Il testimonial di un prodotto e gli obblighi del contratto

Il testimonial di un prodotto e gli obblighi del contratto: Rocchetta v. Fabio Insinna

Il diritto di immagine e il contratto del testimonial riguardano una modalità con cui si può pubblicizzare un prodotto. Il termine testimonial richiama proprio la testimonianza, l’asseverazione e l’attestazione di un fatto o di una circostanza. In una parola: rendere credibile una situazione. Ed è proprio quello che deve fare il testimonial, a favore del soggetto pubblicizzato, rendendolo più credibile ed affidabile in virtù del suo semplice “prestarsi alla causa”. Proprio in virtù di questo trasferimento di credibilità dal testimonial verso il pubblicizzato, il rischio che si corre è che in caso di vicende che ledono l’immagine del primo ne può risentire anche l’immagine del secondo.

Il testimonial è chi presta la propria immagine per una determinata campagna pubblicitaria. Il testimonial è generalmente un personaggio dello spettacolo, dell’arte o dello sport.

Tale personaggio si presta a pubblicizzare un prodotto, un marchio o un’azienda, mediante la sua immagine in campagne pubblicitarie televisive, sulla stampa o tramite manifesti e cartelloni pubblicitari. In cambio egli percepisce un compenso, semplicemente collegato allo sfruttamento della sua immagine.

Un esempio: Sabrina Ferilli per Wind diceva “quanto ci piace chiacchierare” stando al telefono con un sua interlocutrice.

Diritto di immagine e il contratto del testimonial

Le prestazioni del testimonial consistono generalmente nell’interpretazione di brevi scenette televisive, adatte al tipo di personaggio e di prodotto; oppure nel posare per fotografie che compaiono sui quotidiani o sui cartelloni stradali.

La particolarità sta nel fatto che la prestazione è completamente occasionale ed al di fuori dell’attività principale dell’artista o dello sportivo. L’artista non è per professione un soggetto che opera nel campo della pubblicità. Proprio questo aspetto di “esterno ai lavori” rende più credibile la pubblicità operata. Infatti il pubblico è portato a “trasferire” sul prodotto pubblicizzato la fiducia e la simpatia che ripone nel testimonial.

Ecco allora che si utilizza sempre nel contratto la clausola risolutiva espressa:

Qualora dovessero verificarsi eventi negativi o diffamatori che potrebbero danneggiare l’immagine della società ……, e riguardanti la persona del Testimonial, il presente accordo sarà risolto di diritto.

Lo stesso dicasi per le clausole legate all’aspetto fisico del testimonial e all’esclusiva

  • Il Testimonial si obbliga a non modificare il proprio aspetto fisico in modo tale da compromettere la propria istantanea riconoscibilità presso il pubblico.
  • Per tutta la durata del presente accordo il Testimonial si impegna a non consentire la diffusione della sua immagine, a scopo pubblicitario, per qualsiasi altra società.

    Il testimonial di un prodotto: il caso dell’acqua Rocchetta v. Fabio Insinna

Il testimonial di un prodotto è, di solito, una persona famosa del mondo dello spettacolo o uno sportivo professionista, che viene scelta per rappresentare un brand. Il Marchio, a cui si associa il personaggio persona fisica che lo pubblicizza, deve rispecchiarsi nel testimonial e viceversa.

Si assiste, in questi casi, ad una simbiosi tra brand e persona. Simbiosi talmente forte che i contratti che di solito regolano questo tipo di pubblicità, possono prevedere clausole e obblighi comportamentali che devono essere rispettati anche nella vita privata dal testimonial. Il fatto è che un personaggio famoso, testimonial di una campagna pubblicitaria, ha delle responsabilità ben precise, che riguardano anche la vita privata, nei confronti dei suoi fan e del brand che pubblicizza.

Le clausole morali dell’accordo del testimonial

Le clausole fondamentali dell’accordo del testimonial riguardano, dunque, anche le c.d. clausole morali. La Celebrity, che sottoscrive il contratto, ha l’obbligo di:

  • mantenere nella vita privata comportamenti eticamente corretti,
  • non rilasciare dichiarazioni che in un certo qual modo possano incidere negativamente sulla reputazione dell’azienda ecc.

La violazione di uno o più di queste clausole, parti essenziali dell’accordo, comportano, oltre alla risoluzione del contratto, anche la possibilità, se prevista, del pagamento di una penale a favore dell’azienda.

Il Fatto

Dopo i fuorionda mandati in onda da Striscia, Flavio Insinna deve affrontare anche una danno “collaterale.” Cogedi, la società che produce, l’acqua Brio Blu Rocchetta, ha sospeso gli spot televisivi che vedevano come protagonista Insinna.

“Noi per primi siamo rimasti stupefatti – ha scritto Cogedi rispondendo a una delle tante mail di protesta – da quanto trasmesso da Striscia la Notizia nelle serate del 23 e 24 maggio, in merito a comportamenti assunti dal signor Flavio Insinna nel contesto del programma Affari Tuoi e comprendiamo pertanto il suo disappunto. Stiamo rispondendo ad personam tramite il servizio consumatori o su Facebook alle richieste in merito. Ci rammarichiamo per quanto successo, anche noi siamo rimasti stupefatti. Alla luce di questo abbiamo deciso di sospendere i nostri spot in maniera definitiva“.

Lo spot di Brio Blu, a questo punto, non verrà più trasmesso in tv, mentre Cogedi conferma che non sono escluse eventuali ripercussioni sul contratto con Insinna, testimonial dell’acqua frizzante di casa Rocchetta. I provvedimenti nei confronti di Insinna potrebbero anche continuare con ripercussioni a livello contrattuale, secondo i portavoce di Cogedi: “Queste sono cose che valuteremo“. Di certo i presupposti per richiedere un risarcimento ad Insinna non mancano.

Cosa c’entra Fabio Insinna con il diritto di immagine? Quei famosi fuori onda, diffusi da Striscia La Notizia, in cui lo si sentiva insultare i concorrenti, con espressioni poco felici e usare un linguaggio scurrile contro gli autori di “Affari Tuoi”, continua ad avere pesanti ripercussioni su Flavio Insinna. Non solo in termini di immagine, ma anche dal punto di vista professionale.

Fabio Insinna e il diritto di immagine: Rocchetta chiede i danni e lui si difende su Facebook

La compagnia distributrice del marchio Rocchetta, di cui Flavio Insinna è stato testimonial, in seguito al famigerato scandalo sollevato da Striscia la Notizia che aveva già portato alla sospensione degli spot di cui l’artista era protagonista, l’ha chiamato in causa per danni all’immagine.

Fabio Insinna e il diritto di immagine: ancora strascichi a mesi di distanza.

La Co.Ge.Di. International, distributrice del marchio Rocchetta di cui Insinna è stato a lungo testimonial, in seguito alle proteste dei consumatori dopo lo ‘scandalo‘ sollevato da Striscia la Notizia e che ha visto proprio Flavio Insinna protagonista, ha deciso di chiedere un risarcimento per danni di immagine. L’attore e conduttore, però, non ci sta e passa al contrattacco su Facebook.

Lo dice proprio sulla sua pagina Facebook. Fabio Insinna si difende dalle accuse e dalla richiesta di risarcimento giudicandola infondata ed anzi ritenendosi, in qualche modo, danneggiato lui stesso dal comportamento della società distributrice del marchio. Avrebbero dovuto difenderlo, secondo lui, ed invece lo hanno lasciato solo, a combattere contro una campagna denigratoria della sua immagine e non del prodotto che lui stesso rappresentava.

Fabio Insinna e il diritto di immagine

La compagnia aveva già deciso di sospendere, in maniera definitiva, gli spot che vedevano il conduttore testimonial dell’acqua Rocchetta: Stiamo rispondendo ad personam tramite il servizio consumatori o su Facebook alle richieste in merito. Ci rammarichiamo per quanto successo, anche noi siamo rimasti stupefatti. Alla luce di questo abbiamo deciso di sospendere i nostri spot in maniera definitiva”, aveva fatto sapere.

 

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