Diritto di satira significato
Il diritto di satira è un diritto soggettivo di rilevanza costituzionale che comporta, a causa dei propri tratti peculiari, un adattamento dei limiti della verità, pertinenza e continenza. Infatti, afferma la Cassazione, la satira costituisce una modalità corrosiva e spesso impietosa del diritto di critica non può esserle applicato il parametro della verità.
Diritto di satira definizione secondo la legge italiana
Il diritto di satira non è contemplato nell’ordinamento italiano che invece prevede e tutela il diritto di cronaca e di critica. La giurisprudenza italiana, invece, ha riconosciuto tale diritto, pur non garantito dalla Carta Costituzionale e da nessuna Legge, assimilandolo all’ilarità.
In materia di diffamazione commessa con il mezzo televisivo, il diritto di cronaca non può coprire, nei confronti dell’emittente televisiva, affermazioni rese in una trasmissione e ripetute nelle varie puntate, anche se gestite da un parlamentare, ove abbiano contenuto obiettivamente diffamatorio.
Invero, la satira costituisce una modalità corrosiva e spesso impietosa del diritto di critica e può realizzarsi anche mediante l’immagine artistica, come nel caso di vignette o caricature, consistenti nella consapevole ed accentuata alterazione dei tratti somatici, morali e comportamentali delle persone raffigurate. Si differenzia dalla cronaca per essere sottratta al parametro della verità in quanto esprime, mediante il paradosso e la metafora surreale, un giudizio ironico su un fatto, rimanendo assoggettata al limite della continenza e della funzionalità delle espressioni o delle immagini rispetto allo scopo perseguito.
Nella formulazione del giudizio critico possono quindi utilizzarsi espressioni di qualsiasi tipo, anche lesive della reputazione altrui, purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall’opinione o comportamento preso di mira e non si risolvano in un’aggressione gratuita e distruttiva dell’onore e della reputazione del soggetto interessato. (Cass. civ. Sez. III, 11/10/2013, n. 23144).
Diritto di satira limiti
I limiti al diritto di satira sono connessi alla tutela dei diritti fondamentali di cui agli artt. 2 e 3 Costituzione consistenti nel rispetto dell’onore e della reputazione. In altre parole, i limiti del diritto di satira, riguardano l’autore e la scelta di ridicolizzare personaggi noti che egli non potrà descrivere in senso peggiorativo e lesivo del loro onore e reputazione. L’autore, dunque, potrà invocare l’esercizio del proprio diritto di creazione artistica solo se la sua libertà artistica non si traduca in una gratuita denigrazione del prossimo e conseguentemente nella lesione dell’altrui dignità.
In caso contrario, nella ridicolizzazione, nel disprezzo degli altri, e, in definitiva, nella mortificazione dell’altrui dignità e reputazione, l’agente non può invocare il proprio diritto di libertà sancito dall’art. 33 Cost., il cui esercizio, in tale ipotesi, si rivela arbitrario ed illecito ai sensi dell’art. 595 c.p.” (Trib. Roma, 5 luglio 2001).
Il diritto di satira non è contemplato nell’ordinamento italiano che invece prevede e tutela il diritto di cronaca e di critica. La satira, infatti, può essere qualificata come la forma più estrema del diritto di critica e in determinate ipotesi può essere considerata come una scriminante se giudicata quale forma d’arte.
Diritto di critica e satira
Il diritto di critica e di satira si differenziano per la modalità di espressione.
La prima si riconosce più agevolmente, osserva la Cassazione,
quanto più [essa] utilizza espressioni abnormi, iperboliche, impietose, corrosive, esagerate rispetto ai normali parametri di valutazione degli esseri e delle cose umane, così da suscitare stupore, ironia, riso in colui che legge o ascolta
La satira non ha capacità offensiva della reputazione, dell’onore o del prestigio. Diversamente, se la rappresentazione del personaggio è priva di qualsiasi connotazione paradossale o di manifesta inverosimiglianza, anzi attribuisce al soggetto uno specifico fatto negativo, il lettore può pensare che il messaggio veicolato sia vero o verosimile. In tal caso, non operando la scriminante dell’esercizio del diritto di satira, vi sarà lesione della reputazione.
La critica è un diritto costituzionalmente protetto dall’art. 21, che tutela la libertà di manifestazione del pensiero e dagli artt. 9 e 33, che garantiscono la libertà di creazione artistica e tutelano la libertà di espressione del messaggio culturale e artistico.
La satira esprime, attraverso il paradosso e la metafora surreale, un giudizio ironico su un fatto. È più aggressiva nell’espressione e non può essere valutata con gli stessi parametri applicabili al giudizio critico.
La satira non è sinonimo di comicità perché non ha come fine esclusivo quello di far ridere. Il fine della satira è far ragionare lo spettatore attraverso l’effetto comico. La comicità può essere involontaria, mentre la satira è intenzionale.
Diritto di satira sentenze
La Cassazione ha tentato di limitare la satira non sotto il profilo dei toni o delle forme con cui essa si manifesta, ma dello scopo. Il prodotto dell’attività satirica deve comunicare, secondo i supremi giudici,
un dissenso ragionato dall’opinione o comportamento preso di mira [senza assumere, pertanto, il senso] di un’aggressione gratuita e distruttiva dell’onore e della reputazione del soggetto interessato
Essa è assoggettata:
al limite della continenza e della funzionalità delle espressioni o delle immagini rispetto allo scopo di denuncia sociale o politica perseguito
La satira, quindi, come la critica è soggetta a limiti, ma l’applicazione di questi non è identica nell’una e nell’altra. Certo, la critica espone un giudizio negativo su un fatto, ma nel fare ciò adopera un tono, anche aspro, ma più contenuto di quello satirico. Se la satira, per vocazione, estremizza la critica servendosi di collegamenti o parallelismi eccessivi (ad esempio con il nazismo), essa “soggiace a limiti meno stringenti rispetto alla critica stessa”.
Diritto di cronaca critica e satira
Ora concentriamoci sul diritto di cronaca satira e critica. La cronaca raccoglie storie reali. La critica esprime un giudizio dopo un’attenta osservazione. La satira seleziona alcune di queste storie e ci scolpisce e disegna sopra.
Il diritto di critica non consiste, come la cronaca, nella narrazione di avvenimenti, ma si articola nell’espressione di un’opinione soggettiva. La critica non persegue primariamente lo scopo di informare, ma fornisce giudizi e valutazioni personali su un fatto vero o ragionevolmente tale in considerazione dell’autorevolezza della fonte che lo contempla.
I giudizi critici, afferma la Cassazione,
non sono mai suscettibili di valutazioni che pretendano di ricondurli a verità oggettiva
Diritto di cronaca e satira
Per quanto riguarda il diritto di satira e diritto di cronaca. La cronaca non lede l’onore né la reputazione se rispetta 3 requisiti:
- verità oggettiva della notizia (o la serietà del suo accertamento): limite della verità;
- interesse pubblico alla conoscenza del fatto: limite della pertinenza;
- correttezza formale dell’esposizione: limite della continenza.
Si tratta dei 3 limiti rispettivamente della verità, pertinenza e continenza. La loro applicazione, tuttavia, muta quando si discute del diritto di critica. Il limite della verità, dunque, non è funzionale a contenere la critica, la quale, invece, è soggetta alla continenza e alla pertinenza.
Diritto di satira e diffamazione
La satira può, a certe condizioni, offendere legittimamente la reputazione adoperando parole aspre e pungenti. Il Giudice, secondo la Suprema Corte, deve compiere un bilanciamento tra l’interesse individuale alla reputazione e quello alla libera manifestazione del pensiero.
Vi deve essere un interesse dell’opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di satira, ma del giudizio sullo stesso. Deve sussistere, inoltre, la correttezza formale dell’esposizione. La rilevanza di questo carattere è diverso a seconda del contesto in cui si dispiega la satira. Si pensi alla satira politica, sindacale, storica o professionale. In presenza di tali condizioni opera la causa di giustificazione dell’esercizio del diritto di satira.
Il diritto di satira giurisprudenza
Dalla giurisprudenza la satira viene definita cosi:
Il diritto di satira, benché destinato a prevalere sul configgente diritto all’onore e alla riservatezza del soggetto preso di mira non può trasformarsi in diritto del “libero insulto”, travalicando il limite della correttezza del linguaggio e calpestando quel minimo di dignità che la persona umana reclama
Tribunale di Trento, 26 gennaio 1999.
Ma anche:
ciò che determina l’abuso del diritto è la gratuità delle modalità del suo esercizio non inerenti al tema apparentemente in discussione, ma tese a ledere esclusivamente la reputazione del soggetto interessato
Cass. pen., sez. V, 12 ottobre 2004, n. 42643
Diritto di satira diffamazione: la satira nei film
L’opera audiovisiva rappresenta un’opera commerciale a fine di lucro e pertanto, il produttore non può prescindere da una preventiva legittima acquisizione dei diritti di utilizzazione relativamente a tutto ciò che viene in essa rappresentato. Ciò premesso, per utilizzare o ridicolizzare l’immagine di una persona, anche nota, è sempre necessario il consenso di quest’ultima, o se deceduta, quello degli eredi sino al quarto grado.
La sola notorietà, infatti, non può legittimare la violazione del diritto all’immagine. Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico sempre che tale riproduzione non rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione o anche al decoro della persona.
La produzione dunque, dovrà adottare ogni cautela e misura idonee a garantire che tanto il trattamento, quanto l’eventuale sceneggiatura non prevedano scene e/o immagini e/o aspetti che, direttamente o indirettamente, possano comportare la violazione della normativa e/o dei diritti di terzi, siano esso persone fisiche, giuridiche, enti o associazioni.
Diritto di satira politica
Per quanto riguarda la satira di un qualsivoglia personaggio politico all’interno di una fiction, preme evidenziare che la Produzione dovrà vigilare sul contenuto della realizzanda opera giudicando caso per caso, che non vi sia lesione all’immagine della persona ridicolizzata. Meglio, quando si acquistano i diritti, inserire una manleva ottenendo l’approvazione sul contenuto degli elaborati o uno scarico di responsabilità in caso di azioni risarcitorie.
La satira di un personaggio può essere oggetto di un’opera audiovisiva se le opinioni che vengono espresse non si riducano in aggressioni gratuite, lesive dell’onore e della reputazione del soggetto interessato.
“Non può pertanto essere riconosciuta la scriminante dell’esercizio del diritto di critica per le attribuzioni di condotte illecite e riprovevoli o moralmente disonorevoli per gli accostamenti volgari o ripugnanti per la deformazione dell’immagine in modo da suscitare disprezzo o dileggio perché anche per la satira la libertà di manifestazione del pensiero non può infrangere il rispetto dei diritti fondamentali della persona” (Cass. civ., 8 novembre 2007, n. 23314).
In altri termini, in tanto l’esercizio del diritto di critica può ritenersi legittimo, in quanto, pur potendosi ammettere toni accesi e molto incisivi, non si traduca in gratuiti attacchi personali finalizzati a ledere l’altrui dignità ed integrità morale (Cass. Civ. 27 giugno 2000, n. 8733; Cass. Pen. 18 dicembre 1997, n. 11905).
Ad esempio, nel descrivere il personaggio, potrà attribuirgli fatti minori che ne arricchiscano la figura rendendola più accessibile, più comprensibile, senza tuttavia travisarne la personalità. In questa prospettiva, la Cassazione ha statuito che
commette il reato di diffamazione il pittore che, nei quadri esposti in una mostra, raffiguri in termini denigratori e lesivi della loro reputazione soggetti reali, inequivocabilmente identificabili attraverso le didascalie ed il libretto illustrativo
La satira del marchio
Per quanto riguarda i marchi, le Corti Italiane si sono sempre unanimamente espresse nel non riconoscere un uso satirico del marchio noto ridicolizzato facendo rientrare tale uso nella fattispecie della contraffazione ovvero dell’uso improprio e come tale sanzionato.
La giurisprudenza italiana ha riconosciuto il diritto di satira, pur non garantito dalla Carta Costituzionale e da nessuna legge, assimilandolo all’ilarità consistente nel paradosso o in affermazioni surreali, a volte, anche mediante l’alterazione dei tratti somatici di un determinato soggetto.
Dunque, ogni volta che si intenda utilizzare un marchio noto all’interno di una fiction, è necessario ottenere le dovute autorizzazioni in merito all’utilizzo concludendo contratti aventi ad oggetto l’uso specifico dei marchi richiamati nella sceneggiatura o nel trattamento.
Utilizzo di marchi noti nell’opera artistica
L’inserimento e/o la menzione di marchi all’interno di un’opera audiovisiva la rende passibile di pretese di uso improprio o non autorizzato del segno che potrebbero essere avanzate dal titolare del marchio.
La pubblicità di un marchio all’interno di un film deve essere sancita da un accordo che sia posto alla base dell’inserimento stesso e/o della menzione e che ne determini nel dettaglio le modalità di inserimento. Nel caso in esame si tratterebbe non solo di menzionare all’interno di una fiction marchi notori ma anche di utilizzare i medesimi marchi a fini di parodia.
Questo utilizzo va senz’altro autorizzato dagli aventi diritto.
La giurisprudenza italiana è unanime nel considerare l’utilizzo di un determinato marchio a fini parodistici o satirici come uso del marchio e non come utilizzo critico o satirico del marchio stesso.
Preme peraltro evidenziare che, anche se le corti italiane si sono espresse più volte a favore della concretizzazione di una fattispecie di free-riding ovvero di un impiego commerciale indiretto che deve pertanto essere autorizzato, il bilanciamento deve essere compiuto caso per caso con la libertà d’espressione all’interno della normativa nazionale sui marchi.
La satira in televisione: The Revolution Will Be Televised
Succede negli UK. Si tratta della serie commedia satirica Premio BAFTA della BBC Three, The Revolution Will Be Televised.
Heydon Prowse, uno degli autori, commenta:
Noi vediamo la nostra satira come una forma di vendetta, in cui nessuno si faccia male. Speriamo che gli spettatori vecchi e nuovi troveranno i nostri sketch divertenti, informativi ed educativi e a volte molto stupidi
Il programma è un montaggio di scherzi, satira e brevi video realizzati da Prowse e Rubinstein per “combattere” contro “un mondo pieno di ipocrisia, corruzione e avidità.”
A volte i personaggi sono inventati e la maggior parte dei contenuti del programma è costituita dai due presentatori che si fanno beffe delle malefatte dei politici e dei banchieri, nel tentativo di cercare di sottolineare la loro immoralità.
Il pubblico coinvolto in genere non ha idea che ciò che accade è satira, e di solito sono ingannati dalle buffonate di Rubinstein e Prowse: il che porta ad alcune reazioni interessanti.
Uno degli sketch si intitola “The Real Housewives of ISIS.” Il video propone, in chiave satirica, la vita di quattro donne musulmane britanniche che hanno lasciato le loro case nel Regno Unito per aderire al gruppo armato in Siria. Una scena ritrae una donna indecisa su cosa indossare per una decapitazione, e in un’altra mostra due delle donne infuriate per aver indossato lo stesso giubbotto! (diritto di satira religiosa)
Come sarebbe successo se lo stesso sketch fosse andato in onda in Italia? Spero di averti dato qualche indicazione utile sul diritto di satira in modo che tu possa rispondere alla domanda.
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