Nomi a dominio e casi di conflitto
Partendo dall’ipotesi — forse la piĂą frequente — di marchio registrato anteriore e nome di dominio uguale o simile ottenuto successivamente da terzi, possiamo avere il caso dell’attivitĂ uguale o affine (concorrenza merceologica), a sua volta da distinguersi a seconda che esista o meno una sovrapponibilitĂ di mercato geografico, e il caso dell’attivitĂ non affine, a sua volta da distinguersi a seconda che il marchio sia rinomato o no.
II caso semplice è quello tra imprese non concorrenti: la titolare del marchio non potrĂ in alcun modo impedire all’altra impresa di utilizzare il nome di dominio assegnatole, se non, forse, con azione prettamente civilistica di abuso del diritto.
Il caso di concorrenza merceologica ma non territoriale è meno semplice: dal momento che la rete attualmente non distingue in base al criterio territoriale. Ne segue che il secondo arrivato anche se sia titolare di marchio anteriore al nome di dominio del concorrente, dovrà chiederne alla RA uno leggermente modificato.
Se la concorrenza è sia merceologica sia territoriale, allora il rimedio sopra accennato non varrĂ . Il primo arrivato otterrĂ il nome di dominio, con la possibilitĂ per l’altro di promuovere la procedura di riassegnazione e/o causa civile, da utilizzare poi verso la RA per ottenere il trasferimento a proprio favore: in tale caso il nome di dominio sarĂ alla fine assegnato a chi verrĂ riconosciuto come avente diritto sul segno distintivo (tradizionale) corrispondente.
Qualora il marchio anteriore sia rinomato, secondo i principi generali l’area merceologica riservata al titolare si amplierĂ notevolmente: anzi, si amplierĂ per qualsiasi marchio, in misura pari alla sua rinomanza o, meglio, pari al contenuto comunicazionale di cui il marchio venga caricato.
Come nel conflitto tra marchi tradizionali, si deciderĂ caso per caso se ricorrano i requisiti per la tutela allargata, salvo ritenere che per i marchi rinomati (o per quelli celebri) la tutela extramerceologica sia illimitata.
La mera registrazione senza l’uso, però, uso che consiste almeno nella messa in linea di un sito con un minimo di messaggi promozionali, non può essere sanzionata: altrimenti non si può sapere nĂ© se il soggetto sia un imprenditore, nĂ© comunque in quale settore voglia utilizzare il sito.
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