Il Musical come opera composta protetta dal diritto d’autore. Il musical è un genere di rappresentazione teatrale e cinematografica, nato e sviluppatosi negli USA tra l’800 ed il ‘900.
Un suo corrispondente in Italia è la commedia musicale, con cui condivide l’uso di più tecniche espressive e comunicative insieme.
L’azione viene portata avanti sulla scena non solo dalla recitazione, ma anche dalla musica, dal canto e dalla danza che fluiscono in modo spontaneo e naturale.
Il musical è uno spettacolo derivato dall’opera e adattato al gusto e al costume statunitense. Questo spettacolo è costituito da una commedia, in genere brillante e di ambientazione americana nella quale sono presenti brani che appartengono ai generi della musica leggera, del jazz, o derivano dall’opera lirica e dal balletto. Tutti questi linguaggi sono uniti tra loro grazie a una orchestrazione elegante e perfetta. Nel musical non c’è fusione tra i diversi linguaggi; i diversi generi sono invece affiancati in una compresenza ben integrata e armonizzata.
In questo genere ogni particolare risulta indispensabile per la riuscita dello spettacolo, dai costumi dalla scenografia includendo regia, coreografie e luci senza dimenticare gli attori (chiamati performers) che devono essere in grado di comunicare emozioni ricorrendo, spesso contemporaneamente, a discipline come la recitazione, la danza e il canto.
Il musical va, inoltre, attentamente distinto dal Teatro-danza: quest’ultimo, infatti, è fenomeno non solo più recente, propriamente novecentesco, ma concettualmente più avanzato e di maggiore complessità estetico-linguistica.
SIAE – Sezione teatro
Le opere teatrali (quali opere di prosa, produzioni per bambini, spettacoli di burattini e marionette, opere di cabaret, circo-teatro) e del teatro musicale (quali le operette, i musical, le commedie musicali) sono tutelate dalla sezione DOR (Opere Drammatiche e Radiotelevisive).
Il Musical come opera composta protetta dal diritto d’autore
Riguarda gli elaborati creati dall’unione di diverse categorie di opere (per esempio testi e musica).
Agli art. da 33 a 37 l.d.a. sono prese in considerazione le opere drammatico musicali con parole, le opere coreografiche e pantomimiche, che sono generalmente frutto della creazione intellettuale di più autori, e conosciute col termine “opere composte“.
Di tutte queste opere la legge non offre la definizione. Inoltre questa disposizione fissa il carattere dispositivo, e non imperativo, delle norme: le parti sono libere di regolare come vogliono, contrattualmente, i loro rapporti economici nella utilizzazione dei rispettivi diritti esclusivi.
L’art. 33 l.d.a. afferma che, in caso di mancanza di accordi tra i collaboratori, rispetto alle opere liriche, alle operette, ai melologhi, alle composizioni musicali con parole, a balli e balletti musicali, si applicano le disposizioni dei tre successivi articoli (34, 35, 36).
L’art. 33 l.d.a. si occupa di dare una regolamentazione generale alla materia, affermando che, in caso di mancanza di accordi tra i collaboratori, rispetto alle opere liriche, alle operette, ai melologhi, alle composizioni musicali con parole, a balli e balletti musicali, si applicano le disposizioni dei tre successivi articoli.
Le parti sono libere di regolare come vogliono, contrattualmente, i loro rapporti economici nella utilizzazione dei rispettivi diritti esclusivi.
Autore della parte musicale
L’art 34 si occupa di regolare i rapporti tra autore della parte musicale e autore del testo nelle composizioni musicali con parole. In questo caso l’esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell’opera spetta all’autore della parte musicale, e il relativo profitto viene ripartito in proporzione del rispettivo contributo letterario o musicale.
Nei commi successivi l’art. 34 regola alcune categorie di opere musicali. Nel caso delle opere liriche, il valore della parte musicale rappresenta la frazione di tre quarti del valore complessivo dell’opera (terzo comma). Nelle operette, nei melologhi, nelle composizioni musicali con parole, nei balli e balletti musicali, il valore dei due contributi si considera uguale (quarto comma).
Infine ciascuno dei collaboratori ha il diritto di utilizzare separatamente e indipendentemente la propria opera, salvo il disposto degli articoli seguenti (quinto comma).
Il diritto di utilizzazione economica spetta all’autore della parte musicale eccetto i diritti derivanti dalla comunione. Il profitto di utilizzazione economica viene ripartito in proporzione del valore del rispettivo contributo letterario o musicale.
Alcuni tipi di opere musicali:
- Opere liriche: si considera che il valore della parte musicale rappresenti la frazione di tre quarti del valore complessivo dell’opera.
- Operette, melologhi, composizioni musicali con parole, balli e balletti musicali; i contributi hanno lo stesso valore.
I collaboratori hanno il diritto di utilizzare separatamente e indipendentemente la propria opera (art. 34 comma 5).
Autore della parte letteraria
Secondo l’art. 35, l’autore della parte letteraria non può disporre di questa, per congiungerla ad altro testo musicale, al di fuori dei seguenti casi:
-  allorché, dopo che egli ha consegnato come testo definitivo il manoscritto della parte letteraria al compositore, questi non lo ponga in musica nel termine di cinque anni, se si tratta di libretto per opera lirica o per operetta, e nel termine di un anno, se si tratta di ogni altra opera letteraria da mettere in musica;
- allorché, dopo che l’opera è stata musicata e considerata dalle parti come pronta per essere eseguita o rappresentata, essa non è rappresentata o eseguita nei termini indicati nel numero precedente, salvo i maggiori termini che possono essere stati accordati per la esecuzione o rappresentazione ai sensi degli artt. 139 e 141;
- allorché, dopo una prima rappresentazione o esecuzione, l’opera cessi di essere rappresentata od eseguita per il periodo di dieci anni, se si tratta di opera lirica, oratorio, poema sinfonico od operetta o per il periodo di due anni, se si tratta di altra composizione.
Il compositore nei casi previsti ai numeri 2 e 3 può altrimenti utilizzare la musica.
L’art. 36 si occupa di regolare alcuni caso previsti all’articolo precedente. Nel caso previsto dal n. 1 l’autore della parte letteraria ne riacquista la libera disponibilità senza pregiudizio dell’eventuale azione di danni a carico del compositore (primo comma).
Nei casi previsti dai numeri 2 e 3, e senza pregiudizio dell’azione di danni prevista nel comma precedente, il rapporto di comunione formatosi sull’opera già musicata rimane fermo, ma l’opera stessa non può essere rappresentata od eseguita che con il consenso di entrambi i collaboratori(secondo comma).
Nelle opere coreografiche o pantomimiche e nelle altre composte di musica, di parole e di danze o di mimica, quali le riviste musicali ed opere simili, in cui la parte musicale non ha funzione o valore principale, l’esercizio dei diritti di utilizzazione economica, salvo patto contrario, spetta all’autore della parte coreografica o pantomimica, e, nelle riviste musicali, all’autore della parte letteraria (art. 37, primo comma).
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