La Legge sul diritto d’autore qualifica quale ritratto qualsiasi segno iconico evocativo dell’immagine personale, e questo vale anche a riguardo dei sosia personaggi famosi.
La legge italiana prevede una tutela del diritto di immagine del sosia e censura l’utilizzo del sosia di un personaggio celebre per fini di promozione commerciale. La giurisprudenza ha chiarito che
l’utilizzazione a fini pubblicitari dell’immagine di un sosia di persona nota senza il consenso di quest’ultima, costituisce illecito qualora, dai modi di diffusione dell’immagine, il pubblico destinatario del messaggio può essere indotto a considerare la stessa come riproduttiva delle sembianze della persona nota e non del sosia (Pretura di Roma, 6 luglio 1987)
Ad esempio, è stata ritenuta illegittima l’utilizzazione nell’ambito di una campagna pubblicitaria, di oggetti usati da un personaggio (Lucio Dalla) per caratterizzare la sua personalità (Pretura di Roma, 18 aprile 1984).
Sosia personaggi famosi in pubblicità
Anche l’utilizzo nell’ambito di una campagna pubblicitaria, dell’immagine di un sosia di un personaggio famoso, è stato ritenuto illecito, in quanto l’attrice famosa subirebbe una lesione del proprio diritto all’immagine in conseguenza della pubblicazione di fotografie di suoi sosia, qualora queste siano realizzate con modalità tali da ingenerare in un lettore di media avvedutezza l’erroneo convincimento che la persona effigiata sia l’attrice in questione e non il sosia. L’esposizione o la pubblicazione dell’immagine altrui è abusiva, non solo quando avvenga senza il consenso della persona o senza il concorso della altre circostanze previste come idonee ad escludere la tutela del diritto alla riservatezza, ma anche quando, pur ricorrendo quel consenso o quelle circostanze, sia tale da arrecare pregiudizio all’onore, alla reputazione o al decoro della persona medesima.
I sosia: le conclusioni sul loro utilizzo nella pubblicità
In conclusione, si può affermare che sulla base del diritto vigente esiste un valore economico del proprio nome e della propria immagine ed il danno causato dallo sfruttamento non autorizzato del nome da parte di terzi, è pari al prezzo che il soggetto interessato avrebbe ottenuto se avesse venduto ad altri il diritto ad utilizzare la propria immagine.
Una decisione a favore dei creatori di videogiochi
Non esistono solamente i sosia dei vip in carne ed ossa!
Se la legge di New York fosse stata pensata per limitare l’uso del solo “evocare” la personalità di un personaggio noto oppure se solo il prendere spunto fosse stato considerato un illecito, allora i creatori di videogiochi, come in questo caso, ma anche i biografi, i fumettisti, gli artisti, i pittori, i caricaturisti e i romanzieri, che semplicemente “evocano” o si ispirano alla personalità di un individuo, dovrebbero dimostrare che l’uso era protetto dal primo Emendamento.
Una dimostrazione siffatta può essere difficile da rendere e quindi costosa.
La Corte suprema, contrariamente a quanto statuito nella sentenza qui discussa, ha recentemente rigettato l’appello della Electronic Arts (Electronic Arts v. Davis, U.S. Supreme Court, No. 15-424). Il caso riguarda il rapporto tra il Primo Emendamento della Costituzione americana, che garantisce il diritto alla libertà di espressione, e le leggi dello stato sul diritto alla divulgazione dell’immagine, che limitano i modi di utilizzo dei nomi, delle sembianze e dell’immagine di personaggi famosi. La Suprema Corte non ha ritenuto “in questo caso che l’uso di immagini somiglianti ad ex giocatori della NFL in un videogioco fosse protetta dal primo Emendamento”. Una sentenza dunque contraria a quegli artisti che intendono creare ritratti veri di persone esistenti.
Sosia personaggi famosi: Gianluca Vacchi fa causa al suo sosia per aver sfruttato la sua immagine ed il suo personaggio senza la sua autorizzazione
Hai presente Gianluca Vacchi? Gianluca è, oltre che molto ricco, molto seguito sui social. Ha più di 12 milioni di follower su Instagram e oltre 1 milione e 700mila fan su Facebook.
I media lo descrivono come “The Coolest Man on Instagram“. L’hash-tag “#gvlifestyle” è usata in connessione ai suoi social ed al suo personaggio. È anche descritto come “the 50-year-old millionaire who’s cooler than Dan Bilzerian” o come “the fourth most influential fashion Instagrammer, earning up to $16,750 for a single post.” Se cerchi su Google uscirà Gianluca Vacchi tra i primi risultati per “dancing millionaire”.
Vacchi è in poche parole, una celebrity, un influencer, un fashionista e anche un disk jockey. Viene descritto cosi nell’atto di citazione con il quale ha citato in giudizio la E * Trade Financial Corp. per aver utilizzato, per degli spot, “essenzialmente un suo clone”.
La citazione è stata presentata al Southern District di New York. L’oggetto della causa è il tentativo illecito e illegale di E * Trade di utilizzare la persona e il personaggio creato da Vacchi per i propri scopi commerciali e il proprio profitto. Il New York Civil Rights Law §§ 50 e 51 sancisce il principio secondo il quale è illecito utilizzare il nome e l’immagine di una persona a scopi pubblicitari o commerciali senza il suo consenso scritto.
Nel 2017 la E * Trade ha ideato, prodotto e pubblicato diversi spot contenenti un personaggio che è essenzialmente il clone di Vacchi.
Controlla tu stesso e dimmi che ne pensi. Nel primo spot il sosia di Vacchi balla con delle donne su una barca mentre fa il DJ (vedi immagine: il Vacchi contraffatto è quello centrale).
Nel secondo spot Gianluca fa parte di un festino danzereccio sullo yacht di un non meglio precisato giovane riccone.
La E * Trade è famosa per la produzione e la pubblicazione di brevi video, immagini e
clip musicali e, nello specifico, ha ideato questo personaggio: un milionario particolarmente eccentrico, impegnato in una danza particolare, circondato dal e da giovani donne straordinariamente attraenti che dimostrano il suo stile di vita sontuoso.
Il Tribunale di New York si è pronunciato in casi simili dando ragione, per esempio, a Jacqueline K. Onassis che aveva citato in giudizio Dior per aver utilizzato una sua sosia in una pubblicità, oppure rigettando le accuse di violazione nel caso di Lindsay Lohan.
Considerato che per sfruttare l’immagine di una celebrity serve il suo consenso, il Vacchi conclude la sua citazione chiedendo un risarcimento per danni non inferiore a $ 1.000.000,00 sulla base di una pronuncia che confermi la malafede della E * Trade per aver sfruttato illecitamente la sua immagine ed il suo personaggio.
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