Hosting Provider e Tutela del Marchio: Rolex v. Aruba

Hosting Provider e Tutela del Marchio

Rolex Italia ha chiesto ed ottenuto misure inibitorie ante causam nei confronti di I.T.M. Sagl Trgovina D.O.O. e di Aruba s.p.a., in qualità di hosting provider.

La catena contraffattoria

Innovative Technologie si occupava della commercializzazione e della spedizione di orologi a muro contraffatti a marchio “Rolex.” I prodotti venivano venduti su 2 siti, visibili in Italia, dove venivano promossi in vendita gli orologi a muro, con le medesime forme di celebri modelli della famosa Casa produttrice di orologi.

Aruba

Aruba è stata chiamata in giudizio in qualità di hosting provider, per violazione degli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 70/2003.

La richiesta avanzata

Rolex ha chiesto ad Aruba che:

  • venisse disposta la disattivazione totale dell’accesso di uno dei due siti (www.rolexdaparete.com) e
  • la rimozione selettiva del materiale illecito caricato sull’altro sito (www.tecmer.it) entrambi ospitati sui server della resistente.

La difesa di Aruba

Nei confronti dell’hosting provider, il Tribunale ha ritenuto non rilevanti le difese di Aruba. Questa aveva sostenuto, a seguito delle diffide di controparte, di essersi immediatamente attivata e di aver intimato al suo cliente (I.T.M.) di adempiere a quanto richiesto da Rolex.

Hosting Provider e Tutela del Marchio

L’hosting provider aveva eccepito anche la cessazione della materia del contendere. Nel frattempo, infatti, entrambi i siti erano stati oscurati. Aruba ha sostenuto infine l’impossibilitĂ  di procedere all’oscuramento degli indirizzi IP, in quanto non univoci, ma assegnati anche a siti web di terzi estranei alla lite e dai contenuti leciti.

Il Giudice

Con riferimento a tali difese, il giudice milanese si è pronunciato affermando che l’eventuale esonero di responsabilità, di cui agli artt. 16 e 17 del D.lgs. n. 70/2003, non può essere indagato in cautelare, ma piuttosto in un giudizio di merito per il risarcimento danni.

Il Tribunale

Il Tribunale ha quindi ordinato ad Aruba di impedire, attraverso modifica delle chiavi d’accesso, che i siti web www.rolexdaparete.com e www.tecmer.it siano visibili ed accessibili a chiunque e da qualsiasi postazione remota; ed ha altresì ordinato di trasferire i nomi a dominio rolexdaparete.com e tecmer.it a favore di Rolex Italia s.p.a.. Il Giudice milanese ha stabilito che l’ordine inibitorio –assistito da penale- deve consentire una tutela effettiva ed efficace al soggetto leso: deve cioè avere l’effetto di impedire o, almeno, di rendere difficilmente realizzabili le consultazioni non autorizzate dei materiali protetti e di scoraggiare seriamente gli utenti di internet.

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