Come puoi dimostrare di aver eseguito brani per una colonna sonora di un film? Quali sono le regole dettate dalla legge per essere riconosciuti come artisti interpreti ed esecutori (AIE) e riservarsi i conseguenti diritti?
Una delle cose più importanti quando si rivendica la paternità di un’esecuzione, è riuscire a dare la dimostrazione di aver preso parte alle registrazioni attraverso idonee prove documentali. Per esempio documentando la presenza con i fogli di presenza attestanti la partecipazione ai turni di registrazione in studio delle esecuzioni strumentali o con contratti di prestazione artistica. L’essere citati nei titoli di coda dei film è già un passo avanti, ma non è prova sufficiente.
Il Tribunale di Roma ha dovuto affrontare il problema e ha fornito un’attenta analisi dei requisiti e delle prove richieste dalla legge per essere qualificato come AIE (la sentenza del 22 Maggio del 2019 è stata emessa dalla Sezione Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Roma).
Il caso riguardava il ruolo di esecutore solista di chitarra elettrica svolto da un famoso chitarrista per i seguenti film: “Per un pugno di dollari”; “Per qualche dollaro in più”; “Il buono, il brutto, il cattivo”; “Una pistola per Ringo”; “Metti una sera a cena”; “C’era una volta il West”; “Diabolik”; “Menage all’italiana”; “Uccellacci e uccellini”; “Gli intoccabili”; ”I cannibali”; “Il clan dei Siciliani”; “L’uccello dalle piume di cristallo”; “Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto”; “La classe operaia va in paradiso”; “Fumo di Londra”; “Arizona Colt”; “La dolce vita”; “Amarcord”; “Giulietta degli spiriti”.
Individuiamo l’attore della causa. Stiamo parlando di un chitarrista solista elettrico attivo dagli anni ’50 agli anni ’80 del secolo scorso, che aveva collaborato con le maggiori case discografiche italiane all’incisione di dischi e colonne sonore in qualità di chitarrista elettrico solista. Ha proposto l’azione la sua erede, la quale ha rivendicato la paternità dell’esecuzione per i film sopra menzionati chiedendo il riconoscimento quale AIE del padre e il riconoscimento della paternità dell’esecuzione degli assoli di chitarra elettrica dei film.
Come si legge nella sentenza, la legge richiede la dimostrazione di due elementi essenziali per assumere la qualifica di AIE ed esercitare una qualsiasi delle tutele riconosciute a favore degli esecutori.
La legge dice:
- che per essere riconosciuti AIE occorre aver sostenuto una parte “di notevole importanza artistica anche se di artista esecutore comprimario” (art. 82 l.d.a.);
- L’art. 83 l.d.a. attribuisce agli AIE “che sostengono le “prime parti” nell’opera o nella composizione musicale, il “diritto alla significazione del nome” nella comunicazione al pubblico della loro recitazione, esecuzione o rappresentazione e che esso venga stabilmente apposto sui supporti contenenti la relativa fissazione, quali i fonogrammi, i videogrammi o le pellicole cinematografiche.
Dunque:
ai fini dell’accoglimento dell’azione di rivendicazione della paternità dell’esecuzione di una “parte di notevole importanza artistica” o di una “prima parte” nei brani di una colonna sonora, occorre che colui che agisce fornisca la prova di due elementi distinti.
Il musicista, infatti, deve dimostrare:
- sia la sua presenza alle sessioni di prova e di registrazione in qualità di solista;
- sia il fatto ulteriore che le sue esecuzioni sono state quelle effettivamente adoperate per la produzione dei master utilizzati per la sincronizzazione della musica con le immagini filmiche o per la produzione dei fonogrammi.
Conseguentemente, la prova della sola presenza dell’esecutore musicista in alcune fasi della lavorazione di una colonna sonora non è, di per sé, sufficiente ad attribuire allo stesso la paternità delle esecuzioni soliste confluite nelle registrazioni edite, risultando altresì necessario dimostrare che proprio quelle esecuzioni sono state utilizzate per l’incisione finale del master.
Nel caso esaminato l’attore non è riuscito a fornire prove idonee, valide e concordanti della sua partecipazione alle registrazioni delle colonne sonore dei film.
Infatti, sulla base delle allegazioni e dagli elementi probatori acquisiti, è risultato che:
- nei titoli di testa e di coda dei film in cui sono state sincronizzate le colonne sonore in contestazione compariva soltanto il riferimento all’autore delle opere musicali o, in alcuni casi, come direttore d’orchestra, ma non anche quello degli esecutori strumentali;
- in nessuna delle pubblicazioni, edizioni, divulgazioni e servizi era stato nominato o citato l’attore quale esecutore della chitarra elettrica solista nelle colonne sonore in contesa, nonostante il ruolo di notevole importanza artistica che egli avrebbe ricoperto nell’incisione delle suddette colone sonore;
- altra circostanza che ha rilevato a sfavore di parte attrice è consistita nell’atteggiamento di assoluto silenzio sui fatti in contestazione, quasi a conferma dell’insussistenza di valide ragioni di fatto o di diritto da reclamare o da rivendicare.
Inoltre nella peculiare vicenda in esame si aggiunga, quale ulteriore elemento a forte valenza negativa per la parte gravata dall’onere di provare la paternità delle esecuzioni soliste rivendicate, l’assoluta mancanza di prove documentali storiche riferibili alle registrazioni delle colonne sonore in contestazione, riferibili al tempo in cui sono state realizzate e sincronizzate nelle opere cinematografiche.
Difatti, non sono state allegate le schede di presenza compilate in occasione delle registrazioni delle colonne sonore in contesa. Mentre, considerate le modalità di realizzazione delle colonne sonore dei film e dei dischi fonografici l’attore, per poter assolvere appieno al proprio onere probatorio, avrebbe dovuto dimostrare le proprie allegazioni proprio attraverso idonee prove documentali storiche, consistenti negli eventuali contratti di prestazione artistica stipulati dal chitarrista solista con le case musicali che hanno prodotto le colonne sonore in contestazione e/o nei fogli di presenza attestanti la sua partecipazione ai turni di registrazione in studio delle esecuzioni strumentali delle predette colonne sonore.
È mancata dunque la prova, necessaria ai fini dell’attribuzione della paternità delle esecuzioni rivendicate, che egli abbia ricoperto il ruolo di solista o di esecutore di parti di primaria importanza alla chitarra elettrica e che tali esecuzioni siano state inserite nei master originali delle colonne sonore dei film.
Passando all’esame delle prove testimoniali, le dichiarazioni rese dai testimoni di parte attrice, in riferimento a fatti di causa risalenti a diversi decenni addietro, devono essere considerate incerte e insufficienti ai fini della prova piena che parte attrice avrebbe dovuto fornire.
In conclusione, il Tribunale ha ritenuto che le risultanze istruttorie non fossero idonee a dimostrare le circostanze di fatto a sostegno della domanda attorea di rivendicazione della paternità delle esecuzioni in contestazione.
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