Il contratto di distribuzione cinematografica, come tutti i contratti, deve avere un oggetto e indicare nello specifico l’opera cinematografica a cui si riferisce.
Pertanto dovranno essere specificati, nell’accordo di distribuzione, quanti piĂš elementi possibili in modo che la loro modifica, in quanto elementi essenziali, sia sottoposta al previo accordo scritto tra le parti.
Gli elementi essenziali dell’accordo di distribuzione cinematografica sono:Â
- il titolo, il nome della produzione e l’anno di produzione
- il nome del regista e del produttore
- il budget
Il contratto di distribuzione cinematografica: cos’è e come funziona
Il fine del contratto di distribuzione è l’assegnazione al distributore cinematografico di diritti esclusivi.
Per questo motivo anche i diritti devono essere specificati e si indicano di solito nell’allegato al contratto di distribuzione.
I diritti esclusivi per le distribuzioni cinematografiche sono:Â
- i diritti theatrical (diritti cinema) e non-theatrical (scuole, università e pubs)
- i diritti broadcasting (televisione)
- i diritti “making available” (video-on-demand)
- i videogrammi rights (DVDs, Blu-ray discs)
- i diritti di modifica
- i diritti di sincronizzazione (doppiaggio, voice-over)
Alcuni diritti possono essere trattenuti dal produttore e non licenziati al distributore. Per esempio il produttore potrebbe trattenere i diritti per il merchandising o quelli di stampa o quelli di remake.
Durata contratti distribuzione film
La durata del contratto di distribuzione dipende dalla negoziazione delle parti e può essere di un anno come durare per sempre. Di solito si prevede una durata dai 12 ai 20 anni con la possibilità di prolungare il termine.
Holdback e limiti distributore film
Un altro elemento rilevante del contratto di distribuzione è il c.d. holdback che consiste nel divieto per il distributore di utilizzare il film per un certo periodo per alcuni canali di sfruttamento.
Per esempio, prima il distributore può sfruttare il film al cinema e solo dopo 6 mesi può distribuirlo in televisione.
Sul punto devo fare una precisione. Il quadro normativo comunitario ha fatto proprio il principio secondo cui lâorganizzazione delle finestre di distribuzione delle opere cinematografiche deve essere oggetto della libera negoziazione tra i soggetti coinvolti, a livello nazionale la regolazione di alcuni Paesi (tra cui Francia e Germania) si è orientata ad una indicazione per via normativa della durata prestabilita della finestra cinematografica.
In Italia, su questa materia, è da intervenuto il Decreto del Ministro dei beni e delle attivitĂ culturali del 29 novembre 2018, n. 531, che ha espressamente previsto â con specifico riferimento alle opere che beneficiano dei contributi a sostegno dellâindustria cinematografica nazionale di cui alla legge n. 220/2016 – una durata di 105 giorni per la finestra cinematografica, rendendo in tal modo vincolante la pregressa prassi del settore.
Può infine essere previsto, nel contratto di distribuzione, un diritto di prelazione sul remake, il sequel o il prequel del film (c.d. first look right).
I compensi
Ovviamente il licenziante o produttore avrĂ diritto di ricevere dal distributore un compenso per la cessione dei diritti.
Tale compenso può essere corrisposto sotto forma di minimo garantito o di anticipo. Il minimo garantito è una somma di denaro che il distributore versa al produttore. Tale somma non è restituibile ma è recuperabile dal distributore in base ai costi che ha avuto dalla distribuzione. Il compenso viene normalmente versato un 25% alla sottoscrizione del contratto, un altro 25% all’inizio della produzione, un altro 25% alla copia campione del film e l’ultimo 25% quando il film è ultimato.
Il produttore avrĂ diritto ad una percentuale sul guadagno netto conseguito dal distributore o sui profitti derivanti dal film, dopo che il distributore avrĂ recuperato il minimo garantito.
C’è poi da fare una distinzione tra i costi della distribuzione e la fee spettante al distributore. I costi della distribuzione sono quelli sostenuti per i festival e per il lancio del film.
Ă sempre meglio predeterminare i costi in una somma fissa di denaro. Il contratto di distribuzione potrebbe prevedere anche il diritto del distributore a ricevere un’ulteriore percentuale sulla distribuzione (c.d. backend contribution).
Dal punto di vista del produttore è consigliabile vietare la c.d. cross-collaterizzazione in modo che il distributore sia obbligato a distribuire solo un film alla volta. A volte nei contratti di distribuzione viene inserita una clausola c.d. di bestseller.
Essa consiste in una sorta di bonus che viene stabilito per l’autore della sceneggiatura o il regista nel caso in cui il film sia un successo in quanto a incassi al botteghino.
Se ti interessa saperne di piĂš su questa clausola, un caso storico di ottenimento di un riconoscimento di un compenso ulteriore dovuto all’autore per il successo di un film, è quello della causa di Jost Vacano, direttore della fotografia di Das Boot.
Nel contratto di distribuzione cinematografica deve anche essere previsto un obbligo di rendiconto. Il distributore può prevedere che, in caso di mancata contestazione dei rendiconti, questi ultimi si considereranno approvati. Questa previsione è ovviamente a favore del distributore.
Nel contratto di distribuzione cinematografica viene prevista una consegna dei materiali del film che di solito sono elencati come allegati al contratto. Tra i materiali vengono di solito inseriti i c.d. legal binder (la catena dei diritti, le licenze musicali e i certificati di copyright, che valgono solo per gli Stati Uniti).
Se hai interesse ad approfondire l’argomento anche per musica e software leggi l’articolo sui contratti di distribuzione.
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