Il diritto di immagine delle persone non famose è regolato dal principio del consenso. Secondo tale principio nessuno può pubblicare l’immagine altrui senza il consenso della persona ritratta.
La violazione del diritto di immagine
Il principio generale è dunque valido per tutti, famosi e non famosi: la divulgazione dell’immagine deve essere autorizzata. Infatti il diritto di immagine è stato espressamente tutelato dalla legge sul diritto dautore (RD n. 633 del 1941) che ha subordinato la liceità dell’uso dell’immagine di una persona alla prestazione del consenso da parte della stessa.
La pubblicazione dell’immagine è sempre vietata quando possa recare pregiudizio all’onore, alla reputazione o anche al decoro della persona ritratta.
La valutazione circa la sussistenza, o meno, di un pregiudizio allonore, alla reputazione o al decoro della persona derivante dall’uso dell’immagine viene normalmente compiuta dal giudice investito della controversia.
In conclusione, in materia di tutela dell’immagine, c’è violazione della legge quando:
- venga pubblicata la foto di un individuo a sua insaputa;
- si tratti di una persona non nota;
- non ci sia il suo consenso ed la persona sia ritratta in un luogo non pubblico.
Le deroghe
Le deroghe al principio del consenso ci sono quando la riproduzione sia giustificata:
- dalla notorietà o dall’ufficio pubblico ricoperto dal soggetto fotografato o
- da ragioni di giustizia, di polizia e da scopi didattici, culturali scientifici o
- infine perché collegata a fatti o avvenimenti di interesse pubblico.
Trovano applicazione solo quando si accerti che la pubblicazione risponde ad uno specifico interesse pubblico all’informazione, prevalente rispetto alla tutela
esclusiva dell’immagine.
Basandosi su questi elementi, ad esempio, il Tribunale di Napoli ha respinto le richieste risarcitorie avanzate da una cubista che aveva visto divulgare la propria immagine su un giornale in occasione della pubblicazione di un articolo sulle discoteche. (Non lede il diritto all’immagine la pubblicazione di una fotografia ripresa in un luogo pubblico (nel caso di specie “cubista” in una discoteca) pubblicata all’interno di un servizio giornalistico sulla vita dei locali notturni.)
Nella risoluzione della fattispecie concreta, il Giudice ha avuto modo di osservare come il pregiudizio all’onore ed alla reputazione debba essere valutato in concreto. Conseguentemente nessuna lesione dell’onore o della reputazione della cubista poteva essere ravvisata posto che la stessa aveva scelto di esporsi agli sguardi ed all’ammirazione del pubblico in discoteca.
Altro caso riguardava una persona non famosa, non nota, che non ricopriva alcuna funzione particolare, cui era stata scattata una fotografia. La stessa fotografia era stata riutilizzata dalla stampa a corredo di un articolo, in occasione di uno sciopero degli autobus. La foto, però, era di repertorio, ovvero scattata in precedenza e non in occasione di alcun evento pubblico. Per questo motivo la pubblicazione della foto è stata considerata indebita e sono stati riconosciuti i danni patiti a seguito di tale pubblicazione, avvenuta senza il consenso della persona ritratta. (App. Napoli Sez. I, 16/03/2010 – Lu.An. c. Ed.Me. s.r.l. e altri).
La giurisprudenza, infatti, ha negato la tutelabilità dell’immagine in caso, ad esempio: di partecipazione a trasmissioni televisive, salvo che sia stato espressamente negato il consenso alla trasmissione del’limmagine. I giudici di merito hanno ritenuto di poter ravvisare in dette circostanze una sorta di consenso implicito.
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