Utilizzare la fotografia di un attore per pubblicizzare un’attività commerciale è consentito?
La pubblicazione foto i un personaggio famoso, anche se deceduto, è vietata dalla legge se non c’è stata prima l’autorizzazione dell’interessato o dei suoi eredi. È quindi necessario che chi vuole utilizzare una foto, riproducente un’altra persona, si procuri prima il relativo consenso.
Il valore dell’immagine
La riproduzione dell’immagine è un diritto riservato al titolare dell’immagine stessa e non viene meno né con la morte di quest’ultimo, né col fatto che l’utilizzo sia limitato a un ristretto ambito territoriale (si pensi a un volantino diffuso nel quartiere per pubblicizzare l’apertura di un negozio). Quindi, chi utilizza la fotografia di un personaggio del cinema, della musica, del teatro – a prescindere dal fatto che lo faccia per scopo di lucro o meno – deve sempre pagare i relativi diritti al diretto interessato se ancora in vita o ai suoi eredi. Quanto sopra vale anche per i personaggi di cartoni animati e fumetti, sempre che l’opera sia ancora coperta dal diritto d’autore.
Utilizzare la fotografia con il consenso
Comunque, l’immagine fotografica di un personaggio famoso non può essere pubblicata senza il consenso dell’interessato se non ricorre un concreto interesse dell’opinione pubblica alla pubblicazione. È, pertanto, illegittima la pubblicazione senza il consenso dell’interessato dell’immagine di un noto attore, tratta da un film altrettanto famoso, allo scopo di pubblicizzare una manifestazione politica, a nulla rilevando che l’attore abbia ceduto a terzi i diritti di sfruttamento dell’opera cinematografica.
Utilizzare la fotografia quando il consenso non c’è
In assenza del consenso dell’interessato la riproduzione dell’immagine è lecita solamente se giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico ricoperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici e culturali o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti o cerimonie di interesse pubblico o svoltesi in pubblico, salvo sempre la necessità di evitare pregiudizio all’onore, al decoro, alla reputazione della persona ritratta. Il motivo di esclusione non sussiste ove lo scopo di un filmato sia promozionale o pubblicità. Inoltre, sempre in mancanza del consenso dell’interessato, l’utilizzazione dell’immagine di persona famosa, effettuata a fini di lucro, costituisce lesione del diritto esclusivo sul proprio ritratto.
La riproduzione abusiva
Qualora venisse abusivamente riprodotta in opuscolo pubblicitario la fotografia di immagine altrui, nel difetto delle circostanze che ne rendano lecita la pubblicazione senza consenso, si lederebbe il diritto alla riservatezza e si causerebbe un danno morale, risarcibile in via equitativa.
La riproduzione per scopi di lucro
Se poi la pubblicazione avviene per scopi di lucro, ossia a scopo commerciale, è possibile richiedere anche il risarcimento del danno patrimoniale. Alla parte lesa spetta, al di là del risarcimento, il diritto alla rimozione della pubblicazione e alla soppressione del materiale pubblicitario già stampato, nonché all’inibizione della stessa azione per il futuro. Questo diritto può essere esercitato attraverso un ricorso al tribunale in via d’urgenza.
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