Il diritto d’autore tutela l’idea creativa? Uno dei principi cardine del diritto d’autore è che l’idea che non si concretizza in un’opera creativa non è tutelabile.
Per questo motivo l’ordinanza NRG 32885/2014 del Tribunale di Torino, la quale ha sancito la tutelabilità dell’apporto creativo di Riccardo Pagani (il ricorrente) all’opera finale costituita da uno spot pubblicitario, è una novità e una scoperta in tema di protezione concessa alle opere dal diritto d’autore.
Il fatto è che già di per sé lo script di una pubblicità sarebbe difficilmente tutelabile perché dovrebbe concretarsi in una tangibile espressione creativa, ma ancora di più è difficile sostenere che la tutela vada accordata all’apporto creativo di chi si definisce autore per aver realizzato uno script.
Questo lo svolgimento dei fatti.
Il sig. Pagani, autore dell’idea creativa a base dello spot pubblicitario noto come “Fiat 500 Cult Yacht”, non essendo stato indicato nei crediti dello spot, ha proposto un ricorso di urgenza ex art. 700 chiedendo di essere riconosciuto tra gli autori dell’opera.
Il giudice primariamente adito ha rigettato il ricorso con ordinanza del 10 novembre 2014 per difetto di fumus boni iuris escludendo che “l’apporto del sig. Pagani allo spot “Fiat 500 cult yacht” si sia concretato in un’opera tutelabile ai sensi del diritto d’autore”.
Il sig. Pagani ha proposto reclamo avverso la suddetta ordinanza e il Collegio adito ha stravolto la decisone del giudice monocratico.
Con l’ordinanza NRG 32885/2014, emessa il 31 marzo 2015 dalla sezione specializzata del Tribunale di Torino, che ha deciso sul reclamo, si è chiarito che il sig. Pagani è co-autore dell’idea fondante lo spot pubblicitario “Fiat 500 cult yacht”.
Una decisione che si può definire avanguardista, perché smonta i principi cardine della legge sul diritto d’autore e le poche certezze sulle quali si basa.
Parliamo infatti di una legge del 1941 non molto preparata alle nuove tecnologie e alla tutela di diritti che corrono come torrenti senza fili ne’ padroni ma sicuramente ben chiara nel definire concetti quali opera creativa e sua difendibilità.
Essere autore significa creare, produrre; ma non tutto ciò che è prodotto dall’intelletto umano è suscettibile di tutela.
Oggetto del diritto d’autore sono, secondo l’art. 2575 del Codice Civile e l’art. 1 della legge sul diritto d’autore (l.d.a.): “le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze (questo riferimento manca però all’art 1 della legge sul diritto d’autore), alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”.
Il concetto di carattere creativo non è definito omogeneamente dalla dottrina e dalla giurisprudenza. In termini generali, il carattere creativo viene ricondotto ai concetti di novità e originalità. La dottrina tradizionale, che ottiene il maggior riscontro nelle pronunce giurisprudenziali, differenzia il requisito dell’originalità da quello della novità.
Per originalità si intende il risultato di un’attività dell’ingegno umano non banale: si è affermato che l’opera è originale in quanto costituisce il risultato di una elaborazione intellettuale che riveli la personalità dell’autore.
La novità è invece intesa come novità di elementi essenziali e caratterizzanti tali da distinguere l’opera da quelle precedenti (ovvero una novità in senso oggettivo). La conseguenza di tale orientamento è ritenere tutelabili esclusivamente le sole opere nuove, che si differenziano dalle opere preesistenti, e che raggiungano una determinata soglia espressiva.
L’ordinanza che è stata emessa sulla base del reclamo presentato dal sig. Pagani ha stravolto tali concetti, statuendo, del tutto inaspettatamente che:
– nel caso in oggetto lo script non è l’opera tutelata ma è il supporto, lo strumento attraverso cui si è realizzato il concorso di Pagani alla creazione dell’opera;
– il filmato pubblicitario può essere considerato opera protetta dalla legge sul diritto d’autore sotto diversi profili: può trattarsi di pubblicità caratterizzata da un’idea innovativa (quando un certo prodotto venga associato a un determinato gruppo di soggetti); oppure può trattarsi di pubblicità caratterizzata da una forma espressiva nuova (in questo secondo caso è originale il modo in cui viene veicolata e comunicata l’idea-guida);
– un momento di fondamentale importanza nel processo creativo dello spot è la sua progettazione. L’idea dello spot, da intendersi come sua progettazione, costituisce quindi la sintesi, destinata a essere sviluppata nella fase di realizzazione del filmato;
– ciò di cui si discute non è se lo script sia autonomamente tutelabile come opera, ma se il contributo dato da Pagani allo stesso script gli dia titolo per qualificarsi autore morale dell’opera.
Anche per il giudice di primo grado era indubbio che Pagani fosse autore dell’idea fondante lo spot pubblicitario ma “i realizzatori dello spot si sono solo ispirati ad un vecchio script del sig. Pagani”.
Il collegio fa propria questa parte della decisione del giudice di primo grado per poi evidenziare, nel proseguito dell’ordinanza, che l’idea, nata anni prima all’interno dell’agenzia pubblicitaria Leo Burnett, era stata proprio del sig. Pagani, il quale aveva riscritto la frase fine dello spot sul suo blocco note.
Per questo motivo, alla luce degli elementi sopra indicati, la domanda del sig. Pagani volta a essere riconosciuto quale autore dello spot “Fiat 500 cultura yacth” viene giudicata assistita da ragionevole fondatezza e dunque accolta.
Grazie a quest’ordinanza sarà possibile confortare i futuri clienti, autori di format improbabili ai quali solitamente si consiglia di non adire le vie legali, che è iniziata una nuova era e che ciò che realmente conta è essere autori di un’idea creativa.
Che cosa sia poi definibile come creatività e originalità è indiscutibile che si tratti di un giudizio soggettivo che va compiuto caso per caso. Dunque chi legge potrà giudicare da sé dopo aver visto lo spot.
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