Rendicontazione: nuovo obbligo a favore dell’autore

rendicontazione

Il 7 giugno 2022, sono entrate in vigore le disposizioni dell’art. 110-quater riguardanti la rendicontazione in favore dell’autore di un’opera.

L’articolo è stato introdotto dalla Direttiva Copyright (Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 177) rubricato “Attuazione della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE“.

L’articolo prevede che  chiunque sfrutti l’opera di un autore sarà obbligato a comunicargli, almeno ogni sei mesi, informazioni aggiornate, pertinenti e complete sullo sfruttamento delle opere e prestazioni artistiche (“rendiconto”). Dalla maggiore trasparenza discende anche il diritto per gli autori di richiedere una “remunerazione ulteriore, adeguata ed equa”.

Rendicontazione significato

L’obbligo di rendicontazione deve essere previsto dal contratto. È un documento periodico, trasmesso all’autore da chi ha in licenza l’opera.  Il rendiconto è molto importante perchè determina il compenso dovuto all’autore in base allo sfruttamento effettivo dell’opera (cioè al numero di pezzi venduti, al numero di visualizzazioni, etc.)

Dal 7 giugno 2022 i licenziatari saranno tenuti a fornire agli autori tutte le informazioni utili a comprendere in che modo vengono sfruttate le opere e con quali risultati.

Il comma 4 del nuovo art. 110-quater, prevede conseguenze gravi per i cessionari che si sottraggano dall’obbligo di rendiconto.

Il testo

Ecco il testo completo della disposizione riguardante le novitĂ  sulla rendicontazione:

Articolo 110-quater
1. I soggetti ai quali sono stati concessi in licenza o trasferiti i diritti e i loro aventi causa hanno l’obbligo di fornire agli autori e artisti interpreti e esecutori, anche tramite gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 35, con cadenza almeno semestrale, informazioni aggiornate, pertinenti e complete sullo sfruttamento delle opere e prestazioni artistiche, e la remunerazione dovuta. In particolare:
a) l’identità di tutti soggetti interessati dalle cessioni o licenze, ivi inclusi gli utilizzatori secondari di opere e prestazioni che abbiano stipulato accordi con i contraenti diretti di autori e artisti interpreti o esecutori;
b) le modalitĂ  di sfruttamento delle opere e delle prestazioni artistiche;
c) i ricavi generati da tali sfruttamenti, ivi inclusi introiti pubblicitari e di merchandising, e la remunerazione contrattualmente dovuta, secondo quanto stabilito negli accordi di concessione di licenza o trasferimento dei diritti;
d) con riferimento specifico ai fornitori di servizi di media audiovisivi non lineari, i numeri di acquisti, visualizzazioni, abbonati.
2. L’adempimento dell’obbligo di cui al comma 1 è richiesto in misura proporzionata ed effettiva per garantire un livello elevato di trasparenza in ogni settore. Resta fermo l’obbligo dei soggetti che hanno ricevuto le informazioni del rispetto della riservatezza delle stesse, in particolare di quelle che costituiscono dati aziendali e informazioni commerciali sensibili, anche attraverso la sottoscrizione di accordi di riservatezza.
3. Quando il cessionario o il licenziatario dei diritti di cui al comma 1 concede i medesimi diritti in licenza a terzi, gli autori e gli artisti interpreti o esecutori hanno diritto di ricevere, anche tramite gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 35, informazioni supplementari direttamente da parte dei sublicenziatari, se la loro prima controparte contrattuale non detiene tutte le informazioni necessarie. A tale fine la prima controparte contrattuale fornisce informazioni sull’identità dei sublicenziatari. Per le opere cinematografiche e audiovisive la richiesta di informazioni può essere effettuata dagli aventi diritto anche indirettamente tramite la controparte contrattuale dell’autore e artista interprete o esecutore.
4. Sull’adempimento degli obblighi di comunicazione e di informazione cui ai commi 1, 2 e 3, vigila l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che, in caso di violazione di tali obblighi, applica una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del soggetto inadempiente fino all’1 per cento del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione. Per le sanzioni amministrative di cui al primo periodo e’ escluso il beneficio del pagamento in misura ridotta previsto dall’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In ogni caso la mancata comunicazione delle informazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 costituisce una presunzione legale di inadeguatezza del compenso in favore dei titolari dei diritti.
5. Si applicano le regole di trasparenza degli accordi collettivi che soddisfano le condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 ai contratti che ne sono regolati.
6. Agli organismi di gestione collettiva e alle entità di gestione indipendenti di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 si applica l’articolo 24 del medesimo decreto quanto agli obblighi di informazione di cui al presente articolo.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 7 giugno 2022.

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