Ghost Writer e Diritto d’Autore

Il ghost writer (in inglese «scrittore fantasma») o scrittore ombra è un autore professionista pagato per scrivere libri, articoli, storie e pubblicazioni scientifiche. In campo musicale, invece, lo scrittore ombra viene incaricato di scrivere composizioni, ufficialmente attribuite ad un’altra persona.

Lavorare come Ghost Writer: le Offerte di lavoro di Aranzulla Srl

Aranzulla cerca redattore freelance per Aranzulla.it.. E sino a qui tutto bene. Ma analizziamo nel dettaglio i requisiti che dovrebbero possedere gli articoli:

Gli articoli pubblicati su Aranzulla.it presentano elevati requisiti editoriali:

  • Gli articoli sono pubblicati senza firma (il collaboratore agisce in qualitĂ  di ghost writer di Salvatore Aranzulla).
  • Gli articoli devono essere originali: non è possibile pubblicare articoli pubblicati altrove e non è possibile copiare articoli di altri siti Internet italiani o stranieri.
  • Non è possibile pubblicare altrove gli articoli prodotti per Aranzulla.it poichĂ© questi diventano di proprietĂ  della Aranzulla Srl.

Il diritto alla paternità dell’opera: attento Aranzulla!

Le caratteristiche ricercate da Aranzulla srl devono essere ben valutate ai fini del diritto d’autore. Infatti commissionare la scrittura di articoli originali e sugli articoli imporre un’esclusiva (non possono essere pubblicati altrove), non è cosa semplice in Italia. Il nostro diritto d’autore, tutela l’autore e i suoi diritti, non solo patrimoniali ma anche morali. Dunque, imporre a qualcuno di non figurare come autore, potrebbe essere lesivo del suo diritto ad essere riconosciuto quale autore dell’articolo. Solo l’autore può rinunciare alla sua citazione come autore. Diversamente sarebbe se il nostro diritto fosse regolato, come negli Stati Uniti e in Inghilterra, dalle regole del copyright. Nei paesi anglofoni, infatti, il diritto d’autore è trattato come una proprietà.

Aranzulla Diritto d’Autore e Ghost Writer

La questione riguardante il diritto d’autore in casa nostra e i ghostwriter italiani e il fenomeno del ghostwriting è molto complessa. Il ghost writing è una forma di “plagio autorizzato“: il committente si appropria della paternità dell’opera senza esserne l’autore originale grazie ad un patto che viene concordato tra le due parti. Lo scrittore ombra accetta una somma di denaro in cambio del suo lavoro e del suo silenzio e permette al committente di far liberamente uso dell’opera. Più precisamente

“essendo titolare del copyright, il committente è l’unico proprietario dei diritti d’autore. Suoi, pertanto, sono gli eventuali guadagni derivanti dalla pubblicazione dell’opera, dalla vendita della sceneggiatura e da quant’altro connesso alla paternità del lavoro. Lo scrittore ombra non ha nulla a pretendere, come da specifica clausola contrattuale“

Nel sistema di diritto d’autore Italiano

I diritti morali, definiti illimitati, irrinunciabili ed inalienabili (art. 22 L. 633/41), appartengono però allo scrittore ombra, non all’autore fittizio, e inoltre “l’accordo con cui si conviene di attribuire la paternità di un’opera a persona diversa dal vero autore è da ritenersi nullo“. Vi sono quindi evidenti contraddizioni, che vengono risolte in questo modo: il patto viene considerato valido e lo scrittore ombra ha il diritto di rivendicare la paternità dell’opera, secondo l’art. 20 L. 633/41, ma con l’obbligo di risarcire il committente per non aver rispettato i vincoli contrattuali.

Il ghostwriting inoltre solleva anche un’altra questione:

I fruitori dell’opera dovrebbero avere il diritto di sapere chi è il vero autore. Il diritto di paternità dell’opera mira infatti a tutelare anche l’interesse pubblico “in quanto evita alla collettività ogni inganno nell’attribuzione della paternità intellettuale.“

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🎓 sono l'Avvocato dei creativi: li aiuto a lavorare liberamente sentendosi protetti dalla legge

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