Prima di entrare nel vivo, è necessario fare una sintetica premessa sulla tutela cautelare e la registrazione format evento.
La tutela cautelare assicura, in via provvisoria, gli effetti del futuro giudizio di merito quando sussistano particolari e gravi esigenze dâurgenza che renderebbero inutile la tutela ottenuta nell’ambito di quest’ultimo.
ll fumus boni iuris e il periculum in mora
ll fumus boni iuris e il periculum in mora sono condizioni della domanda cautelare noncheĚ requisiti fondamentali percheĚ possa essere concesso un provvedimento d’urgenza.
Il primo consiste nell’apparenza del diritto a salvaguardia del quale si intende richiedere la tutela, la cui sussistenza deve apparire come verosimile e probabile alla luce degli elementi di prova esistenti prima facie.Â
Il secondo consiste nel possibile pregiudizio che possa derivare al suddetto diritto nelle more del giudizio ordinario e, nel caso dei provvedimenti d’urgenza, viene identificato nel fondato timore che, in dette more, il diritto sia esposto ad un pericolo imminente ed irreparabile.
La tutela cautelare nel diritto processuale civile e la registrazione format evento
Il âCaffeina Christmas Villageâ eĚ uno spettacolo dotato di un suo preciso format che consisterebbe nella realizzazione, nel centro storico di Viterbo, di un Villaggio di Natale animato, una sorta di parco giochi natalizio caratterizzato da varie attrazioni quali un Presepe, una Casa di Babbo Natale, un Villaggio degli Elfi, un Teatro incantato, un mercatino di Natale, con la partecipazione di artisti di strada, bande musicali, degli elfi e di Babbo Natale.
Lâevento eĚ stato realizzato negli anni 2016, 2017 e 2018 a seguito della concessione di autorizzazione da parte del Comune di Viterbo.
Per lâanno 2019 i ricorrenti hanno richiesto al Comune di Viterbo, lâautorizzazione allo svolgimento dellâevento e hanno cosi saputo appreso di analoga domanda presentata al Comune di Viterbo da parte della resistente, societaĚ con sede in Viterbo, che si occupa dellâorganizzazione di eventi, fieri, congressi e manifestazioni di vario genere.
Ritenendo tale comportamento in violazione del diritto dâautore dei ricorrenti sul format relativo allâevento natalizio e improntato alla concorrenza sleale, essi hanno azionato la tutela cautelare.
Ebbene, nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto che fosse mancante il requisito del fumus boni iuris.
Infatti non eĚ stata fornita la prova dellâesistenza di un format concretamente tutelabile secondo la legge sul diritto di autore.
La tutela di diritto d’autore e la registrazione del format di un evento
EĚ noto che la protezione del diritto dâautore presuppone, in generale, unâopera dotata di un minimo di originalitaĚ soggettiva e si configura come una tutela della forma, in cui lâidea dellâautore eĚ stata espressa nella sua comunicazione al pubblico.
In sostanza lâoggetto dellâopera dellâingegno tutelabile non eĚ lâidea in seĚ, ma la sua espressione con carattere di creativitaĚ, nella sua forma esterna, e cioeĚ con i mezzi espressivi elencati a titolo esemplificativo negli artt. 1 e 2 LDA, e nella forma interna, in cui si manifesta lâapporto individualizzante dellâautore.
EĚ stato infatti ritenuto che
La protezione del diritto d’autore riguardante programmi per elaboratori (il “software”, che rappresenta la sostanza creativa dei programmi informatici), al pari di quella riguardante qualsiasi altra opera, postula il requisito dell’originalitaĚ, occorrendo pertanto stabilire se il programma sia o meno frutto di un’elaborazione creativa originale rispetto ad opere precedenti, fermo restando che la creativitaĚ e l’originalitaĚ sussistono anche quando l’opera sia composta da idee e nozioni semplici, comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia propria dell’opera stessa, purcheĚ formulate ed organizzate in modo personale ed autonomo rispetto alle precedenti. La consistenza in concreto di tale autonomo apporto forma oggetto di una valutazione destinata a risolversi in un giudizio di fatto, come tale sindacabile in sede di legittimitaĚ soltanto per eventuali vizi di motivazioneâ (cfr. Cassazione civile sez. I, 13/06/2014, n.13524).
Nel caso in esame, premesso che nel periodo natalizio eĚ frequente riscontrare lâorganizzazione di eventi a tema natalizio, non esiste nessun elemento di creativitaĚ ed originalitaĚ nellâevento che i ricorrenti chiedono di tutelare ai sensi della legge sul diritto di autore, neĚ sul punto i ricorrenti hanno fornito altri elementi che orientino in senso contrario.
Lâinsussistenza del fumus boni iuris ha dispensato il Tribunale dallâindagare lâeventuale sussistenza del periculum in mora.
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