Three Step Test e Diritto d’Autore

Three Step Test

Il Three Step Test  si applica solo alle eccezioni relative ad opere offerte on demand, nonché ai casi specificamente previsti.

Il Three Step Test

È una clausola inclusa in molti trattati internazionali sulla proprietà intellettuale, la cui origine risale alla revisione nel 1967 della Convenzione di Berna. I firmatari di tale accordo si impegnano ad uniformare eventuali limitazioni ed eccezioni al diritto esclusivo, nelle rispettive leggi nazionali, sul diritto d’autore.

Il Vaglio.

ll Three Step Test  pone un triplice vaglio al superamento del quale è sottoposta la conformità delle eccezioni e limitazioni al diritto d’autore.

Il test.

Infatti, le eccezioni e limitazioni devono:

  • trovare applicazione solo in determinati casi speciali (primo step),
  • che non contrastino con il normale sfruttamento dell’opera (secondo step), e
  • che non arrechino ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti (terzo step).

Il significato originale.

Era di fornire delle linee guida nel momento in cui si fosse deciso di creare delle nuove eccezioni o limitazioni al diritto d’autore.

La funzione.

Riguardo alla funzione che esso ricopre, si nota immediatamente la genericità dei parametri del test, i quali non forniscono precisi elementi valutativi né ai legislatori e neppure alle Corti, laddove esso sia stato trasposto in diritto interno.

Critiche.

Il Three Step Test viene da più parti criticato proprio per questa vaghezza, che deriva dalla sua natura di strumento diplomatico, prima ancora che legislativo o ermeneutico. A ciò si deve aggiungere una certa tendenza ad interpretare il test restrittivamente.

Il bilanciamento degli interessi.

Tuttavia, il Three Step Test  proprio per la sua natura open ended, potrebbe dar maggior risalto alla funzione di bilanciamento degli interessi dei differenti attori economico-sociali, e non solo di alcuni di essi, segnatamente i detentori dei diritti. Questo sforzo pare teso alla riconduzione per via interpretativa alla sua concezione originale, simile, in quanto a funzione, all’equivalente nei sistemi di common law di standard interpretativi flessibili come il fair use (negli Stati Uniti) o il fair dealing (nelle altre giurisdizioni di tale famiglia).

Conclusione.

È solo attraverso il recupero della funzione di bilanciamento degli interessi, che potranno essere finalmente ricomposti gli interessi legittimi dei produttori di opere dell’ingegno, dei fruitori di tali opere (differenza che si è assottigliata enormemente nella Società dell’Informazione), e della società in generale.

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