Curatore d’Arte: la figura e il profilo giuridico

Si rivolge al nostro Studio un curatore d’arte, professionista del settore, il quale pone la seguente questione. Un importante museo pubblico lo invita, insieme ad altri curatori,  a far parte del comitato scientifico di una grande mostra dedicata al Futurismo. Ciascuno di loro si occuperà di sviluppare una sezione della mostra, preparando un progetto curatoriale, occupandosi di attivare la campagna prestiti delle opere e di predisporre i testi critici utili a definire la propria idea espositiva. I lavori preparatori vanno avanti per svariati mesi, sino a quando, a seguito di cambiamenti dei vertici ministeriali, il comitato scientifico viene di fatto sciolto e i professionisti invitati sono costretti ad abbandonare, non retribuiti, progetti ormai definiti da tempo. Cosa può rivendicare allora il curatore a seguito dell’estromissione dal comitato e, soprattutto, è possibile tutelare il lavoro svolto sotto il profilo del diritto d’autore?

Il curatore d’arte e la normativa

Iniziamo a inquadrare meglio la normativa sottesa al ruolo di art curator.

Il curatore d’arte è una figura relativamente recente nel panorama culturale, le cui sembianze di teorico anti-accademico, di outsider rispetto a quello che era prima considerato un certo establishment della cultura, si definiscono intorno alla metà dello scorso Secolo. Caposcuola di questa nuova generazione di intellettuali fu sicuramente Harald Szeemann, seguito, in Italia, da critici come Achille Bonito Oliva o Germano Celant.

Curatore d'Arte: Achille Bonito Oliva
Curatore d’Arte: Achille Bonito Oliva

L’art curator in tal senso non proviene per forza da studi di settore, è un freelance in grado di leggere e interpretare l’arte secondo nuovi criteri, con un personale metodo filologico, conferendo valore a spazi espositivi innovativi, a diverse modalità di fruizione dell’opera d’arte, fino a diventare egli stesso un protagonista tanto quanto l’artista.

I rapporti che il curatore d’arte intrattiene con le varie figure del sistema, sono per lo più regolati da accordi privati, inquadrati in via generale nel contratto d’opera di cui agli artt. 2222 e ss. del Codice Civile. In sostanza, il curatore, senza vincolo di subordinazione, si obbliga nei confronti di un altro soggetto (una galleria o un ente) a compiere una prestazione a fronte del pagamento di un corrispettivo. Ma torniamo al nostro cliente.

Nel contesto dei musei pubblici, l’incarico a un professionista viene emanato attraverso un atto ufficiale proveniente dalla Pubblica Amministrazione, attualmente secondo la procedura di affidamento diretto disciplinata dall’art. 50 del d.lgs. n. 36/2023. Nel caso di specie, non esisteva un incarico bensì un mero invito a partecipare al comitato scientifico della mostra. A tale mancanza di ufficialità il museo può appellarsi (come di fatto è accaduto) per ribadire l’assenza di qualsivoglia vincolo contrattuale con il professionista.

Curatore d’arte e diritto d’autore

Riguardo al profilo del Diritto d’autore, è tutelabile l’impianto concettuale della sezione di mostra concepita dal curatore anche se non realizzata?

La mostra d’arte può essere suscettibile della tutela offerta dalla L. 633/1941 (Legge sul Diritto d’Autore) al format. Quest’ultimo, altro non è se non un concept, descritto nelle sue caratteristiche principali e strutturali, dall’autore che lo inventa. La tutela però non è automatica, in quanto il format dovrebbe mostrare tutti gli elementi di novità e originalità che la LdA considera come indispensabili per la sua protezione. Tali caratteristiche non emergono sempre dalla sola fattispecie ma sono parametri che, il più delle volte, vengono sanciti nel corso di un giudizio. Inoltre, il fatto che il format non si sia concretamente realizzato nell’evento mostra, non incontra il favore di un principio cardine del Diritto d’Autore, per cui non è l’idea ad essere tutelata ma le modalità concrete in cui essa si estrinseca. Pertanto, il solo fatto di aver ideato un format della mostra secondo una propria visione curatoriale, anche mediante testi e progetti espositivi, non garantisce l’originalità e creatività tali da poter ricevere una tutela sotto il profilo del Diritto d’Autore.

Il nostro caso

Nel nostro caso, il nostro cliente era un co-curatore, coinvolto insieme ad altri professionisti all’ideazione teorica della mostra, dunque sono molteplici i progetti curatoriali in essere. Azionare una tutela ai sensi della LdA in questo senso sarebbe rischioso, poiché in ambito processuale sarebbe altamente probabile che originalità e creatività del format vengano sconfessate.

A parere del nostro Studio, in conclusione, l’azione legale che il cliente avrebbe potuto intraprendere, sarebbe stata quella finalizzata al riconoscimento del corrispettivo economico del lavoro svolto di fatto (poiché in assenza di contratto) per l’ente museale. Il curatore, sul punto, potrebbe decidere di intraprendere un’azione legale volta al riconoscimento del cd. danno emergente generato dalla prestazione offerta senza contratto. Per ciò che attiene al Diritto d’Autore, il tentativo di un’azione in questo senso nei confronti del museo e del Ministero competente, offrirebbe il fianco a diverse incertezze riguardanti l’effettiva originalità e creatività del format-mostra.

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