I limiti di protezione dei discorsi e delle conferenze
La signora Letizia Moizzi, nipote ed erede del giornalista Indro Montanelli, ha convenuto in giudizio la casa editrice la Stampa s.p.a.. Ha esposto di avere constatato che, in più occasioni, la società convenuta aveva leso il diritto d’autore spettante all’attrice su alcune opere di Montanelli.
La lesione del diritto d’autore
Si trattava, in particolare,
- della riproduzione integrale del testo di una lezione tenuta all’Università (pubblicazione avvenuta nell’edizione del quotidiano LA STAMPA in data 12 aprile 2009) e
- della pubblicazione, il 22 luglio 2011, di 2 articoli già in precedenza pubblicati da LA STAMPA negli anni 1973 e 1974, quando il giornalista lavorava per il quotidiano torinese.
- della diffusione, in abbinamento con il quotidiano, di un DVD di Fausto Coppi “contenente anche una breve intervista a Indro Montanelli”.
La richiesta
La condanna della controparte al risarcimento dei danni, da commisurarsi al corrispettivo che l’attrice avrebbe potuto pretendere qualora avesse regolarmente prestato il consenso e, in ogni caso, tenendo conto dei vantaggi ricavati dall’autore della pubblicazione, oltre ai provvedimenti ulteriori di inibitoria e pubblicazione della decisione.
La difesa
La Stampa si è costituita chiedendo il rigetto della domanda. Ha infatti eccepito che:
- la pubblicazione del contenuto della conferenza rientrava nella libera utilizzabilità dell’opera, come disciplinata dall’art. 66 Legge Autore;
- di avere acquisito i diritti sugli articoli scritti da Montanelli su commissione de La Stampa negli anni 1973 e 1974, allorché tra le parti intercorreva un rapporto inquadrabile quale rapporto di lavoro autonomo o d’opera.
- Con specifico riferimento alla diffusione del DVD, in abbinamento con il quotidiano, ha precisato che l’opera audiovisiva era un documentario della durata di 60 minuti sulla vita di Fausto Coppi, nell’ambito della quale vi era un intervento di 3 minuti di Indro Montanelli. Il documento poteva legittimamente essere diffuso da La Stampa che ne aveva acquistato i diritti di riproduzione dall’avente causa della titolare (Logos TV s.r.l.).
La lezione
La lezione rientra nella fattispecie delle “conferenze” disciplinate dall’art. 66 della Legge sul Diritto d’Autore, con conseguente limitazione della relativa libera utilizzabilità alla pubblicazione di soli “estratti”, da intendersi, sempre secondo il Tribunale, come “citazione di singoli brani dell’opera”.
Il discorso
L’art.66 Legge Autore che così recita:
“i discorsi su argomenti di interesse politico o amministrativo tenuti in pubbliche assemblee o comunque in pubblico, nonché gli estratti di conferenze aperte al pubblico, possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico, nei limiti giustificati dallo scopo informativo, nelle riviste o nei giornali anche radiotelevisivi o telematici, purché indichino la fonte, il nome dell’autore, la data e il luogo in cui il discorso fu tenuto”.
La difesa della società convenuta ha innanzitutto rimesso al Tribunale di stabilire se effettivamente il discorso in questione possa considerarsi opera creativa e quindi tutelabile secondo le norme del diritto d’Autore.
Ritiene il Collegio che la risposta debba essere affermativa.
L’opera dell’ingegno per essere tale è necessario (e sufficiente) che essa possa essere definita creativa, ossia espressione di una particolare attività intellettuale. (V. in tal senso Cassazione civile, sez. I, 04/02/2016, n. 2197 – Castiglione e altro c. Cagli e altro; Cassazione civile, sez. I, 13/11/2015, n. 23292 – Soc. Metalco c. Soc. City Design e altro). L’opera di cui si controverte è costituita dal testo di una lezione tenuta dall’autore sul tema del mestiere del giornalista, frutto di autonoma elaborazione del relatore, il cui oggetto era una personale testimonianza della propria esperienza professionale.
Tali elementi sono più che sufficienti per ricondurla alle opere dell’ingegno aventi carattere creativo
Non è sostenibile la tesi che si sia, invece, trattato di una mera riproduzione di contenuti privi di elaborazione che, in quanto tali, godono della specifica tutela del diritto d’autore, né sul punto La Stampa ha offerto argomenti in senso contrario. Entrambe le parti riconducono il testo oggetto di controversia alla categoria della “conferenza” e non invece a quella del discorso che sembrano avere, stando alla lettera del citato art. 66 Legge Autore, regimi differenti quanto all’operatività dell’eccezione, al generale diritto di esclusiva spettante all’autore. Non vi sono ragioni per discostarsi da tale convergente qualificazione, dato che non è contestato che si sia trattato di una dissertazione su uno specifico tema affidato al relatore, nell’ambito di un ciclo di lezioni universitarie.
Restrizioni alla libera utilizzazione
Da ciò discende che la libera riproduzione di questo tipo di testi è soggetta alla specifica restrizione costituita, oltre che
- dall’obbligo di indicare la fonte, il nome dell’autore e la data e il luogo in cui il discorso fu tenuto,
- anche dalla possibilità di pubblicare solo “estratti” del testo originale.
Vi è controversia sulla possibilità di ritenere che quanto pubblicato da LA STAMPA sia un “estratto” oppure il testo integrale della lezione.
Infatti parte convenuta ha fatto rilevare nel giudizio che, come risultava dai documenti allegati, il testo pubblicato non conteneva tutto quanto detto pubblicamente dal relatore in quella occasione, essendone state omesse alcune parti ed essendo stato poi interamente omesso il dialogo successivamente intercorso tra Montanelli, Sinigaglia e i presenti. La parte attrice ha confutato tale argomentazione evidenziando che i “tagli”, indicati dalla controparte, non impedivano di considerare superati i limiti eccezionali entro i quali era possibile la divulgazione di questo tipo di testi, senza il consenso dell’autore.
La tesi dell’attrice ha vinto: si possono riprodurre estratti del testo per scopi informativi
L’art. 66 Legge Autore è chiaro nel consentire la libera riproduzione di soli “estratti” di un testo corrispondente al contenuto di una pubblica dissertazione, per scopi informativi. La disposizione contempera le contrapposte esigenze di tutela dell’opera dell’ingegno e di tutela, per chi svolge attività di informazione, della possibilità di divulgare il contenuto di un determinato evento. Per “estratti” del testo, in questa chiara ottica di conciliazione di contrapposti legittimi interessi, non si può che intendere la citazione di singoli brani dell’opera, in un più ampio contesto di divulgazione informativa.
Nel presente caso
La Stampa, nella pubblicazione contestata, non si è limitata a ricordare l’evento con semplici citazioni di parti della conferenza ma l’ha esplicitamente riprodotta, senza tagli, nella sua parte essenziale, costituita dalla dissertazione. L’eliminazione di alcune parti, aveva il diverso (e unico) scopo di rendere il testo fruibile anche in forma scritta, come confermato dalla stessa presentazione del “pezzo”, infatti presentato dal giornale come “inedito” di Montanelli. Si può ritenere che vi fosse, sia pure in senso lato, un interesse e uno scopo informativo nella pubblicazione di questo testo anche anni dopo l’evento (che risaliva al 1997) in occasione dell’approssimarsi del centesimo anno dalla nascita dell’illustre relatore. Nella disposizione citata, d’altra parte, non si rinvengono indicazioni circa la necessità che, per restare nei limiti dell’eccezione, l’editore debba effettuare la pubblicazione allo specifico fine di dare informazione dell’evento in epoca prossima al suo accadimento, elemento che implicherebbe l’obbligo di osservare anche una certa contestualità temporale tra la conferenza e la pubblicazione consentita di un suo estratto.
Gli interessi in gioco
E’ invece chiaro che scopo della norma è contemperare in linea generale, i contrapposti interessi che sono sintetizzati nel c.d. three step test, che si può riassumere:
- nella necessità di mantenere il principio della libera citazione di parti di discorsi o conferenze pubbliche nell’ambito di casi specificamente previsti (l’art. 66 Legge Autore pone l’eccezione in presenza di uno scopo informativo);
- di evitare che l’eccezione contrasti con lo sfruttamento normale dell’opera (l’art. 66, nel limitare la possibilità di citazione libera agli estratti, si attiene a questo parametro);
- e, al contempo, con modalità tali da non arrecare pregiudizio ingiustificato agli interessi legittimi del titolare del diritto.
I limiti all’informazione: oltrepassati da LA STAMPA
Se, quindi, si può ritenere che La Stampa abbia operato nell’ambito del suo diritto di “informare” il pubblico dell’evento del quale era stato protagonista, anni prima, Indro Montanelli nella città di Torino, in occasione del centenario della sua nascita, si deve d’altra parte affermare che la convenuta ha ecceduto i limiti previsti dall’art. 66 Legge Autore invocato dalla parte attrice, avendo svolto tale informazione non limitandosi alla pubblicazione di “estratti” ma pubblicando la parte della dissertazione che costituiva la “lezione” pubblica in senso proprio.
Deve pertanto escludersi la liceità della pubblicazione dell’inedito apparso, in occasione del centenario della nascita dell’autore, sul quotidiano La Stampa il giorno 12 aprile 2009.
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