Il marchio e il format del Festival di Sanremo non sono più monopolio RAI

Il Tribunale amministrativo regionale della Liguria si è pronunciato, nei giorni scorsi, sul ricorso contro il Comune di sanremo e la RAI proposto nel 2023 da JE s.r.l., una società di edizione musicale e di produzione che aveva trasmesso al comune di sanremo una manifestazione di interesse ad acquisire la titolarità dei diritti di sfruttamento economico e commerciale del Festival di sanremo.

Il Tribunale amministrativo regionale della Liguria ha stabilito che dal 2026 la Rai non potrà più utilizzare automaticamente il marchio Festival di Sanremo. Dovrà essere bandita un’asta del Comune di Sanremo per assegnare l’utilizzo del marchio attraverso gara pubblica

Per quanto riguarda il format, la sentenza non influisce e la Rai ne resta titolare. Di conseguenza, se qualcuno diverso da Rai dovesse essere assegnatario del marchio non potrebbe utilizzare lo stesso format del Festival ma dovrebbe crearne uno nuovo. La Rai potrà invece continuare ad utilizzare il format organizzando un evento simile al Festival ma con un nome diverso.

Il marchio “Festival della canzone Italiana” è un marchio registrato dal Comune di Sanremo e licenziato a Rai. Il Comune di Sanremo ha tutelato il marchio in tutto il mondo insieme ad altri segni distintivi anch’essi registrati come “Festival di Saneremo”, “Sanremo young”, “Sanremo Festival orchestra”.

Chi ha presentato ricorso al TAR Liguria per mettere in discussione il monopolio Rai è stata la Just Entertainment, società di edizione musicale che avrebbe voluto acquisire il marchio e lo sfruttamento commerciale del Festival di Sanremo dal Comune.

Il TAR ha pronunciato la sentenza n. 843 del 2024, decidendo sull’affidamento diretto della concessione in esclusiva del marchio “Festiva della Canzone Italiana” e delle edizioni del Festival 2024 e 2025 alla Rai e statuendo che occorrono delle procedure pubbliche per l’affidamento. Di conseguenza quello diretto alla Rai è illegittimo. Varrà dunque ancora quest’anno, ma dall’anno prossimo sarà diverso.

Nel ricorso si legge che la concessione dell’uso esclusivo del marchio e l’organizzazione del Festival e degli eventi collaterali sarebbero avvenuti in violazione dei principi della non discriminazione e della trasparenza. L’uso dell’affidamento diretto non può, infatti, essere giustificato da considerazione di mera prassi.

Il format del Festival non è, secondo il TAR, legato indissolubilmente al marchio ma anzi, possono essere usati disgiuntamente. La sentenza sottolineato che il Comune è il legittimo titolare del marchio e può quindi concederne l’uso ad altri soggetti. Il marchio rappresenta il titolo della manifestazione e non un elemento inscindibile del format.

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