Nomi di dominio e diritto dei segni distintivi
Le incongruenze emergenti dal rapporto tra nome di dominio e diritto dei segni distintivi, sono legate soprattutto, da un lato, alla unicità dei primi — nel senso che non possono coesisterne due identici — e, dall’altro, al principio di specialità e territorialità dei secondi.
La natura dei nomi di dominio
Il presupposto per ravvisare un tale conflitto è che i nomi di dominio vengano considerati dei segni distintivi, tipici o atipici. Qualora invece fossero ritenuti meri mezzi identificativi dell’utente, si dovrebbe sostenere che il loro uso non rilevi per la legislazione dei segni distintivi, non svolgendo la funzione di questi. Ciò sarebbe indiscutibile, qualora il nome di dominio venisse assegnato d’ufficio o casualmente, in base ad un programma generatore di casualità: non si potrebbe in tali casi negare la natura di indirizzo tecnico per reperire l’oggetto nella rete, sicché i terzi dovrebbero astenersi dall’interferire con l’utilizzo di tale numero.
La scelta del nome a dominio
Il fatto è che, invece, i nomi di dominio sono scelti dall’interessato nei limiti delle disponibilità al momento della richiesta: la cosa dunque si complica, poiché la volontarietà (o meglio, il fatto che essa venga percepita dalla collettività) può mutare la funzione svolta dal segno. Tale funzione sembrerebbe avvicinarsi a quella svolta dall’insegna nella sistematica tradizionale dei segni distintivi, dal momento che il segno indica dove si trovi l’azienda. Più precisamente, però, la funzione rimane quella del numero telefonico, dal momento che essenzialmente il nome di dominio serve ad allacciare un contatto con l’impresa, combinata però con una nota personalizzante, consistente nella facoltà di scegliersi la stringa necessaria per ottenere detto allacciamento, in modo tale da abbassare i costi del consumatore per la ricerca dell’impresa.
Nomi di dominio e diritto dei segni distintivi: l’assegnazione del nome di dominio
Di per sé l’assegnazione del nome di dominio non è concorrenzialmente rilevante, ma lo diventa solo se abbinata ad una attività di impresa, della quale si possa poi verificare la conflittualità con l’attività concorrente. Pertanto non è contestabile la mera registrazione in capo ad altri di un nome di dominio: anche se si tratti di impresa concorrente, ad es., può teoricamente darsi il caso che essa lo usi per attività secondarie non in concorrenza.
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