“The Giacometti Variations”: Baldessari copia Giacometti e la Fondazione che gestisce gli interessi di quest’ultimo – o meglio, dei suoi eredi – riesce a far chiudere la grande mostra alla Fondazione Prada di Milano.
Giacometti Variations: l’opera protetta
L’intangibilitĂ dell’opera protetta è tutelata dal diritto esclusivo dell’autore di:
- introdurre modifiche e di elaborare la propria opera (art. 18 l.d.a.) — diritto a carattere patrimoniale liberamente trasferibile —
- nonchĂ© dal diritto di opporsi ad ogni deformazione, modificazione, mutilazione ed ogni altro atto a danno dell’opera stessa (art. 20 l.d.a.), che si configura invece come diritto morale dell’autore sull’opera.Questo secondo profilo viene in considerazione qualora l’autore abbia ceduto o concesso il diritto di elaborazione, o abbia comunque autorizzato taluno ad apportare modificazioni alla sua opera.
Sul punto giova osservare come la protezione che l’art. 18 conferisce all’integritĂ dell’opera sia di tipo assoluto, mentre l’art. 20 garantisce che l’opera non venga danneggiata in modo tale da ledere l’onore e la reputazione dell’autore. Si considera quale lesione non solo l’alterazione materiale, ma anche le modifiche che ne mutano lo spirito e che falsano nella valutazione del pubblico il valore ed il significato della creazione intellettuale.
Il diritto all’integritĂ dell’opera tutela vari interessi di natura patrimoniale e personale facenti capo all’autore e ai suoi congiunti (come da indicazioni del richiamo art. 23), ma anche gli interessi della collettivitĂ (vedi art. 23, 2 comma, qualora finalitĂ pubbliche lo esigano). Ai sensi dell’art. 20 l’autore può opporsi ad ogni modifica materiale in modo tale che il risultato differisca dalla produzione originaria del suo ingegno. L’estensione ed “ogni atto a danno dell’opera stessa” consente all’autore di opporsi anche in assenza di alterazioni della forma interna o esterna dell’opera, ossia di una vera e propria modificazione in senso fisico della stessa, come nel caso di modalitĂ di presentazione al pubblico dell’opera, diverse da quelle immaginate e volute dall’autore.
Nel caso “The Giacometti Variations”, permane in capo alla Fondation ricorrente, che tutela i diritti di Giacometti, il diritto esclusivo giĂ spettante all’autore di introdurre modifiche e di elaborare la propria opera (ai sensi dell’art. 18 l.d.a.), diritto a carattere patrimoniale, liberamente trasferibile anche mortis causa.
John Baldessari è artista di fama internazionale, uno dei piĂą importanti artisti concettuali della sua generazione, essendo le sue opere esposte e collezionate nei musei di tutto il mondo. La sua opera si iscrive alla c.d. arte appropriativa (appropriation art), realizzando opere artistiche che reinterpretano immagini preesistenti tratte dall’arte e dalla cultura di massa, cambiandone totalmente il significato. Si ricostruisce l’idea che ha ispirato l’artista statunitense nel proporre sculture allungate (sculture alte che potessero catturare lo spazio) ed in particolare nell’“allungare le sculture in piedi di Giacometti e vestirle con abiti”, negando che egli abbia lavorato su input della Fondazione Prada e tanto meno della Prada s.p.a.
Nel caso “The Giacometti Variations”, la difesa dei resistenti ha negato che gli abiti e gli accessori delle sculture fossero di Prada o riferibili a questa in qualsiasi modo, trattandosi di abiti ed accessori emblematici, ideati e creati autonomamente dall’artista (traendo ispirazione dalle ballerine di Edgar Degas, da icone cinematografiche e dell’immaginario collettivo), al fine di fare una “parodica citazione” delle sculture femminili di Giacometti, in chiave ironica e sarcastica.
Riferisce l’artista di aver inizialmente pensato di scannerizzare un’opera originale di Giacometti (e per questo Celant aveva preso contatto con la Fondazione). Tuttavia, a seguito del rifiuto comunicato dalla Fondazione, aveva proceduto a creare autonomamente un modello di creta ispirato in generale alla “Grandes femmes” di Giacometti, ma che non costituiva riproduzione di alcuna di esse in particolare.
Il concetto di elaborazione creativaÂ
Si distingue tra rivisitazione dell’opera di un artista al fine di rendere omaggio alla sua arte e di seguirne ed attuarne gli insegnamenti (creazione di una scuola, di una corrente, di una tendenza), ovvero di farne una rielaborazione (a fini di critica, di parodia e simili), dal caso in cui si realizza il plagio della opera.
Nelle prime ipotesi indicate, infatti, si può ravvisare un’elaborazione creativa, originale ed autonoma, che manca invece nell’ultimo caso.
L’elaborazione creativa si differenzia dalla contraffazione in quanto, mentre quest’ultima consiste nella sostanziale riproduzione dell’opera originale, con differenze di mero dettaglio che sono frutto non di un apporto creativo, ma del mascheramento della contraffazione, l’elaborazione creativa si caratterizza per una rivisitazione, una variazione, una trasformazione dell’opera originale mediante un riconoscibile apporto creativo. La consistenza di tale apporto deve essere apprezzata alla luce del rilievo che l’atto creativo riceve tutela, purchĂ© suscettibile di manifestarsi nel mondo esteriore, con la conseguenza che la creativitĂ non può essere esclusa soltanto perchĂ© l’opera consiste in idee e nozioni semplici, comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia.
Cosa rileva?
Ciò che rileva non è tanto la possibilitĂ di confusione tra due opere, alla stregua del giudizio d’impressione utilizzato in tema di segni distintivi dell’impresa, ma la riproduzione illecita di un’opera da parte dell’altra, ancorchĂ© camuffata in modo tale da non rendere immediatamente riconoscibile l’opera originaria (in tal senso Cass. n. 2345 del 10.3.1994; n. 20925 del 27/10/2005; n. 581 del 12/01/2007).
The Giacometti Variations: L’Opera di Baldassari è creativa?
Nel caso “Giacometti Variaitons”, mentre non è messo in discussione il carattere creativo dell’opera di Giacometti, è fortemente contestato dalla ricorrente che all’opera di Baldessari possa essere riconosciuto il valore di opera d’arte creativa e nuova, così da ritenere che non si tratti di plagio, e ciò sia sotto il profilo della compiutezza espressiva, sia sotto il profilo della novitĂ , quale attitudine a rappresentare un autonomo ed originale apporto creativo al mondo dell’arte (secondo gli insegnamenti di Cass. sent. n. 24594 del 23/11/2005). Tale apporto creativo è in astratto ravvisabile anche se l’opera deriva da un’opera preesistente, magari di altro autore per i cui diritti sussista ancora protezione.
Spero di averti dato qualche indicazione utile sul rapporto tra arte, diritto e parodia.
Ma ora tocca a te.Â
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