Patrimonio culturale come marchio (di Marta Pistone)
Cosa del nostro patrimonio culturale può essere registrato come marchio? A differenza che in altre aree, non viene immediato il collegamento tra gli strumenti della proprietà industriale (in particolare il marchio) con le ricchezze che, soprattutto in Italia, caratterizzano ogni singolo territorio.
Tali elementi caratteristici del patrimonio culturale di un luogo, siano essi un prodotto enogastronomico, un edificio storico, un oggetto manifatturiero tradizionale, se sfruttati con i mezzi della proprietà industriale in modo intelligente e trasparente, possono essere fonte di benefici per enti pubblici locali, privati e collettività in generale. Tale possibilità di sfruttamento, fino a ora poco utilizzata, è riconosciuta dallo stesso Codice della Proprietà Industriale, che nell’attuale art. 19, comma 3 prevede che “Anche le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni possono ottenere registrazioni di marchio, anche aventi ad oggetto elementi grafici distintivi tratti dal patrimonio culturale, storico, architettonico o ambientale del relativo territorio; in quest’ultimo caso, i proventi derivanti dallo sfruttamento del marchio a fini commerciali, compreso quello effettuato mediante la concessione di licenze e per attività di merchandising, dovranno essere destinati al finanziamento delle attività istituzionali o alla copertura degli eventuali disavanzi pregressi dell’ente”.
Registrare quindi un marchio rappresentante, ad esempio, la sagoma di un edificio identificativo del proprio comune, è possibile e contribuirebbe alle casse dell’ente con un suo uso diretto, ma anche mediante la sua concessione in licenza a privati. Sono queste strade che in Italia sarebbe un peccato non percorrere e a tal riguardo è fondamentale per gli operatori della proprietà intellettuale aprire gli orizzonti degli enti pubblici e dei privati ed informare su tali possibilità che, in generale, sono invece piuttosto ignorate.
Questo è solo uno dei punti d’intersezione tra beni culturali e il diritto della proprietà intellettuale, quindi con sviluppi anche nel diritto d’autore e diritti a esso connessi. Ad esempio, un’elevata quantità di opere rientra nella sfera degli enti pubblici e su di esse si può venire a creare una somma di diritti diversi che è bene avere in mente anche per le implicazioni su attività quotidiane. Ad esempio, quando si va in un museo statale per visitare una mostra o nel trovarsi di fronte ad opere che sono parte integrante di un edificio pubblico.
Una domanda che può sorgere al riguardo, d’interesse di chiunque, è di chi sia la titolarità su tale opera: un soggetto estraneo al settore potrebbe ritenerla della collettività, in quanto presente in un ente pubblico, ma è necessaria maggiore cautela.
Fare una fotografia dell’opera e distribuirla, potrebbe costituire una violazione del diritto d’autore. Sull’oggetto in mostra, infatti, possono cumularsi diritti di più soggetti diversi, pubblici e privati. La vendita di un’opera, per la regola secondo cui nel diritto d’autore quanto non espressamente concesso si ritiene permanga nella titolarità del cedente, può non includere la traslazione anche del diritto di riprodurla, di distribuirne l’immagine, di farne oggetto di fotografie artistiche poi utilizzate a svariati fini. Il diritto di riprodurre l’opera, se l’autore è vivente o non deceduto da più di settant’anni, può infatti essere ancora nella titolarità di quest’ultimo. Altrimenti, il diritto di riproduzione spetta al titolare dell’oggetto, ma anche lì un singolo non ha il potere di procedere liberamente a tale attività, a meno che non si rientri in una serie di eccezioni espressamente previste, come per finalità di studio, ricerca e libera espressione del pensiero, ma sempre senza scopo di lucro.
Il mantenimento della grande mole di beni culturali presenti in Italia è un problema al centro dell’attenzione non solo dei professionisti del settore, ma della collettività in generale da molto tempo. Un uso efficace del diritto industriale e del diritto d’autore può, anche alla luce di quanto detto, essere parte fondamentale della soluzione.
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