Il titolo dellâopera dellâingegno provoca da tempo gravi contrasti in dottrina e giurisprudenza sulla possibilitĂ di tutelare e registrare il titolo come marchio per le riproduzioni delle creazioni artistiche (libro o film, ad esempio). Oggi è ritenuto comunemente legittimo utilizzare e qualificare (quindi anche registrare) come marchio il titolo di giornali o pubblicazioni periodiche. Se si tratta di prodotti dellâimpresa editoriale il titolo vale ad individuare, tra le molte opere analoghe, quella specificamente proveniente da un certo editore e dotata delle sue caratteristiche (grafiche, ideologiche, pubblicitarie).
Il titolo dellâopera dellâingegno: è tutelato dalla giurisprudenza? Titolo di un film e titolo di una canzone possono essere uguali?
Il solo titolo, certamente caratterizzantesi per originalitĂ , non può dar luogo alla protezione prevista dalla legge sul diritto dâautore. Lâart. 100 della legge 22 aprile 1941, n. 633, infatti, stabilisce che il titolo di unâopera dellâingegno è protetto se ed in quanto individua lâopera stessa, della quale rappresenta il segno distintivo. Lâefficacia individuatrice di unâopera costituisce la ragione esclusiva della tutela giuridica, con la conseguenza che il titolo non è autonomamente protetto ma solo in quanto individua lâopera stessa e, quindi, non esiste un diritto al titolo ove non esista lâopera. (App. Roma Sent., 02/03/2009, Bo.Cl. c. Va.Pi.)
Quando è protetto il titolo di unâopera dellâingegno?
Il titolo è quellâelemento che identifica e distingue unâopera dalle altre dal punto di vista dei contenuti. Esso garantisce che, nonostante la diffusione e riproduzione in migliaia di copie, il romanzo o la storia raccontata siano sempre gli stessi. Volendo fare un parallelo, il titolo può essere affiancato al nome: entrambi hanno la funzione di individuare, identificare qualcosa o qualcuno di ben preciso, unâopera letteraria o un brano musicale nonchĂŠ un individuo, una persona.
La legge, cosĂŹ come tutela il nome contro usi o abusi da parte di terzi, allo stesso modo riconosce allâautore dellâopera il diritto di sfruttamento del titolo e, di conseguenza, di vietare che altri ne facciano un uso contro il proprio volere.
Il comma 1 dellâart. 100 riconosce allâautore il diritto di vietare la riproduzione del titolo sopra altra opera, salvo il caso in cui egli abbia dato il proprio consenso, e quello in cui il titolo non svolga la funzione di individuare lâopera stessa. Condizione necessaria affinchĂŠ lâautore possa impedire a terzi lâapposizione del titolo su unâopera diversa da quella propria, è che questâultimo sia in grado di individuare effettivamente quella particolare creazione. In tal caso dare lo stesso titolo a unâopera, per esempio, potrebbe creare confusione tra il pubblico dei lettori o degli ascoltatori. Per questo stesso motivo si può riprodurre il titolo di unâopera sopra unâaltra senza il consenso dellâavente diritto (lâautore o il cessionario dei diritti), qualora esse siano di specie o carattere cosĂŹ diverse da risultare esclusa ogni possibilitĂ di confusione (art. 100 comma 3).
Pertanto, se un libro non ha alcun riscontro nel pubblico (è un cosiddetto âfiasco commercialeâ) lâautore non potrĂ impedire ad alcuno di âchiamareâ unâaltra opera con lo stesso ânomeâ. Questo perchĂŠ si è visto come la tutela accordata sia subordinata alla effettivitĂ della capacitĂ del titolo di individuare quella particolare opera. Ciò, tuttavia, a prescindere dai diritti dellâautore sullâopera, tutelati per il solo fatto della creazione. Lo scrittore, quindi, potrĂ impedire che il suo scritto sia riprodotto senza il suo consenso, ma non potrĂ far nulla per ostacolare lâuso del titolo di quella stessa opera.
Tutela del titolo di un libro come marchio registrato
Nelle diverse dinamiche e articolazioni della realtĂ ci sono stati casi in cui lâautore ha registrato presso lâufficio marchi il titolo dellâopera, rendendo applicabile in tal modo la disciplina dettata per i marchi. La registrazione ovvia allâinconveniente della scarsa popolaritĂ dellâopera e, di conseguenza, della scarsa capacitĂ del titolo di individuare lâopera. Il titolare di un marchio registrato, infatti, ha il diritto esclusivo di utilizzazione su tutto il territorio nazionale e a prescindere dalla sua effettiva diffusione. La registrazione garantisce lâesclusiva per dieci anni o, male che vada, per cinque anni nel caso di non uso del marchio. Considerare il titolo alla stessa stregua del marchio, quindi, risulta piĂš vantaggioso, poichĂŠ la tutela è accordata per il semplice fatto della registrazione. Tuttavia, su questo punto la dottrina e la giurisprudenza non sono pienamente concordi.
Tutela del titolo di un libro come marchio registrato. I sostenitori del âsiâ
I sostenitori del âsĂŹâ, cioè della registrabilitĂ del titolo come marchio distinguono il titolo della singola opera âromanzo, brano musicale, ecc.â da quello delle pubblicazioni periodiche. Essi sostengono che solo in questâultimo caso si possa procedere alla registrazione, perchĂŠ il titolo svolge la stessa funzione del marchio, cioè indica la provenienza, la comune origine imprenditoriale dei diversi numeri della rivista. Il titolo non individua lâopera e il suo contenuto, ma la provenienza, cosĂŹ come il marchio dei prodotti imprenditoriali. Basti pensare che per identificare un fascicolo particolare di una rivista il solo titolo non è assolutamente sufficiente: occorre sapere il numero e la data di pubblicazione.
Tutela del titolo di un libro come marchio registrato. I fautori del ânoâ
Al contrario, i fautori del ânoâ portano avanti diversi argomenti: che il fondamento della tutela del titolo deve essere ricercato nella legge sul diritto dâautore, che affronta in modo specifico il tema; che il titolo del periodico identifica una sola opera composta di tanti fascicoli di diverso contenuto.
Può essere registrato come marchio il titolo del libro âIl Diario di Anna Frankâ? Anche se il libro è caduto in pubblico dominio?
La quarta commissione di ricorso dellâUAMI ha dato parere positivo. La commissione ha stabilito che âIl Diario di Anna Frankâ (âLe Journal dâAnne Frankâ) è un marchio registrabile e può essere tutelato dalla proprietĂ intellettuale come un marchio. Per quanto riguarda il libro âIl Diario di Anna Frankâ (âLe Journal dâAnne Frankâ) câè stata una battaglia legale e una disputa sulla durata del copyright e sul fatto che il libro/diario potesse essere considerato di pubblico dominio. Nel 2013 la Fondazione svizzera Anne Frank Fonds che gestisce i diritti del Diario di Anna Frank, ha chiesto la registrazione allâUAMI del marchio europeo âIl Diario di Anna Frankâ(âLe Journal dâAnne Frankâ) nelle classi 9 (DVD, videocassette), 16 (libri, periodici e magazines) e 41 (film e visite di tour guidati a scopo culturale e educativo).
Nellâagosto del 2014 lâUAMI aveva rigettato la domanda di registrazione del marchio comunitario âIl Diario di Anna Frankâ (âLe Journal dâAnne Frankâ) perchè solo il titolo del libro non era stato considerato distintivo. Per questo motivo la domanda di registrazione era stata rigettata.
In particolare la commissione aveva stabilito che i dettagli della vita e della storia di Anna Frank sono ben noti al pubblico e hanno giĂ di per sè dato origine a diversi adattamenti e modifiche rispetto allâoriginale; il fatto che il titolo del libro Harry Potter sia registrato come marchio non ha niente a che vedere con Anna Frank, perchè Harry Potter è un personaggio di invenzione; il segno âIl Diario di Anna Frankâ non contiene nessun elemento distintivo. A settembre dello stesso anno la decisione è stata appellata sulla base del fatto che la notorietĂ del libro non può essere pregiudizievole alla registrazione del suo tutolo come marchio.
Tutela del titolo originale di un libro come marchio: la decisione della quarta commissione di ricorso dellâUAMI
La quarta commissione di ricorso dellâUAMI ha dichiarato ammissibile lâappello. Prima di tutto, la commissione ha ritenuto difficilmente verificabile il fatto che il titolo del libro non avesse, come affermato in primo grado, carattere distintivo. Câè da dire, infatti, che quel titolo si riferisce solo a quel libro e che dunque, quale dei due sia piĂš distintivo o notorio non è un parere che può essere facilmente dato. Il fatto che esistano adattamenti e modifiche del libro originario non significa che âIl Diario di Anna Frankâ non sia unico e abbia capacitĂ di individuare proprio quello specifico libro. Per di piÚ il termine âAnna Frankâ non è descrittivo perchè consiste nel nome e cognome dellâautrice del Diario. Non è diventato, quindi, di significato comune in Francia. Il âDiario di Anna Frankâ non descrive pertanto i beni a cui si riferisce nè le classi di registrazione nelle quali vorrebbe registrarsi il marchio.
Tutela del titolo originale di un libro come marchio secondo la legge sul diritto dâautore
La decisione della commissione è stata emessa insieme alla gemella relativa la marchio comunitario âDas Tagebuch der Anne Frankâ. Entrambe le decisioni sono in contrasto con la maggior parte di quelle emesse che hanno invece rifiutato la registrazione del marchio âIl Diario di Anna Frankâ nelle sue diverse traduzioni. Nel 2013 la IPO (Intellectual Property Office) ha esaminato la richiesta di registrazione del marchio e ha deciso che âThe Diary of Anne Frankâ non poteva essere registrato come marchio perchè il carattere distintivo era nel libro e quindi, la maggior parte dei consumatori, avrebbe pensato di acquistare il libro invece che un altro prodotto.Sotto diverso profilo, la registrazione di un marchio non dovrebbe servire per allungare la durata della protezione concessa dalla legge alle opere e soprattutto di un libro caduto in pubblico dominio. Ciò significherebbe prolungare un diritto che non câè. Anna Frank è morta nel 1945 ed è ancora incerto se il suo Diario sia caduto in pubblico dominio. Infatti pare che il padre Otto, morto nel 1980, abbia rimaneggiato la versione originale del Diario. Vista lâincertezza sul pubblico dominio del âDiario di Anna Frankâ, il problema consisterebbe nel ridare tutela, anzi estenderla attraverso la registrazione del titolo come marchio, mettendo a repentaglio la legittimitĂ di tutti gli adattamenti e delle nuove edizioni giĂ in circolazione del libro.
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