Il ruolo dell’editore nel contratto discografico

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Il ruolo dell’editore nel contratto discografico

L’Editore musicale

L’etichetta produttrice e le edizioni musicali sono 2 cose del tutto differenti. L’Editore Musicale è la figura che “commercializza” le opere che un autore gli cede, è il titolare di tutti i diritti di utilizzazione economica delle opere dei propri autori e gestisce per loro conto tali diritti attraverso le licenze di sincronizzazione, le utilizzazioni discografiche e le esecuzioni dal vivo. L’editore fa anche opera di promozione e diffusione del proprio repertorio attraverso canali radiofonici e video-cinematografici. Nessun brano si potrebbe mettere in commercio se non fosse “edito” da qualcuno, ovvero, un disco si può teoricamente mettere in commercio anche senza un editore, in realtà il ruolo dell’editore, che diventa di fatto insieme all’autore il proprietario del brano, è quello di far sì che i diritti del brano siano tutelati al meglio per anni, cosa che un autore senza editore raramente riesce a fare nel giusto modo.

Il produttore

Il produttore si obbliga a sopportare le spese necessarie per la realizzazione delle registrazioni, a riversarle sui fonogrammi e a metterle in commercio, curando talvolta anche la promozione dell’artista. Ma l’obbligazione più importante che il produttore assume nei confronti dell’artista, è la corresponsione delle “royalties“ sulle vendite delle registrazioni effettuate, incorporate nei supporti o distribuite digitalmente. Il loro valore varia a seconda della notorietà e del successo commerciale di un artista. Nella distribuzione “fisica” esse sono generalmente determinate sul prezzo base del disco e calcolate sul novanta per cento dei dischi venduti; il dieci per cento in meno si giustifica per la copertura dei dischi difettosi e dati in omaggio. Nella distribuzione “digitale” il valore delle royalties a favore dell’artista è in genere più elevato, in quanto il produttore non deve affrontare i costi di stampa dei supporti fisici. Il conteggio di tali percentuali è di norma effettuato semestralmente. L’esatta definizione e comprensione delle royalties è legata alla corretta valutazione della portata economica e giuridica del contratto.

Il ruolo dell’editore nel contratto discografico

Un importante aspetto del ruolo dell’editore si capisce tenendo presente questa semplice cosa: il contratto discografico prima o poi scade, ma l’editore fa sì che i brani vengano nuovamente commercializzati, pubblicati sotto forma di spartiti, proposti ad altri interpreti, usati nei film e nelle pubblicità, ovvero fa sì che non cadano “nel dimenticatoio”.

Le percentuali

L’editore, secondo le norme vigenti prende il 50% del totale dei diritti maturati ovvero 12/24 (ma non sempre è così), l’altro 50% va, in proporzioni diverse o paritarie, all’autore del testo ed all’autore della musica. Spesso in fase di contrattazione fra un produttore ed una casa discografica, l’ottenimento o meno delle edizioni o di una parte di esse è fonte di feroci litigi, che altrettanto spesso, avvengono all’insaputa dell’artista (soprattutto se alle prime armi). Tutte le case discografiche (o quasi) hanno la loro sezione editoriale, ed è normale ed anche raccomandabile, cedere ad essa una parte delle edizioni, sia pure per un periodo di tempo, affinché la casa discografica sia più motivata ad investire. Non è invece raccomandabile cedere le edizioni “per sempre” ad un editore non qualificato o della cui buona operatività editoriale non siete certi.

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