Il service provider è responsabile del caricamento di prodotti audiovisivi coperti da diritto d’autore

Il service provider è responsabile del caricamento di prodotti audiovisivi coperti da diritto d'autore

Il service provider è responsabile del caricamento di prodotti audiovisivi coperti da diritto d’autore. Il Tribunale di Torino ha confermato la responsabilità di Google e Youtube.

Il Tribunale di Torino, con sentenza pubblicata il 7 aprile 2017, ha accertato la responsabilità di Google Inc., Google Ireland Holdings e Youtube LLC (convenute) per violazione dei diritti di proprietà intellettuale di Delta TV Programs s.r.l..

Il Tribunale ha accolto quasi totalmente le domande dell’attrice Delta TV Programs s.r.l. (in particolare dei diritti di sfruttamento economico vantati dalla stessa su alcune telenovelas caricate sul portale Youtube).

Alle convenute è stato ordinato di rimuovere e cancellare i contenuti audiovisivi dal portale Youtube ed impedirne per il futuro l’ulteriore caricamento, condannandole al pagamento in favore di Delta TV s.r.l., a titolo di risarcimento danni, della totale somma di Euro 250.000,00.

Il fatto.

Delta TV s.r.l., società operante nel settore dell’edizione, produzione, noleggio e distribuzione di programmi audiovisivi e televisivi,  è titolare esclusiva dei diritti di sfruttamento economico di alcune telenovelas anche per il territorio Italiano.

La Delta Tv s.r.l. è altresì titolare dei diritti sulla versione italiana delle opere audiovisive in questione per averle doppiate utilizzando suoi propri mezzi.

Parte attrice veniva a conoscenza che un certo numero di episodi delle telenovelas nella loro versione italiana venivano caricati su youtube.com e youtube.it per in modo che chiunque potesse gratuitamente vederle.

Delta TV conveniva in giudizio Google e Youtube per vedere accertata la violazione dei suoi diritti d’autore sui programmi in parola.

Le convenute hanno opposto la mancanza di prova della titolarità in capo all’attrice di tutti i diritti di sfruttamento sulle telenovelas in questione.

I Giudici Torinesi hanno respinto l’eccezione preliminare sollevata, rilevando che l’attrice ha prodotto i contratti di licenza aventi ad oggetto la concessione dello sfruttamento economico in relazione a quasi tutte le opere audiovisive scaricate online; in merito alle restanti opere, è stato in ogni caso affermato che poco rileverebbe la mancata prova, atteso che l’attrice agisce per la tutela dei propri diritti di sfruttamento economico della versione italiana delle menzionate telenovelas. Questa a sua volta, costituisce opera derivata tutelabile autonomamente ai sensi dell’art. 4 della Legge sul diritto d’autore.

Responsabilità dell’hosting provider

Youtube LLC è stato qualificato quale “hosting provider” con conseguente applicazione  delle norme di cui al D. Lgs. 70/2003, a sua volta attuativo della Direttiva comunitaria 2000/31/CE.

Ciò conferma l’insussistenza in capo a Youtube dell’obbligo di preventivo controllo dell’effettiva titolarità dei diritti d’autore posseduti da parte dei singoli soggetti che caricano i video, con la sola ipotesi di responsabilità ipotizzabile nei casi in cui detta società venga informata dell’illiceità dei contenuti video caricati.

E’ stato inoltre precisato che – affinché sorga l’obbligo di controllo a posteriori in capo al service provider – è necessaria la ricorrenza di una diffida /comunicazione specifica, contenente con esattezza l’URL relativo al caricamento ritenuto illecito.

Quanto al caso in esame, il dovere di controllo e rimozione è sorto sulle convenute solo con la notifica dell’atto di citazione contenente le esatte URL incriminate, e non con la generica diffida indirizzata dalla stessa attrice alle società convenute circa 9 mesi prima dell’introduzione del giudizio che non conteneva invece alcun riferimento alle URL contestate.

L’istruttoria tecnica svolta nel corso del processo ha confermato l’obbligo giuridico (e la possibilità da un punto di vista pratico) in capo ai gestori della piattaforma Youtube di attivarsi e di impedire nuovi caricamenti di video già oggetto di segnalazione e rimossi.

Al riguardo, si è notato che i video non sono stati rimossi ma solo oscurati ad opera delle convenute e ciò significa che essi erano comunque visibili dall’estero ovvero dallo stesso territorio italiano con accorgimenti di facile approntamento, simulando cioè una connessione dall’estero.

Il Tribunale di Torino ha dunque confermato le responsabilità delle convenute per violazione dell’art. 16 D.lgs n. 70/2003 a far data dall’avvenuta notifica dell’atto di citazione, condannandole al risarcimento dei danni in favore di Delta TV s.r.l..

E’ stato inoltre ordinato alle medesime convenute di cancellare e rimuovere i video contestati ai sensi dell’art. 156 Legge sul Diritto d’autore e di impedirne altresì l’ulteriore caricamento sulla piattaforma Youtube.

Le ulteriori misure della penale e pubblicazione sono state invece ritenute sproporzionate nel caso in esame e, per tale ragione, rigettate.

Maggiori info e novità su questo argomento le trovate nell’articolo aggiornato sulle responsabilità del provider.

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