La parodia è quell’opera creativa originale che trae libera ispirazione da un’opera precedente, deformandone le caratteristiche salienti e pervenendo quindi ad un’opera con delle fattezze strutturalmente diverse da quella parodiata e spesso con degli effetti completamente opposti.
Il significato di parodia
La parodia di un’opera spesso presuppone la riutilizzazione di aspetti salienti di un’opera precedente in una prospettiva opposta (comica/drammatica) completamente rovesciata rispetto a quella precedente.
Questa impostazione è stata seguita dalla giurisprudenza nazionale ed anche recepita da quella della Corte Europea di Giustizia nella nota Sentenza Deckmyr/Vandersteen C -201 -13, la quale ha avuto modo di affermare il principio per cui la nozione di parodia
La Corte Europea ha quindi avuto modo di affermare il principio per cui la parodia rappresenta un dato creativo autonomamente tutelabile dalla normativa sul diritto d’autore, dato creativo che si va ad innestare sull’opera parodiata determinando la nascita di diritti autoriali nuovi ed originali rispetto all’opera parodiata.ha carattere autonomo nel diritto dell’Unione e deve pertanto essere interpretata in modo uniforme nel territorio di quest’ultima secondo il significato abituale del termine nel linguaggio corrente e le sue caratteristiche essenziali che sono, da un lato, quella di evocare un’opera esistente da cui essa si deve differenziare in maniera percettibile e, dall’altro, quella di costituire un atto umoristico o canzonatorio.
In sostanza anche un chiaro richiamo ad un’opera precedente, lungi dal costituire violazione del diritto d’autore, è ammissibile nel momento in cui evoca sobriamente l’opera antecedente come breve omaggio, tributo all’attore o al regista, in quanto è lo stesso autore/regista che “confessa” la propria estraneitĂ all’opera autoriale precedente e la incorpora come tale nella propria al solo fine di denunciare i propri riferimenti narrativi o bibliografici.
Parodia e consenso dell’autore
Nel diritto dâautore, ex art 6 l.d.a., la titolaritĂ di unâopera si acquista nel momento in cui viene creata. Da quel momento in poi il titolare vanta una serie di diritti patrimoniali e morali che potrĂ far valere nei confronti di chi, a seguito di uno sfruttamento illecito, ne tragga indebito vantaggio.
Come si può sfruttare unâopera altrui senza violare il diritto dâautore? Chiedendo lâautorizzazione al titolare e versando un compenso a seguito dellâautorizzazione.
Questa regola generale vale sempre? No.
La disciplina italiana ed europea prevedono una serie di eccezioni. Tanto la Direttiva UE 2001/29/CE, sullâarmonizzazione di alcuni aspetti del diritto dâautore e dei diritti connessi nella societĂ dellâinformazione, allâart. 5, par. 3, lett. k), quanto la Corte di Giustizia Europea, interpellata a seguito di una controversia tra il sig. Deckmyn, membro di un partito politico fiammingo, e i titolari dei diritti connessi sullâopera di Vandersteen, fumettista degli anni Sessanta, hanno individuato le condizioni necessarie affinchĂŠ si possa realizzare una parodia.
Le caratteristiche essenziali della parodia sono:
- da un lato quella di evocare unâopera esistente da cui essa si deve differenziare in maniera
percettibile; - dallâaltro, quella di costituire un atto umoristico o canzonatorio.
Non è invece richiesto il carattere originale diverso dalla presenza di percettibili differenze rispetto allâopera parodiata.
Il titolare dellâopera primaria non può impedire lo sfruttamento della sua opera per la parodia
Ad esempio, è possibile realizzare la parodia di un video altrui trovato su You Tube, sempre che questo contenga differenze rispetto allâopera originale e che non crei confusione circa la paternitĂ delle opere.
Nellâordinamento nordamericano ed in quello continentale, sono previste delle eccezioni al consenso dellâautore. Queste libere utilizzazioni vengono indicate nei sistemi di Common Law con la locuzione âFair Useâ intesa come âlâutilizzo di materiale protetto dal copyright per scopi come il diritto di critica, il giornalismo, lâinsegnamento e la ricercaâ.
I fattori per determinare se si parla di Fair use sono:
- la sussistenza di scopi didattici e non lucrativi;
- la natura dellâopera protetta
- la quantitĂ e la sostanzialitĂ della porzione utilizzata in relazione allâopera protetta nel suo complesso
- le conseguenze di tale uso su un potenziale mercato o sul valore dellâopera protetta da copyright.
In conclusione, sia nei paesi di civil law che in quelli di common law, lo sfruttamento satirico di unâopera altrui è ammissibile senza un previo consenso e se sussistono le condizioni indicate dalla Corte di Giustizia Europea.
La nozione di parodia chiarita dalla Corte di Giustizia
Un esponente politico belga di estrema destra, durante una festa di capodanno, distribuisce ai suoi invitati un calendario nel quale è contenuto un disegno che riprende la copertina dellâalbum âLa tomba indĂšâ del fumetto Bob&Bobette (personaggi molto noti in Belgio).
La copertina del calendario riproduce quella di un episodio del fumetto con alcune modifiche cosi da trasmettere un messaggio riconducibile allâideologia del partito.
Il âbenefattoreâ raffigurato nella copertina del fumetto era stato sostituito con una personalitĂ politica, mentre i âbeneficiariâ della sua generositĂ , originariamente privi di caratteri specifici, erano stati trasformati in immigrati o residenti stranieri, per trasmettere il messaggio del partito.
Gli eredi di Willy Vandersteen, disegnatore del fumetto, decidono di rivolgersi al Tribunale di Bruxelles, per impedire la diffusione del calendario.
Secondo gli attori, il disegno in questione non era idoneo a soddisfare i requisiti della parodia, primo tra tutti quello relativo allâoriginalitĂ dellâopera parodistica; inoltre, si censurava il carattere discriminatorio del messaggio trasmesso dal disegno (in ragione della circostanza per cui, in questâultimo, i personaggi che nellâopera originale raccoglievano le monete gettate dal âbenefattoreâ erano stati sostituiti da persone che indossano un velo e da persone di colore), tale da produrre lâeffetto di associare lâopera originaria ad un siffatto messaggio.
In primo grado, le loro domande sono accolte: viene cosĂŹ dichiarata la violazione del diritto dâautore e ordinato il ritiro del calendario.
I giudici dellâAppello, invece, rinviano il caso alla Corte di Giustizia, sottoponendo i seguenti quesiti:
â1) Se la nozione di âparodiaâ sia una nozione autonoma di diritto dellâUnione.
2) In caso di risposta affermativa, se una parodia debba soddisfare le seguenti condizioni o presentare le seguenti caratteristiche:
- mostrare un proprio carattere originale (originalitĂ );
- mostrare siffatto carattere in modo tale che la parodia non possa essere ragionevolmente attribuita allâautore dellâopera originale;
- mirare a fare dellâumorismo o a canzonare, indipendentemente dal fatto che la critica in tal modo eventualmente espressa colpisca lâopera originale oppure qualche altra cosa o persona;
- indicare la fonte dellâopera oggetto di parodia.
3) Se unâopera debba soddisfare ulteriori condizioni o presentare ulteriori caratteristiche per poter essere qualificata come parodiaâ.
La base giuridica di partenza è costituita dalla direttiva 2001/29 sul diritto dâautore e i diritti connessi che stabilisce la necessitĂ di assicurare âun giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi delle varie categorie di titolari nonchĂŠ tra quelli dei vari titolari e quelli degli utenti dei materiali protettiâ e, allâart. 5, inserisce la parodia e le caricature tra le eccezioni al diritto dâautore (e, quindi, tra i casi in cui è ammesso lo sfruttamento di unâopera protetta, senza dover versare nulla al creatore dellâopera originaria).
In merito alla prima questione, la Corte di Giustizia ritiene che la nozione di âparodiaâ, in assenza di una definizione legislativa, debba essere intesa sulla base del significato abituale del termine nel linguaggio corrente.
Lâopera parodistica, quindi, dovrebbe, da un lato âevocare unâopera esistente, pur presentando percettibili differenze rispetto a questâultimaâ, e, dallâaltro, âcostituire un atto umoristico o canzonatorioâ.
Sul secondo profilo, invece, la sentenza si ricollega alla nozione di âgiusto equilibrioâ: lâuso di unâimmagine altrui, modificata e parodiata, determina creazione di una nuova opera.
Lâapplicazione dellââeccezioneâ per la parodia deve rispettare un giusto equilibrio tra gli interessi dei titolari di diritti, da un lato, e la libertĂ di espressione della persona che intende avvalersi di tale eccezione, dallâaltro.
In tale contesto, la Corte constata che se una parodia trasmette un messaggio discriminatorio i titolari di diritti dellâopera parodiata hanno, in linea di principio, un legittimo interesse a che la loro opera non sia associata ad un siffatto messaggio.
In proposito, la Corte ricorda lâimportanza del principio di non discriminazione a motivo della razza, del colore e dellâorigine etnica, cosĂŹ come previsto dalla Direttiva 2000/43/CE che attua il principio della paritĂ di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dallâorigine etnica, e confermato, in particolare, allâarticolo 21, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea. SpetterĂ al giudice del rinvio valutare se tale giusto equilibrio sia assicurato nel caso di specie, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie concreta.
In definitiva, la parodia deve limitarsi a contenere differenze facilmente riconoscibili rispetto allâopera originale e non deve creare confusione sulla paternitĂ delle opere. Non è necessario, invece, che sia citata lâopera primaria, nĂŠ che sia dovuto un compenso al suo autore.
PiĂš complessa â ma la Corte di Giustizia non si pronuncia sul punto â è invece la questione relativa al diritto dellâautore di impedire lâutilizzo della propria opera laddove la parodia, come nel caso di specie, contenga messaggi violenti o razzisti.
Sul punto, lâopinione dellâAvvocato Generale afferma lâuso dellâimmagine originaria non possa essere interdetto âsolo perchĂŠ il messaggio non è condiviso dallâautore dellâopera originale o può sembrare deplorevole a gran parte dellâopinione pubblicaâ, ma, al contempo, che non siano ammissibili âle alterazioni dellâopera originale che, nella forma o nella sostanza, trasmettano un messaggio radicalmente contrario alle convinzioni piĂš profonde della societĂ â.
In altri termini, occorre rispettare non le idee e le convinzioni dellâautore dellâopera parodiate, ma quelle â dai contorni sicuramente sfumati â dellâintera societĂ sulle quali, riprendendo ancora le parole dellâAvvocato Generale, si fonderebbe âlo spazio pubblico europeoâ.
La sentenza è del 3 settembre 2014 (causa C-201/13, Johan Deckmyn e Vrijheidsfonds VZW c. Helena Vandersteen, Christiane Vandersteen, Liliana Vandersteen, Isabelle Vandersteen, Rita Dupont, Amoras II CVOH e WPG Uitgevers BelgiÍ).
Le opere parodistiche e il caso Jeff Koons
Le opere parodistiche, quelle burlesche o ironiche, ma piĂš in generale le opere che rivisitano unâopera altrui (non essendo necessario che ispirino ironia o inducano al riso, ben potendo suggerire messaggi diversi, anche tragici, critici o drammatici), sono tali nella misura in cui mutano il senso dellâopera parodiata, in modo tale da assurgere al ruolo di opera dâarte autonoma, come tale degna di autonoma tutela.
Le opere parodistiche e lâimitazione
In tale ottica non può essere attribuito rilievo risolutivo alla maggior o minore imitazione dellâopera parodiata (vedi Trib. Milano, 15.11.1995 caso Susanna Tamaro), anche se tale dato può contribuire alla valutazione e può costituire uno degli indici dellâapporto creativo realizzato dal secondo autore.
Il messaggio artistico
Ă vero tuttavia che al fine della considerazione dellâopera derivata (sembra preferibile tale termine a quello, un pò riduttivo, di opera parodistica) lâesame deve essere condotto non tanto evidenziando le identitĂ e le somiglianze con lâopera originale, bensĂŹ considerando se lâopera derivata nel suo complesso, pur riproducendo â tanto o poco â lâopera originale e comunque ispirandosi a questa, se ne discosti per trasmettere un messaggio artistico diverso.
Contraffazione e Reinterpretazione
In questo ambito quindi si deve distinguere chi copia, riproduce illecitamente e quindi contraffa unâopera altrui e chi reintepreta questâopera al fine di tradurla in unâespressione artistica diversa, di per sĂŠ creativa e idonea a trasmettere un messaggio proprio.
Nellâambito della giurisprudenza statunitense, la differenza tra opera originale e opera derivata può essere meglio spiegata, da due opposte decisioni dei casi che hanno visto coinvolto Jeff Koons.
Jeff Koons â Artwork: String of Puppies
Il primo caso, piĂš risalente nel tempo, riguarda la ripresa della âString of puppiesâ, una fotografia di Arthur Rogers, nella quale appaiono due signori seduti su una panchina con in braccio quattro cuccioli di cane.  In questo caso, la Corte Federale americana dĂ torto a Jeff Koons, considerando che non si tratta di una satira dellâopera dâarte che Koons aveva voluto copiare, ma di una satira della societĂ , del modo della societĂ di porsi rispetto allâoggetto. Quindi lâopera id Koons non trasmette nessun messaggio rispetto allâopera originaria, rappresentata dalla fotografia di Arthur Rogers.
Jeff Koons â Niagara
Il secondo caso sopra citato, che parimenti vede coinvolto Jeff Koons, viene invece risolto nel senso opposto. Si tratta della riproduzione in un dipinto di Koons di una fotografia di Andrea Blanch, realizzata per una pubblicità di sandali di Gucci e raffigurante due piedi incrociati, calzati appunto da detti sandali.
Tale immagine vieni ripresa da Jeff Koons in un famoso dipinto (Niagara), di notevoli dimensioni, elemento questo non trascurabile, tanto che è stato considerato nella sentenza.
In questo caso è stato evidenziato che la fotografia era stata inserita nellâopera di Koons, ma con notevoli trasformazioni. Il dipinto, infatti, raffigura ben quattro coppie di piedi e non piĂš solo una coppia, alcune âvestiteâ, altre prive di scarpe, su un fondo completamente diverso, ed altresĂŹ con unâinversione, perchĂŠ la fotografia originaria rappresenta le punte dei piedi rivolte verso lâalto, mentre nellâopera pittorica queste si trovano rivolte verso il basso, avendo, inoltre, Koons aggiunto anche un calcagno che non si vede nella fotografia originale ed avendo cosĂŹ realizzato unâopera del tutto diversa. Con riferimento ai criteri di cui al par. 107 della legislazione americana (c.d. fair use), la corte statunitense nega quindi protezione alla fotografia.
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