Nome a dominio registrabile

Dominio registrabile

Generalmente il nome a dominio registrabile è costituiti da caratteri alfanumerici. Ogni registro applica regole e limitazioni proprie rispetto al tipo e al numero massimo di caratteri consentiti, nonché al numero di nomi a dominio registrabili da ogni richiedente.

Richiedente

Molti registri generici accettano domande di registrazione di nomi a dominio da qualunque richiedente. Altri, tipicamente i registri nazionali o regionali, accettano richieste di registrazione solo da soggetti con residenza (nel caso di persone fisiche) o con sede (nel caso di imprese od organizzazioni) nel territorio nazionale o regionale.

.it e .eu

I nomi a dominio .it e .eu possono essere richiesti dalle persone fisiche residenti, o alle società od organizzazioni che abbiano una sede, in un paese membro dell’Unione Europea oppure in Islanda, Liechtenstein o Norvegia.

.it

I nomi a dominio .it possono essere registrati anche da persone fisiche residenti o imprese con sede nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino o in Svizzera.

Richiesta di registrazione

La richiesta di registrazione va inoltrata al registro competente tramite appositi organismi accreditati.

Esame della domanda

Il registro effettua un esame della domanda limitatamente ai requisiti formali e all’esistenza di una propria registrazione per un nome a dominio assolutamente identico. Non effettua invece alcuna ricerca in relazione a marchi preesistenti identici o simili al nome a dominio richiesto o in relazione a nomi a dominio identici o simili già registrati presso altri registri.

Durata e rinnovo

Le registrazioni di nomi a dominio .it ed .eu hanno durata di un anno, rinnovabile senza limiti di tempo. Gli altri registri hanno regole proprie su durata e rinnovo delle registrazioni.

Diritto non subordinato all’uso

Il diritto al nome a dominio registrato non è subordinato all’uso dello stesso.

Cessione

È possibile effettuare la cessione del nome a dominio in qualsiasi momento. Il nuovo intestatario del nome a dominio dovrà ovviamente possedere i requisiti richiesti dal registro competente.

Procedure di riassegnazione

Esistono procedure, dette procedure di riassegnazione, per il recupero di nomi a dominio gestite da organismi nazionali ed internazionali, che permettono al proprietario di un marchio di ottenere che gli sia trasferita la proprietà del nome a dominio corrispondente registrato abusivamente da terzi. Le procedure di riassegnazione sono disponibili per i registri .eu e .it e per la maggior parte dei registri generici.

Procedure giudiziarie

In Italia, il proprietario di un marchio che desideri impedire l’uso del nome a dominio corrispondente registrato abusivamente da terzi può avviare procedure giudiziarie, indipendentemente dal fatto che sia già stata adita una procedura di riassegnazione.

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