un brano musicale nonché un individuo, una persona.

La legge, così come tutela il nome contro usi o abusi da parte di terzi, allo stesso modo riconosce all’autore dell’opera il diritto di sfruttamento del titolo e, di conseguenza, di vietare che altri ne facciano un uso contro il proprio volere.

Il comma 1 dell’art. 100 riconosce all’autore il diritto di vietare la riproduzione del titolo sopra altra opera, salvo il caso in cui egli abbia dato il proprio consenso, e quello in cui il titolo non svolga la funzione di individuare l’opera stessa. Condizione necessaria affinché l’autore possa impedire a terzi l’apposizione del titolo su un’opera diversa da quella propria, è che quest’ultimo sia in grado di individuare effettivamente quella particolare creazione. In tal caso dare lo stesso titolo a un’opera, per esempio, potrebbe creare confusione tra il pubblico dei lettori o degli ascoltatori. Per questo stesso motivo si può riprodurre il titolo di un’opera sopra un’altra senza il consenso dell’avente diritto (l’autore o il cessionario dei diritti), qualora esse siano di specie o carattere così diverse da risultare esclusa ogni possibilità di confusione (art. 100 comma 3).

Pertanto, se un libro non ha alcun riscontro nel pubblico (è un cosiddetto “fiasco commerciale”) l’autore non potrà impedire ad alcuno di “chiamare” un’altra opera con lo stesso “nome”. Questo perché si è visto come la tutela accordata sia subordinata alla effettività della capacità del titolo di individuare quella particolare opera. Ciò, tuttavia, a prescindere dai diritti dell’autore sull’opera, tutelati per il solo fatto della creazione. Lo scrittore, quindi, potrà impedire che il suo scritto sia riprodotto senza il suo consenso, ma non potrà far nulla per ostacolare l’uso del titolo di quella stessa opera.

Tutela del titolo di un libro come marchio registrato

Nelle diverse dinamiche e articolazioni della realtà ci sono stati casi in cui l’autore ha registrato presso l’ufficio marchi il titolo dell’opera, rendendo applicabile in tal modo la disciplina dettata per i marchi. La registrazione ovvia all’inconveniente della scarsa popolarità dell’opera e, di conseguenza, della scarsa capacità del titolo di individuare l’opera. Il titolare di un marchio registrato, infatti, ha il diritto esclusivo di utilizzazione su tutto il territorio nazionale e a prescindere dalla sua effettiva diffusione. La registrazione garantisce l’esclusiva per dieci anni o, male che vada, per cinque anni nel caso di non uso del marchio. Considerare il titolo alla stessa stregua del marchio, quindi, risulta più vantaggioso, poiché la tutela è accordata per il semplice fatto della registrazione. Tuttavia, su questo punto la dottrina e la giurisprudenza non sono pienamente concordi.

Tutela del titolo di un libro come marchio registrato. I sostenitori del “si”

I sostenitori del “sì”, cioè della registrabilità del titolo come marchio distinguono il titolo della singola opera “romanzo, brano musicale, ecc.” da quello delle pubblicazioni periodiche. Essi sostengono che solo in quest’ultimo caso si possa procedere alla registrazione, perché il titolo svolge la stessa funzione del marchio, cioè indica la provenienza, la comune origine imprenditoriale dei diversi numeri della rivista. Il titolo non individua l’opera e il suo contenuto, ma la provenienza, così come il marchio dei prodotti imprenditoriali. Basti pensare che per identificare un fascicolo particolare di una rivista il solo titolo non è assolutamente sufficiente: occorre sapere il numero e la data di pubblicazione.

Tutela del titolo di un libro come marchio registrato. I fautori del “no”

Al contrario, i fautori del “no” portano avanti diversi argomenti: che il fondamento della tutela del titolo deve essere ricercato nella legge sul diritto d’autore, che affronta in modo specifico il tema; che il titolo del periodico identifica una sola opera composta di tanti fascicoli di diverso contenuto.

Può essere registrato come marchio il titolo del libro “Il Diario di Anna Frank”? Anche se il libro è caduto in pubblico dominio?

La quarta commissione di ricorso dell’UAMI ha dato parere positivo. La commissione ha stabilito che “Il Diario di Anna Frank” (“Le Journal d’Anne Frank”) è un marchio registrabile e può essere tutelato dalla proprietà intellettuale come un marchio. Per quanto riguarda il libro “Il Diario di Anna Frank” (“Le Journal d’Anne Frank”) c’è stata una battaglia legale e una disputa sulla durata del copyright e sul fatto che il libro/diario potesse essere considerato di pubblico dominio. Nel 2013 la Fondazione svizzera Anne Frank Fonds che gestisce i diritti del Diario di Anna Frank, ha chiesto la registrazione all’UAMI del marchio europeo “Il Diario di Anna Frank”(“Le Journal d’Anne Frank”) nelle classi 9 (DVD, videocassette), 16 (libri, periodici e magazines) e 41 (film e visite di tour guidati a scopo culturale e educativo).

Nell’agosto del 2014 l’UAMI aveva rigettato la domanda di registrazione del marchio comunitario “Il Diario di Anna Frank” (“Le Journal d’Anne Frank”) perchè solo il titolo del libro non era stato considerato distintivo. Per questo motivo la domanda di registrazione era stata rigettata.

In particolare la commissione aveva stabilito che i dettagli della vita e della storia di Anna Frank sono ben noti al pubblico e hanno già di per sè dato origine a diversi adattamenti e modifiche rispetto all’originale; il fatto che il titolo del libro Harry Potter sia registrato come marchio non ha niente a che vedere con Anna Frank, perchè Harry Potter è un personaggio di invenzione; il segno “Il Diario di Anna Frank” non contiene nessun elemento distintivo. A settembre dello stesso anno la decisione è stata appellata sulla base del fatto che la notorietà del libro non può essere pregiudizievole alla registrazione del suo tutolo come marchio.

Tutela del titolo originale di un libro come marchio: la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI

La quarta commissione di ricorso dell’UAMI ha dichiarato ammissibile l’appello. Prima di tutto, la commissione ha ritenuto difficilmente verificabile il fatto che il titolo del libro non avesse, come affermato in primo grado, carattere distintivo. C’è da dire, infatti, che quel titolo si riferisce solo a quel libro e che dunque, quale dei due sia più distintivo o notorio non è un parere che può essere facilmente dato. Il fatto che esistano adattamenti e modifiche del libro originario non significa che “Il Diario di Anna Frank” non sia unico e abbia capacità di individuare proprio quello specifico libro. Per di più il termine “Anna Frank” non è descrittivo perchè consiste nel nome e cognome dell’autrice del Diario. Non è diventato, quindi, di significato comune in Francia. Il “Diario di Anna Frank” non descrive pertanto i beni a cui si riferisce nè le classi di registrazione nelle quali vorrebbe registrarsi il marchio.

Tutela del titolo originale di un libro come marchio secondo la legge sul diritto d’autore

La decisione della commissione è stata emessa insieme alla gemella relativa la marchio comunitario “Das Tagebuch der Anne Frank”. Entrambe le decisioni sono in contrasto con la maggior parte di quelle emesse che hanno invece rifiutato la registrazione del marchio “Il Diario di Anna Frank” nelle sue diverse traduzioni. Nel 2013 la IPO (Intellectual Property Office) ha esaminato la richiesta di registrazione del marchio e ha deciso che ‘The Diary of Anne Frank” non poteva essere registrato come marchio perchè il carattere distintivo era nel libro e quindi, la maggior parte dei consumatori, avrebbe pensato di acquistare il libro invece che un altro prodotto.Sotto diverso profilo, la registrazione di un marchio non dovrebbe servire per allungare la durata della protezione concessa dalla legge alle opere e soprattutto di un libro caduto in pubblico dominio. Ciò significherebbe prolungare un diritto che non c’è. Anna Frank è morta nel 1945 ed è ancora incerto se il suo Diario sia caduto in pubblico dominio. Infatti pare che il padre Otto, morto nel 1980, abbia rimaneggiato la versione originale del Diario. Vista l’incertezza sul pubblico dominio del “Diario di Anna Frank”, il problema consisterebbe nel ridare tutela, anzi estenderla attraverso la registrazione del titolo come marchio, mettendo a repentaglio la legittimità di tutti gli adattamenti e delle nuove edizioni già in circolazione del libro.

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