In questo articolo tratteremo tutti gli aspetti del diritto morale d’autore in vari sistemi giuridici (compreso il nostro) analizzandone l’applicazione in alcuni casi reali.
Il diritto morale d’autore non muore mai!
Indipendentemente dai diritti di utilizzazione economica dell’opera e anche anche dopo la cessione di essi, l’autore ha e conserva una serie di facoltà, chiamate diritti morali d’autore, regolamentate agli artt. da 20 a 24 della legge sul diritto d’autore.
Lo scopo del diritto morale d’autore è quello di proteggere la personalità dell’autore quale si manifesta nella sua opera, purché questa rientri tra quelle che possono formare oggetto di tutela.
La sensazione che il rapporto tra autore e opera non sia un rapporto giuridico meramente patrimoniale ma incida anche negli interessi della personalità, ha origine antica. La questione era stata dibattuta dal diritto romano, che ha protetto il diritto d’autore come diritto della personalità, con l’esercizio dell’actio iniuriarum.
I diritti morali d’autore
Il diritto morale d’autore, come abbiamo detto, non soffre di alcuna limitazione temporale. Alla morte dell’autore potrà essere esercitato dai soggetti a lui legati da vincoli di parentela o coniugio, come indicato all’art. 23 della legge sul diritto d’autore.
I diritti morali hanno lo scopo di proteggere la personalità dell’autore, sono incedibili e indisponibili, per cui nascono in capo a lui automaticamente con la creazione dell’opera e di questi l’autore stesso non può liberamente disporre. Sì, hai capito bene: l’autore non può disporre liberamente di questi diritti.
Il diritto morale d’autore: paternità e integrità dell’opera
Ma nel dettaglio quali sono questi diritti morali? Sono:
- il diritto a rivendicare la paternità dell’opera, cioè a essere riconosciuto come il suo creatore;
- il diritto all’integrità dell’opera, in virtù del quale l’autore si può opporre a deformazioni, modificazioni e a ogni altro atto a danno dell’opera stessa, che possano comportare pregiudizio al suo onore o reputazione;
- il diritto di ritirare l’opera dal commercio per gravi ragioni morali.
Diritto Morale d’autore: Civil law vs Common law
Quella dei diritti morali dell’autore è una grande invenzione propria degli ordinamenti che, come il nostro, rientrano nei cosiddetti sistemi di civil law.
Negli ordinamenti regolati invece dal diverso sistema di common law, come quelli anglosassoni, il diritto morale dell’autore non è proprio considerato. Questi paesi, per esempio il Nord America, l’Australia e il Regno Unito, che sono soggetti solo alle leggi sul copyright, considerano il diritto d’autore come una proprietà. Questo vuol dire che, una volta che l’opera viene venduta a qualcuno, l’autore non ha più potere né diritti sulla stessa.
E se pensi che la nostra legge del 1941 sia antica, tieni presente che la prima legge sul copyright in Inghilterra, risale al 1709. Sì, hai capito bene! Sto parlando dello Statuto di Anna che è stato promulgato nel 1709 ed è entrato in vigore il 10 aprile 1710. Prende il nome dalla regina Anna di Gran Bretagna, che era al tempo a capo del regno e oggi è considerato a tutti gli effetti la radice dalla quale è nata la legge sul copyright.
Come ti dicevo, una volta venduta, la proprietà non appartiene più al suo autore e il nuovo proprietario può farne ciò che vuole, persino intitolarsela e dire che è sua, senza che l’autore originario possa avanzare alcun diritto di paternità sull’opera stessa.
Tutela del diritto morale d’autore dopo la morte
Dopo la morte, il diritto morale d’autore spetta ai congiunti superstiti. Tale diritto affonda le radici nella relazione familiare — affettiva, intellettuale, esistenziale — che lega i superstiti familiari al defunto autore.
In una parola potrebbe dirsi che, mentre il diritto morale dell’autore ancora in vita è posto a tutela del rapporto autore-opera, il diritto morale dei congiunti è posto a tutela del rapporto congiunti-defunto. Protetto non è più il rapporto autore-opera, ma il rapporto congiunti-autore defunto, cioè l’interesse morale dei congiunti al rispetto verso la memoria del morto, in particolare al rispetto verso quell’aspetto della personalità di lui quale si è espressa tramite l’opera dell’ingegno (Greco e Vercellone 1974, 346).
Tutela del diritto morale d’autore dopo la morte dell’autore: il ruolo del gruppo familiare
Il gruppo familiare, in definitiva, viene visto come sede innata degli affetti, in cui la memoria, il prestigio, la fama del defunto autore vengono naturalmente custoditi come cosa comune. Luogo degli affetti, per altro verso, inteso come ambito tendenzialmente invalicabile, nel senso che l’autore — il quale non può disporre per causa di morte del suo diritto morale — non può investire altri soggetti, coinvolti in legami affettivi non inquadrati nell’istituzionale vincolo familiare, della tutela morale delle opere sue.
Questioni in tema di esercizio del diritto morale d’autore: il diritto sulla biografia
Se il protagonista della storia che vuoi raccontare fosse morto, dovresti chiedere l’autorizzazione ai suoi familiari per utilizzarla? È successo alla Universal per la biografia di Barry Seal.
Il diritto morale d’autore e l’opera cinematografica
Per quanto riguarda il diritto morale d’autore, anche per l’opera cinematografica, si applica quanto stabilito dalla legge in merito alle opere dell’ingegno. Ma in questo caso, che cosa potrebbe configurare una lesione del diritto morale d’autore? Potrebbe essere considerato lesivo, per esempio, aggiungere il sonoro a un film muto, prescindendo dal consenso dell’autore oppure colorare un film che era stato girato in bianco e nero.
È accaduto in Francia a proposito del film Giungla d’Asfalto (The Asphalt Jungle) del 1950. In quel caso gli eredi dell’autore si sono opposti, con ragione, alla trasmissione del film a colori che invece in origine era in bianco e nero. Il film, diretto da John Huston, si ispira al romanzo La giungla d’asfalto scritto, un anno prima, da W.R. Burnett.
Questi i fatti.
La Turner Entertainment Company aveva stipulato un accordo con il canale televisivo francese La Cinq, per trasmettere il film, originariamente in bianco e nero, a colori. Gli eredi di John Huston si opposero alla diffusione della versione colorata del film, presentando una denuncia per lesione del diritto morale d’autore e il 23 novembre 1988, in Francia, ne fu proibita la trasmissione. Il 6 luglio 1989, La Cinq vinse in appello e trasmise il film proprio il 6 agosto 1989, il giorno dopo l’anniversario della morte di Marilyn Monroe. La Corte di Cassazione annullò la sentenza emessa il 6 luglio 1989, affermando che colorare il film trasformava l’opera d’arte originale, in misura tale da poter potenzialmente violare i diritti morali dell’autore.
Questo esempio aiuta a capire che la deformazione di un’opera, nel caso di specie un film, può essere intesa in vari modi e anche a seconda delle epoche storiche. Intendo dire che oggi certe mutilazioni dell’opera non sono più considerate lesive. Per esempio un problema molto dibattuto (soprattutto in passato) riguardava la possibilità che gli autori di un’opera cinematografica potessero invocare l’art. 20 per opporsi alle interruzioni pubblicitarie dei propri film. Gli interessi che hanno dato origine al problema sono evidenti. Da un lato vi erano quelli delle emittenti televisive a mandare in onda il maggior numero di pubblicità per finanziare la propria attività; dall’altro vi erano gli interessi morali degli autori a non vedere falsata la propria personalità creativa attraverso l’interruzione pubblicitaria dei film; da un altro lato c’era il pubblico che aveva interesse a fruire di un’opera senza limitazioni di alcun genere. Oggi la pubblicità non è più così invasiva durante i film, anche perché abbiamo diversi altri modi per guardarli rispetto alla sola televisione che avevamo in passato.
La violazione del diritto morale d’autore e il caso “12 Anni Schiavo”
Un altro esempio di violazione dei diritti morali d’autore ha visto coinvolto il compositore Richard Friedman v. Hans Zimmer nel film 12 Anni Schiavo.
L’Hollywood Reporter segnala una causa civile instaurata negli Stati Uniti dal compositore Richard Friedman contro il compositore Hans Zimmer, 20th Century Fox, Sony Music e varie aziende collegate al film premio Oscar “12 Anni Schiavo”, per il presunto inserimento, all’interno della colonna Sonora del film, di una composizione musicale protetta da copyright.
12 Anni Schiavo: Richard Friedman v. Hans Zimmer
Secondo l’ingiunzione, depositata in una corte federale della California, il tema musicale Solomon Northup può essere ricondotto ad una composizione del 2004 di Friedman dal titolo To Our Fallen, già presente e parte del tema musicale di un’altra canzone e come tale ampiamente distribuita dal titolo American Heart.
Friedman sostiene che la musica era già stata inglobata ed utilizzata in un episodio del 2008 delle serie Desperate Housewives e che la stessa porzione musicale e’ stata registrata ed utilizzata da Zimmer nella maggior parte della colonna sonora utilizzata nel film “12 Anni Schiavo.”
Friedman fa richiesta non solo di ingiunzione e dunque lo stop alla distribuzione del film (richiesta che molto difficilmente sarà accordata dal Giudice) ma anche di essere risarcito per i danni subiti allegando “prove convincenti” – “compelling evidence of access” – di accesso e dunque successivamente utilizzo non autorizzato, da parte di Zimmer, alla musica poi utilizzata per il film.
La causa incentrata sul diritto morale d’autore
La grande particolarità della questione è che la causa instaurata da Friedman è incentrata sulla violazione del diritto morale d’autore che rappresenta una differenza chiave tra i sistemi di common law, come quello americano, nel quale il copyright è trattato come una proprietà, e di civil law, come quello di Francia e Germania oltre che il nostro, nel quale il diritto d’autore sottintende anche un diritto morale dell’autore stesso ad essere riconosciuto quale autore dell’opera.
In questi ultimi paesi, dunque, Friedman avrebbe potuto adire la paternità della composizione musicale.
Ma Friedman e Zimmer e tutte le altre parti in giudizio sono cittadini della California ovvero sono ivi domiciliati. I compositori sembrano anche aver lavorato in uno studio di Santa Monica. L’unica cosa che lega “12 Years a Slave” di Francia e Germania è che il film, ovviamente, ha avuto distribuzione internazionale.
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