Pubblicazione foto senza consenso e determinazione del danno

In questo articolo approfondiremo fatti scomodi ma sempre piĂš frequenti riguardanti la pubblicazione di foto senza consenso.

Cosa accadrebbe se fossi per caso ripreso da una di quelle trasmissioni con telecamere nascoste e non venisse oscurato il tuo volto? Tutti ti riconoscerebbero e non faresti di certo una bella figura. Potresti opporre il fatto che non hai dato il consenso alla pubblicazione della tua immagine o della tua foto? E poi, potresti anche chiedere un risarcimento a chi la utilizza?

Pubblicazione foto senza consenso: come difendersi?

Il diritto di immagine è il diritto di ogni individuo di scegliere quando ed entro quali limiti mostrarsi in pubblico e di lucrare sulla propria immagine, attraverso il consenso alla pubblicazione e alla diffusione.

Violazione della privacy foto

La violazione della privacy è per legge qualsiasi foto raffigurante una persona e pubblicata in rete senza il dichiarato consenso della persona ritratta. È necessaria l’autorizzazione di chi è stato fotografato anche per pubblicare una foto per fini promozionali o pubblicitari.

Legge sulla privacy foto: la pubblicazione foto senza consenso

Pubblicare una foto senza il consenso dell’interessato o di chi ne ha i diritti è un illecito. Questa regola vale anche nel caso in cui chi è stato fotografato ha autorizzato lo scatto. Quella che deve essere autorizzata, infatti, è la pubblicazione delle foto e della tua immagine.

Una volta che qualcuno usa la tua immagine o la tua foto senza consenso, senza la tua autorizzazione, il criterio principale per la determinazione del danno è quello del “prezzo del consenso.”

Infatti, la condizione essenziale per richiedere un risarcimento danni di tipo patrimoniale è il pregiudizio economico. Quindi il “prezzo del consenso” sarebbe il prezzo che il soggetto ritratto avrebbe ottenuto qualora avesse concesso il diritto a diffondere, a fini commerciali, la propria immagine.

diritto-all-immagine

Nel caso di soggetto non noto il criterio del “prezzo del consenso” non può di certo applicarsi. Allora si applica il criterio del mancato guadagno: si tratta del corrispettivo che il soggetto avrebbe ottenuto qualora avesse acconsentito allo sfruttamento della propria immagine a fini commerciali. Infatti anche il ritratto di uno sconosciuto ha il suo prezzo.

Diffusione immagini senza consenso risarcimento

Il danno risarcibile può essere considerato anche sotto un diverso aspetto, quello restitutorio. In tal caso il danno è determinato dell’ingiustificato risparmio di spese o dell’ingiustificato arricchimento dell’utilizzatore e conseguente ingiustificato spostamento di ricchezza. Per quanto concerne i danni non patrimoniali, la risarcibilità è ammessa qualora ad essere lesi siano diritti della persona costituzionalmente garantiti (Cass. Civ. III, 31-05-2003 n. 8827).

Sentenza del Tribunale di Roma del 7/10/1988:violazione privacy foto Enrica Bonaccorti

Nel 7/10/1988 il Tribunale di Roma ha emesso una sentenza in occasione di una vicenda occorsa ad Enrica Bonaccorti. La sentenza riguardava delle fotografie che la Bonaccorti aveva fatto anni prima e che la ritraevano nuda. Dopo anni la conduttrice ci ha ripensato e ha revocato il consenso all’uso e alla pubblicazione delle immagini fotografiche. La sentenza ha dato ragione alla Bonaccorti ed ha  escluso che il consenso prestato agli inizi della carriera dalla conduttrice televisiva alla diffusione di fotografie in cui era ritratta nuda, potesse ritenersi esteso alla divulgazione delle stesse a distanza di alcuni anni. Questa decisione è molto importante per capire come viene regolamentato il diritto di immagine in Italia. La legge che disciplina la materia dice che per disporre dell’immagine altrui, persona famosa o non famosa che sia, serve il consenso dell’effigiato. La giurisprudenza è molto rigorosa. Si ritiene, infatti, che i limiti posti dall’effigiato circa le modalità di diffusione della propria immagine vadano intesi in modo rigido e restrittivo e siano comunque sempre da porsi in stretta correlazione alle circostanze di tempo e di luogo, alle finalità ed ai modi per cui il permesso fu accordato. Se questi presupposti cambiano chi aveva dato il consenso alla pubblicazione può giustamente revocarlo.

In questo contesto la prestazione del consenso rilasciata dal soggetto ritratto viene dunque “contenuta entro il rigoroso ambito della prestazione, nei limiti in cui il consenso stesso fu dato (limite oggettivo della diffusione) e con riguardo esclusivo al soggetto o ai soggetti nei cui confronti fu prestato (limite oggettivo)”

Quanto alle modalità attraverso le quali il consenso può essere manifestato, la legge non prevede che vengano rispettati particolari vincoli di forma, potendo lo stesso essere rilasciato sia in forma espressa che implicita.

Se qualcuno sta utilizzando o ha pubblicato la tua foto senza consenso valuta se ci sono gli estremi e se inviargli una diffida. Se vuoi sapere come scriverla o avere qualche informazione in piÚ sulle foto pubblicate senza consenso e su come si scrive una diffida, continua a leggere Come fare una lettera di diffida per marchio o logo copiato o per uso immagine senza consenso.

Uso immagini privacy sentenza n. 1748 del 2016: la divulgazione dell’immagine altrui senza il consenso dell’interessato

In tema di diritto di immagine delle celebrità, un’altra importante decisione è quella sancita dalla sentenza n. 1748 del 29 gennaio 2016. La Corte di Cassazione afferma che la divulgazione dell’immagine di un’attrice senza il consenso dell’interessata “è lecita soltanto se ed in quanto risponda alle esigenze di pubblica informazione, non anche, pertanto, ove sia rivolta a fini pubblicitari”. Il procedimento ha avuto inizio quando, nel maggio 2008, Martina Venturi ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bologna, la Segafredo Zanetti s.p.a..

L’Attrice ha chiesto di accertare che la società aveva utilizzato, ed utilizzava, l’immagine dell’attrice, senza la sua autorizzazione. La Venturi ha chiesto la condanna della Segafredo Zanetti s.p.a.. al risarcimento dei danni subiti, oltre alla rimozione ed alla distruzione di tutti i ritratti e le fotografie illecitamente utilizzati e la pubblicazione dell’emananda sentenza su uno o più giornali a diffusione nazionale e locale.

Pubblicazione foto senza consenso: cosa dice la sentenza

La sentenza n. 1748 del 29 gennaio 2016 ha ribadito il seguente principio di diritto:

A norma dell’art. 10 cod. civ., nonché degli artt. 96 e 97 della L. n. 633 del 1941 sul diritto d’autore, la divulgazione dell’immagine senza il consenso dell’interessato è lecita soltanto se ed in quanto risponda alle esigenze di pubblica informazione, non anche, pertanto, ove sia rivolta a fini pubblicitari; il consenso alla pubblicazione della propria immagine costituisce un negozio unilaterale, avente ad oggetto non il diritto, personalissimo ed inalienabile, all’immagine, ma soltanto l’esercizio di tale diritto e, pertanto, sebbene possa essere occasionalmente inserito in un contratto, tale consenso resta distinto ed autonomo dalla pattuizione che lo contiene, con la conseguenza che esso è sempre revocabile, quale che sia il termine eventualmente indicato per la pubblicazione consentita, ed a prescindere dalla pattuizione del compenso, che non costituisce un elemento del negozio autorizzativo in questione; la trasmissione del diritto all’utilizzazione dell’immagine altrui va provata per iscritto, ai sensi dell’art. 110 della L. n. 633 del 1941

Anche in questo caso, dunque, la regola generale da tenere presente è quella, molto semplice, per cui chiunque pubblichi abusivamente il ritratto di una persona nota è tenuto al risarcimento del danno. L’abusiva pubblicazione dell’immagine di un personaggio noto determina un danno di natura patrimoniale se la notorietà deriva da un’attività (nella specie nel campo dello spettacolo) cui si ricollega la consuetudine dello sfruttamento rimunerato dell’immagine.

Il consenso e le forme di diffusione e sfruttamento dell’immagine

Quando si parla di diritto di immagine è fondamentale il consenso a farsi ritrarre che non implica automaticamente l’autorizzazione ad ogni forma di divulgazione del ritratto. L’autorizzazione alla diffusione della propria immagine, in assenza di un consenso espresso, deve ritenersi limitata ad un uso che fosse prevedibile dall’interessato. La dottrina è concorde nel ritenere che i limiti di utilizzazione dell’immagine vadano ricavati in primo luogo dal contesto e dalle circostanze in cui il consenso è stato prestato (Alpa, Ansaldo, Le persone fisiche, inComm. Schlesinger, sub artt. 1-10, Milano, 1996, 313). L’immagine non può essere diffusa per fini o con modalità diverse da quelle autorizzate dall’avente diritto (C. 3014/2004).

Per esempio la giurisprudenza ritiene che l’autorizzazione prestata da un’attrice all’uso delle foto di scena debba ritenersi limitato ad un utilizzo diretto alla pubblicizzazione del film. Va considerata illecita, in quanto non autorizzata, la diffusione dei fotogrammi del film su riviste scandalistiche o pornografiche (C. 2527/1990).

Analogamente la giurisprudenza esclude che il consenso dato da un’attrice agli inizi della carriera alla diffusione di sue fotografie, in cui era ritratta nuda, possa ritenersi esteso alla divulgazione delle medesime a distanza di alcuni anni (T. Roma 7.10.1988).

consensoIl consenso della persona ritratta è valido soltanto nei confronti dei soggetti a cui è stato prestato. Tuttavia, quando il consenso è collegato ad una determinata operazione, per esempio alla pubblicizzazione di un prodotto, esso si intende prestato non solo a favore del primo destinatario (quale potrebbe essere, ad esempio, il fotografo autore del ritratto), ma anche a favore dei suoi legittimi aventi causa (A. Milano 25.7.2003).

Si ammette senz’altro la possibilità di revocare il consenso prestato alla diffusione della propria immagine quando esso, essendo contenuto in un negozio unilaterale, abbia assunto la forma di una mera autorizzazione. Per esempio, chi si mostri in un luogo pubblico in compagnia di una persona famosa, e come tale notoriamente soggetta all’interesse dei fotografi, acconsente implicitamente alla ripresa fotografica e alla pubblicazione della sua fotografia (C. 21172/2006).

Nel caso di consenso inserito in un contratto la dottrina è invece divisa tra chi – al pari della giurisprudenza – ne afferma l’immutata revocabilità, salvo ovviamente il risarcimento dei danni, e chi invece sostiene l’inefficacia di un’eventuale revoca [Ubertazzi (a cura di), Diritto d’autore, 309]. Una ipotesi particolare di diffusione legittima dell’immagine è costituita dal contratto atipico c.d. di sponsorizzazione, con cui un soggetto consente ad altri, dietro corrispettivo, l’uso della propria immagine per promuovere un marchio o per commercializzare un prodotto [Giuffrida, Diritti della personalità, in Cendon (a cura di), Il diritto privato nella giurisprudenza, Torino, 2000, 209]. Un’analoga definizione del contratto di sponsorizzazione è stata data anche dalla giurisprudenza  (C. 12801/2006; C. 7083/2006; C. 5086/1998; C. 9880/1997).

Il consenso della persona ritratta all’utilizzo della propria immagine ne rende leciti l’uso e la divulgazione. Ma se dovessi utilizzare l’immagine di qualcuno anche a fini commerciali, quali sarebbero le caratteristiche del consenso che dovresti ottenere?

La forma del consenso

È possibile consentire l’utilizzo della propria immagine sia a titolo gratuito (si pensi, per esempio, al personaggio televisivo che si presti gratuitamente a pubblicizzare un’iniziativa di beneficenza), sia a titolo oneroso (per esempio prestando la propria immagine per la realizzazione di un film o per la reclamizzazione di un prodotto). Per l’autorizzazione all’utilizzo della propria immagine la legge non richiede la forma scritta né ad substantiam né ad probationem. L’autorizzazione della persona ritratta alla diffusione della sua immagine può anche essere tacita, purché sia inequivocabilmente interpretabile in tal senso. Si pensi, per esempio, alla partecipazione volontaria ad un programma televisivo. Analogamente la sottoposizione spontanea ad un servizio fotografico viene considerata dalla giurisprudenza come manifestazione di un consenso tacito alla diffusione della propria immagine.

La natura del consenso

L’autorizzazione alla pubblicazione della propria immagine costituisce un negozio unilaterale, avente ad oggetto non il diritto, personalissimo ed inalienabile, all’immagine ma soltanto l’esercizio di tale diritto. Sicché, sebbene possa essere occasionalmente inserito in un contratto, il consenso resta distinto ed autonomo dalla pattuizione che lo contiene ed è sempre revocabile, qualunque sia il termine eventualmente indicato per la pubblicazione consentita ed a prescindere dalla pattuizione convenuta, che non integra un elemento del negozio autorizzativo.

La pubblicazione foto senza consenso è un illecito

È illecita la pubblicazione di ritratti fotografici in violazione dei limiti soggettivi (in relazione ai soggetti in favore dei quali è prestato) od oggettivi (in riferimento alle modalità di divulgazione) cui il titolare del diritto all’immagine abbia subordinato il proprio consenso alla diffusione. Ad esempio, il consenso alla pubblicazione della propria immagine su una determinata tipologia di riviste non consente la pubblicazione della medesima su riviste diverse da quelle autorizzate.

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