Sono coperte da copyright le opere dell’ingegno di carattere creativo condivise online?
Formano oggetto del diritto d’autore, tutte le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, letteratura, musica, arti figurative, architettura, teatro e cinematografia, qualunque ne sia il modo o l’espressione.
L’acquisto del diritto
Il diritto si acquista originariamente con la creazione dell’opera. L’opera appartiene a chi ne è l’autore. Egli ha il diritto di disporne per ciò che attiene l’utilizzazione economica. Per quanto riguarda la paternità , intesa come il diritto morale ad essere indicato quale autore dell’opera, deve invece essere sempre riconosciuta solo all’autore.
La  legge 248/00, modificando la legge 633 del 1941, ha introdotto ulteriori ipotesi per combattere la pirateria e la contraffazione, anche quella che si realizza via Internet. La tutela economica di un’opera dura sino a che sia trascorso il settantesimo anno dalla morte dell’autore. Dopo la morte dell’autore, sono gli eredi a beneficiare economicamente dei proventi ed è agli stessi che devono essere richieste autorizzazioni o licenze.
Qualsiasi testo originale, che abbia il carattere minimo di creatività è dunque protetto di diritto, senza bisogno di particolari adempimenti o avvertenze.
Nessun limite di legge sussiste invece per la riproduzione di testi di autori morti da oltre settant’anni. Si deve comunque considerare che pure gli scritti dal carattere non specificatamente creativo (ma divulgativo, comunicativo, informativo), trasmessi attraverso la rete, beneficiano di tutela giuridica. È il caso ad esempio delle e-mail, che, rappresentando una forma di corrispondenza, sono sottoposte al divieto di rivelazione, violazione, sottrazione, soppressione.
Per quanto riguarda il diritto d’autore su Internet: sono protette dal diritto d’autore i testi, gli scritti e le e-mail?
Il diritto d’autore tutela i risultati dell’attività intellettuale attraverso il riconoscimento, all’autore di un’opera, di una serie di diritti esclusivi. Ma quali sono effettivamente le opere tutelate?
Tutela dei Testi, degli scritti, degli articoli, e delle e-mail
Qualsiasi testo originale, che abbia il carattere minimo di creatività , è protetto di diritto, senza bisogno di particolari adempimenti o avvertenze, pure se espresso in forma orale (ad es. la fonoregistrazione di un’opera di teatro). Per utilizzare un’opera protetta da diritto d’autore serve il consenso del titolare del diritto o comunque l’autorizzazione della SIAE.
Ogni forma di testo, anche breve, è tutelata dalla normativa sul diritto d’autore. Non può essere copiata, riprodotta (anche in altri formati o su supporti diversi), né tantomeno è possibile appropriarsi della sua paternità . L’unica eccezione è quella di consentire il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o parti di opere letterarie a scopo di studio, discussione, documentazione o insegnamento. Devono però essere citati l’autore e la fonte.
Non si deve agire a scopo di lucro, sempre che tali citazioni non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera stessa. Solo in questa particolare ipotesi si può agire senza il consenso dell’autore.
Nessun limite di leggeÂ
Un’unica eccezione alla regola del consenso è prevista dalla legge (art. 70 l. 633/41). Sono consentiti il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o parti di opere letterarie a scopo di studio, discussione, documentazione o insegnamento, purché vengano citati l’autore e la fonte e non si agisca a scopo di lucro. Anche gli scritti dal carattere non specificatamente creativo (ma divulgativo, comunicativo, informativo), che vengono condivisi attraverso la rete, beneficiano di tutela giuridica. Le e- mail rappresentando una forma di corrispondenza e sono sottoposte al divieto di rivelazione, violazione, sottrazione, soppressione.
Diritto d’Autore e Internet: Musica
La distribuzione e lo scambio di materiale musicale tra utenti della rete (in genere sotto forma di file MP3 o WAV) dovrebbe essere espressamente autorizzata dall’autore o da chi detiene i diritti economici dell’opera.
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