Film e fatti reali si intrecciano spesso per dare vita a vere e proprie opere d’arte. Nella creazione della propria opera, sia un film o una serie televisiva, è quasi inevitabile che l’autore si ispiri a fatti realmente accaduti che possono rientrare nella sua sfera personale di accadimenti oppure a fatti di cronaca, spesso talmente inverosimili da sembrare inventati.
Il diritto alla libertà di espressione artistica in ambito cinematografico
La creazione artistica in ambito cinematografico può concretizzarsi in un’opera totalmente di fantasia, oppure in un’opera che sia sì di fantasia, ma che riproduca fatti storici o di vita quotidiana sia inventati che realmente accaduti.
Film e fatti reali: opere di fantasia basate su fatti storici
Anche in questa seconda ipotesi, qualora un’opera cinematografica si proponga al pubblico con “…funzione di cronaca, piuttosto che come opera di fantasia liberamente ispirata ad accadimenti reali, l’autore, per poter invocare l’esimente dell’esercizio del diritto di cronaca, deve rispettare i limiti dell’interesse pubblico, della verità e continenza. Quindi nell’ambito della narrazione può riportare le vicende giuridiche ed il contenuto di atti e provvedimenti giudiziari, con i chiarimenti e le spiegazioni necessarie a rendere comprensibile all’utente gli accadimenti, evitando, però, omissioni significative, ricostruzioni di fatti non conformi agli accertamenti con riferimento allo sviluppo delle indagini ed una caratterizzazione dei personaggi mutuata dalla commedia” (Trib. Roma, 26 marzo 2002, in Dir. Inf., 2002, 818).
Accertamento dell’esimente e natura creativa dell’opera
Ai fini dell’accertamento dell’applicazione di un’eventuale esimente, il criterio per analizzare l’opera dovrà tenere conto delle peculiarità derivanti dalla natura creativa dell’opera stessa “….che impongono di analizzare, non soltanto le parole pronunciate, ma l’intero contesto entro cui il film si snoda (sequenza e concatenazione delle immagini, scelta dei personaggi, sottolineature musicali, ecc.), prestando particolare attenzione ai requisiti della verità del fatto e della continenza, onde verificare se la rielaborazione artistica abbia o meno comportato un travisamento, anche non voluto, dei fatti narrati, ovvero se l’impiego delle tecniche “di effetto” (inquadrature, primi piani ecc.) si traduca in un’inutile aggressione del soggetto raffigurato, esorbitante rispetto allo scopo informativo” (Trib. Roma, 26 marzo 2002).
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