Gli interpreti esecutori: è prevista una qualche forma di tutela? (di Paola Mazzeo)
Gli interpreti esecutori sono tutelati dalla legge sul diritto d’autore. La tutela per l’interprete è sia patrimoniale che morale. La legge riconosce il diritto a ricevere un equo compenso. Esso spetta a chiunque diffonda o trasmetta per radio, o tramite altro apparecchio equivalente ovvero incida, registri o riproduca la propria rappresentazione o esecuzione.
Parliamo, in tal senso, di diritti connessi all’esercizio del diritto d’autore.
I diritti connessi sono quei diritti che spettano non agli autori che hanno creato, ma a coloro che hanno rivisitato l’opera attraverso una esecuzione o con la loro attività d’impresa (produttori fonografici).
Gli interpreti esecutori:
I diritti patrimoniali
I diritti che possono essere esercitati con l’autorizzazione dell’esecutore sono:
- diritto di fissazione: consiste nell’autorizzare la registrazione delle proprie esecuzioni su supporto fisico;
- diritto di riproduzione, ovvero l’autorizzazione da parte dell’esecutore di fare copia delle proprie riproduzioni;
- diritto di comunicazione al pubblico: l’esecutore può autorizzare la diffusione della propria esecuzione al pubblico, tramite mediatelevisione, radio, internet…;
- diritto di noleggio e prestito: l’autorizzazione alla distribuzione e prestito delle proprie esecuzioni.
I diritti riconosciuti agli artisti esecutori hanno la stessa durata di quella degli artisti compositori?
In seguito all’emanazione della Direttiva 2011/77/UE (che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi), recepita in Italia tramite il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 22, il termine è stato esteso a 70 anni. Il termine decorre dalla data della prima pubblicazione su supporto fisico o dalla comunicazione dell’interpretazione via radio, canali tv, internet.
I diritti morali
L’artista può opporsi alla diffusione, trasmissione o riproduzione della sua recitazione, rappresentazione o esecuzione che possa essere di pregiudizio al suo onore o reputazione. La protezione è limitata solo alla lesione dell’onore o reputazione, e non anche, per esempio, al decoro o al rispetto della integrale stesura della prestazione artistica. Infatti, trattandosi di un diritto connesso, “subordinato”all’opera originale, si è cercato di evitare l’attribuzione di ampi poteri agli artisti interpreti, esecutori rispetto all’autore dell’opera.
Il cantautore
Un cantautore è sia titolare di diritti d’autore che di diritti connessi. Un riconoscimento, quello degli interpreti/esecutori più che legittimo, dato il ruolo decisivo che talvolta rivestono decretando il successo di una canzone. Spesso l’interpretazione ha superato la versione originale, ad esempio.“Hallelujah” di Leonard Cohen interpretata da vari artisti tra cui Bono degli U2 che l’ha rivisitata parecchio, John Cale, Bon Jovi… ma è stato sicuramente Jeff Buckley a farne la versione più famosa…
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