Riassegnazione di un nome di dominio contestato
La procedura di riassegnazione di un nome di dominio ha un’importanza notevole. Infatti può portare a dover trasferire al ricorrente il nome di dominio registrato da altri senza titolo o illegittimamente.
I presupposti per ottenere detto trasferimento sono 3, cumulativi e non alternativi:
- che il nome di dominio contestato sia identico o confondibile col marchio su cui il ricorrente vanta diritti oppure anche solo col suo nome e cognome;
- che l’assegnatario non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome di dominio.
L’assegnatario sarĂ ritenuto avente diritto se:
- prima di avere notizia della contestazione, abbia usato o si sia preparato ad usare nel commercio il nome di dominio o il nome ad esso corrispondente.
- Oppure — si tratta di ipotesi alternative — se è conosciuto con quel nome anche se non si tratti di marchio registrato.
- Infine, se sta facendo attualmente un legittimo uso non commerciale del nome di dominio o anche un uso commerciale, ma senza l’intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato. La prova negativa, che sarebbe richiesta secondo il requisito generale (mancanza di titolo nell’assegnatario), si trasforma dunque in prova positiva, facilitando l’istruttoria giudiziale;
- che l’assegnatario abbia registrato il nome — e tuttora lo usi — in mala fede.
Esistono 4 serie di circostanze che costituiscono prova della malafede.
Si tratta di quelle che siano sintomatiche:
- dell’intento di registrare il nome di dominio con lo scopo primario di disporne poi verso il ricorrente o verso un suo concorrente a titolo oneroso, purchĂ© per un corrispettivo (si badi: «monetario o meno» e quindi anche ove il corrispettivo consista in un altro bene, ad esempio un altro nome di dominio o una partecipazione societaria) che sia superiore ai costi ragionevolmente sostenuti dal resistente per la registrazione e il mantenimento del nome di dominio;
- dell’intento di registrare il nome di dominio per impedire al titolare di identico marchio di registrarlo in proprio, purchĂ© vi sia rapporto di concorrenza;
- dell’intento di registrare soprattutto per danneggiare gli affari di un concorrente o per usurpare nome e cognome del ricorrente;
- dell’intento di usare il nome di dominio per attrarre utenti di internet a scopo di profitto, creando confusione col marchio del ricorrente.
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