Il diritto di citazione e riassunto per fini di critica, insegnamento e ricerca rientra tra le libere utilizzazioni di diritto d’autore e è parte del c.d. fair use statunitense. Stai pensando di scrivere un post citando un autore che conosci o riportando direttamente nel tuo articolo brani tratti dal suo ultimo libro? Oppure vuoi fare delle slide per il tuo prossimo convengo riportando frasi intere di un’opera o far vedere un film o un video non tuo? Tremi al pensiero che cosi facendo potresti violare il diritto d’autore?
Rilassati perché se la regola generale quando usi materiale coperto da copyright è che devi chiedere il consenso all’autore, in situazioni particolari puoi usare parti di un’opera anche senza chiedere l’autorizzazione. In certe situazioni, infatti, le utilizzazioni sono libere. A dirlo è la legge.
Diritto di citazione e riassunto: le utilizzazioni libere
La libera utilizzazione mediante citazione, riassunto o riproduzione di brani o parti di un’opera protetta – che ha un parallelo nel c.d. fair use del diritto statunitense, disciplinato dalla U.S. Copyright Law (Chapter 1, Section 107), il quale legittima l’incorporazione di materiale protetto da copyright in opere aventi scopo di critica, insegnamento, ricerca e giornalismo – trova fondamento, sia nell’art. 70 della L. n. 633 del 1941 sia nell’art. 10 della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche ratificata con L. 20 giugno 1978, n. 399.
Entrambe le disposizioni “prevedono limitazioni della esclusiva economica riservata all’autore, allorquando da un’opera protetta vengono tratte parti o brani per specifiche finalità o entro precisi limiti che dalle rispettive norme si desumono” (così Cass., n. 2089/1997).
Il comma 1 dell’art. 70 della legge sul diritto d’autore indica come “liberi”:
- il riassunto,
- la citazione o
- la riproduzione di brani o di parti di opera.
Cosa vuol dire? Vuol dire che puoi riassumere, citare o riprodurre parti di opere coperte da diritto d’autore quando:
- lo stai facendo per fini di critica sociale e di discussione,
- la citazione sia contenuta entro i limiti delle suddette finalità,
- non vi sia una concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera che stai utilizzando,
C’è anche un’altra eccezione che consiste nel fine di insegnamento e ricerca: “se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l’utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali.”
Il riassunto, la citazione o la riproduzione devono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell’opera, dei nomi dell’autore, dell’editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull’opera riprodotta.
Dunque la legge:
- dice che è lecito riprodurre solo parzialmente un’opera, con esclusione dunque di qualsiasi riproduzione che interessi l’opera nella sua integrità;
- prevede che la riproduzione delle opere debba soddisfare finalità di critica e di discussione. Pertanto, l’uso di brani di opere protette per finalità meramente illustrative di altra opera, e senza scopi didattici, di critica o di discussione, deve ritenersi estraneo all’ambito del citato art.70 e quindi non consentito.
Se i tre punti sopra descritti sono parte del tuo progetto creativo, allora puoi usare liberamente il materiale coperto da copyright, altrimenti devi chiedere il consenso all’autore dell’opera che intendi utilizzare. In pratica dovrai essere certo che, per esempio, se riassumi un libro:
- lo stai facendo per finalità di critica o discussione;
- non ledi i mercati attuali o potenziali riservati all’autore che stai riassumendo;
- stai riassumendo non traducendo e con questo intendo dire che non puoi fare una trascrizione letterale dell’opera.
Ma cosa dicono i giudici? La nostra giurisprudenza ha più volte avuto occasione di ribadire come la sola riproduzione parziale dell’opera sia permessa ex art. 70, e che essa mai possa eccedere quanto strettamente necessario al raggiungimento dello scopo di critica o discussione, seguendo sempre un canone di stretta interpretazione. Questo limite, se opportunamente inteso, garantirà la non concorrenza con l’utilizzazione economica dell’opera originale, anche nel caso in cui la riproduzione avvenga per fini non gratuiti, ma sempre e comunque di un’opera resa accessibile al pubblico. In particolare, la suprema Corte ha ribadito che “in tanto può parlarsi di citazione in quanto la riproduzione sia inserita nel testo e subordinata ad esso, oltre che contenuta nella misura giustificata dallo scopo» e che tale libertà di utilizzazione si «giustifica essenzialmente con la circostanza che l’opera di critica, di discussione, di insegnamento ha fini del tutto autonomi e distinti da quelli dell’opera ”citata”, i cui ”frammenti” riprodotti, per ciò stesso, non creano una neppur potenziale concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti all’autore.”
In tema di diritto d’autore, la libera utilizzazione, mediante citazione, riassunto o riproduzione, di brani o parti di un opera protetta, nei limiti giustificati dalle finalità di critica, di discussione o di insegnamento, consentita dall’art. 70 l. 22 aprile 1941 n. 633 (con norma di stretta interpretazione perchè derogatrice alla regola generale che attribuisce all’autore il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera), trova fondamento nelle particolari finalità sopraindicate, le quali siccome del tutto autonome rispetto a quelle dell’opera utilizzata, escludono la possibile concorrenza con il diritto di sfruttamento economico spettante all’autore di questa.
Diritto di citazione, riassunto e riproduzione
L’uso di brani di opere protette, per finalità meramente illustrative di altra opera, e senza scopi didattici, di critica o di discussione, deve ritenersi estraneo all’ambito del cit. art. 70 e quindi illegittimo (senza che al riguardo possa darsi rilievo, pena un’inammissibile interpretazione estensiva dello stesso articolo, alla inevitabile selettività nella scelta dei brani ancorchè rispondente ad uno specifico orientamento critico di chi la compie) e non può ritenersi neppure giustificato alla stregua dell’art. 10 della convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche ratificata con l. 20 giugno 1978 n. 399, che, mentre rinvia, nel comma 2, alle legislazioni nazionali per la disciplina dell’utilizzazione a titolo illustrativo (peraltro a fini di insegnamento) dichiara lecita la citazione dell’opera se contenuta “nella misura giustificata dallo scopo”, e richiede quindi che la riproduzione parziale di un’opera per poter esser considerata quale lecita citazione della stessa, si inserisca funzionalmente in un discorso, quale premessa o quale mezzo di convalida o di critica delle tesi ivi sostenute.
Diritto di citazione riassunto e riproduzione. Plagio e violazione dei diritti di utilizzazione economica
Ai sensi dell’art. 70 legge n. 633/1941, si deve ritenere lecita la citazione dell’opera se contenuta “nella misura giustificata dallo scopo”, richiedendo che la riproduzione parziale di un’opera, per poter essere considerata quale lecita citazione della stessa, si inserisca funzionalmente in un discorso, quale premessa o quale mezzo di convalida o di critica delle tesi ivi sostenute.
La libertà, ex art. 70, comma 1 predetto, di riassumere, citare o anche riprodurre brani di opere per scopi di critica, discussione o di insegnamento è ammessa e si giustifica se l’opera di critica o didattica abbia finalità autonome e distinte da quelle dell’opera citata e perciò i “frammenti riprodotti” non creino neppure una potenziale concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti all’autore dell’opera parzialmente riprodotta.
Ai sensi dell’art. 70 predetto, la facoltà di libera citazione e riproduzione devono essere contenute nei limiti della rigorosa necessità che siano imposti da scopi di critica, discussione o insegnamento, sicchè comunque non concretino concorrenza ai titolari dell’utilizzazione economica dell’opera; nessun intento culturale può giustificare la riproduzione integrale della stessa, utilizzazione che non è mai libera, ancorché non sussista concorrenza.
Diritto di citazione riassunto e riproduzione.
Non solo la riproduzione integrale dell’opera dell’ingegno costituisce violazione del diritto d’autore, ma anche quella di parti significative della stessa.
In particolare quando l’opera dell’ingegno sia costituita da parti autonome e ben individuate rispetto al tutto e queste siano oggetto di integrale riproduzione. Tale principio si applica a maggior ragione nel caso in cui la riproduzione riguardi un numero considerevole di parti dell’opera dell’ingegno.
Diritto di citazione riassunto e riproduzione nel plagio-contraffazione di un’opera letteraria.
Non è sufficiente che una o più idee o frasi presenti in un testo trovino collocazione nell’altro, ma deve potersi cogliere una vera e propria trasposizione di quel “nucleo individualizzante” che caratterizza l’opera come originale, frutto dell’attività creativa dell’autore.
Alla luce di tali principi il giudice ha ritenuto che il convenuto non aveva “copiato” alcun brano dell’attore, ma aveva citato il nome del medesimo alla fine di una nota e riportato dati di carattere storico; in particolare, poi, l’uso del termine “sic”nel citare lo scritto dell’attore non poteva considerarsi offensivo, non contenendo alcun giudizio di disvalore, mentre tutte le altre espressioni dovevano ritenersi contenute nei limiti della critica e quindi non offensive; conseguentemente, è stata respinta la domanda dell’erede dell’attore, di distruzione o rimozione delle copie di un libro del convenuto, e di risarcimento dei danni per asserita violazione del diritto d’ autore sotto l’aspetto dell’art. 2577 c.c., e dell’art. 70, comma 1, legge n. 633/1941.
Diritto di citazione letteraria e lettura in pubblico di un’opera
Opere Protette
Lettura in pubblico:
Sono protette dalla legge italiana sul diritto d’autore (Legge 22/4/1941, n. 633) le opere create da autori viventi o scomparsi da meno di 70 anni: molte di queste opere appartengono al repertorio affidato in tutela alla SIAE dai suoi associati autori ed editori.
Le traduzioni:
Anche le traduzioni in lingua italiana di opere straniere che siano cadute in Pubblico Dominio sono protette.
Cosa ti serve per acquisire il Diritto di citazione letteraria?
Se vuoi recitare, far recitare, leggere in pubblico, riprodurre su CD audio, DVD o altro supporto meccanico, diffondere per radio, per televisione o su Internet opere letterarie, devi ottenere la preventiva autorizzazione della Società. La SIAE amministra i compensi degli autori iscritti e, in Italia, oltre al repertorio dei suoi associati, anche quello di numerose Società straniere. Anche molto delle traduzioni, sono state affidate alla SIAE dagli autori ed editori ad essa associati.
In particolare
Per inquadrare con precisione le caratteristiche dell’utilizzazione ed ottenere la necessaria autorizzazione preventiva tenete presente che:
- in caso di lettura e recitazione in pubblico le autorizzazioni sono concesse da tutti gli uffici territoriali della SIAE;
- in caso di produzione di supporti (CD, DVD, ecc.) la relativa licenza è rilasciata dal Mercato Fonovideografico e Antipirateria della SIAE, che cura anche il rilascio del contrassegno SIAE da apporre sui supporti;
- in caso di riproduzione di opere letterarie su CD-ROM, CD-I bisogna rivolgersi al Settore Letterario della Sezione OLAF;
- in caso di diffusione per radio e televisione o su Internet dovrà essere interpellato il settore RF-TV della Sezione OLAF.
Presentazione delle richieste di autorizzazione
Le richieste di autorizzazione devono essere presentate prima dell’utilizzazione, tenendo conto che in alcuni casi la SIAE deve ottenere lo specifico consenso degli aventi diritto e che questa procedura comporta – per varie ragioni – tempi di risposta non sempre brevi.
Le informazioni da fornire alla SIAE
Sono quelle relative:
- alle opere da utilizzare,
- ai loro autori
- agli eventuali traduttori
- editori dei volumi da cui sono tratte le opere
- oltre che al tipo di uso che intendete farne
In base alle informazioni fornite la SIAE accerterà se le opere fanno parte del repertorio rappresentato e comunicherà la misura dei compensi dovuti, dopo aver eventualmente interpellato gli aventi diritto.