Diritto d’autore su internet: come funziona il copyright su internet?
In questo articolo faremo una serie di esempi pratici e vedremo degli esempio sulla reale applicazione del diritto d’autore su internet.
Diritto d’autore su internet: riproduzione o comunicazione al pubblico di articoli di attualità, diritto di cronaca e discorsi pubblici di carattere politico ed amministrativo (artt. 65 LDA)
L’art. 65 LDA disciplina la riproduzione o comunicazione al pubblico di articoli di attualità di carattere economico, politico, o religioso, e di altri materiali dello stesso carattere. Tali articoli devono essere pubblicati in riviste o giornali, oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi. La riproduzione o l’utilizzazione non devono essere espressamente vietate. Si deve indicare la fonte da cui sono tratti, la data ed il nome dell’autore, se indicati.
Il successivo comma 2 aggiunge che la riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o materiali protetti utilizzati in occasione di avvenimenti di attualità è consentita ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo informativo, dovendosi riportare la fonte, se possibile. Inoltre, la ripubblicazione di articoli di giornale può considerarsi lecita solo qualora «essa abbia luogo in altri giornali o riviste, ma non anche quando avvenga in una rassegna stampa elettronica, e cioè con un mezzo tale da supportare il messaggio, ancorché costituito da articoli di attualità, in modo permanente e duraturo e, quindi, con carattere non di mera informazione, bensì di documentazione. In realtà non è tanto il medium di trasmissione a rilevare, bensì il raggiungimento esclusivo del diritto di cronaca nei limiti dello scopo informativo, qui posto in contraddizione con il (temporalmente) diverso fine della documentazione.
Pare a questo punto che l’attualità dell’informazione riprodotta e la sua ‘‘temporaneità’‘ siano parametri di fondamentale importanza al fine di integrare l’eccezione prevista per il diritto di cronaca ex art. 65. Va notato a questo proposito, che la riproduzione a fini di cronaca di atti avvenuti in pubblico può avvenire solo se vi sia come situazione giustificatrice ed un’esigenza d’informazione socialmente apprezzabile. Tali analisi sembrano privilegiare la funzione sociale di soddisfazione di un bisogno di informazione, anche oltre le strette maglie del filtro dell’attualità.
Il copyright su internet dei programmi televisivi diffusi in rete
Il diritto d’autore su Internet dei programmi televisivi diffusi in rete è stato di recente discusso dal Tribunale di Roma che ha condannato Vimeo a un risarcimento di € 8,5 milioni.
La Sentenza n. 6933 /2019 (pubbl. il 10/01/2019, RG n. 23732/2012 Repert. n. 623/2019 del 10/01/2019) è stata emessa a favore di RTI, società del gruppo Mediaset e riguarda la pubblicazione e la mancata rimozione di video tratti da programmi tv coperti da diritto d’autore. La sentenza del tribunale di Roma riconosce Vimeo come hosting attivo, assimilabile a un servizio di video on demand, quello in cui “i contenuti audiovisivi sono precisamente catalogati, indicizzati e messi in correlazione tra loro”.
“Tenuto conto delle pluriarticolate attività svolte dal provider nella gestione dei contenuti audiovisivi immessi sulla propria piattaforma digitale, deve affermarsi che Vimeo non si è limitata ad attivare il processo tecnico che consente l’accesso alla piattaforma di comunicazione sulla quale sono trasmesse o temporaneamente memorizzate le informazioni messe a disposizione dai terzi, al solo fine di rendere più efficiente la trasmissione, ma ha svolto una complessa e sofisticata organizzazione di sfruttamento dei contenuti immessi in rete che vengono selezionati, indirizzati, correlati, associati ad altri arrivando a fornire all’utente un prodotto audiovisivo di alta qualità e complessità dotato di una sua precisa e specifica autonomia”
Aver assimilato Vimeo a una piattaforma di video on demand è stato essenziale. Tale sistema, secondo il giudice, “consente di individuare, nell’ambito del materiale presente sulla piattaforma digitale, quello corrispondente ad un determinato contenuto illecito“.
Vimeo, come hosting attivo, è obbligata a controllare ed impedire il caricamento di contenuti non autorizzati. Ogni singola violazione sarà sanzionata (€ 1.000,00 + una penale di € 500,00 per ogni giorno di ritardo nella rimozione.) Vimeo dovrà inoltre pubblicare il dispositivo della sentenza nelle edizioni cartacee e on line di due quotidiani italiani e nella homepage di vimeo.com.
Diritto d’autore su internet e uso dei link: sono consentiti i link ad un sito che viola il diritto d’autore?
Sembrano queste in estrema sintesi le domande che la Suprema Corte Olandese ha posto alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) che ancora non si è pronunciata sul fatto.
Il tema dei link a materiali protetti dal diritto d’autore è già stata oggetto di alcune pronunce della Corte UE che aveva già deciso, nei casi Svensson e Bestwater, che il proprietario di un sito Internet può offrire link ad opere protette disponibili in accesso libero su un altro sito, senza l’autorizzazione dei titolari dei relativi diritti d’autore.
“La Corte rileva che il fatto di fornire link «cliccabili» verso opere protette costituisce un atto di comunicazione. Infatti, un atto di tal genere è definito nel senso della messa a disposizione di un’opera al pubblico in maniera tale che quest’ultimo possa avervi accesso (ancorché in concreto non si avvalga di tale possibilità). Inoltre, gli utenti potenziali del sito gestito dalla Retriever Sverige possono essere considerati quale pubblico, atteso che il loro numero è indeterminato e considerevole.”
La Corte, però, non aveva affrontato il profilo della possibile responsabilità di colui che linka, né quello della violazione del copyright in caso il link porti a del materiale che viene messo a disposizione del pubblico su siti di terzi, senza la volontà del titolare e senza trattare il tema specifico della libertà d’espressione su internet.
In questo caso la vicenda ha riguardato un blog di nome Geen Stijl che è stato evocato in giudizio dall’editore di Playboy in Olanda, Sanoma.
La fattispecie é diversa (almeno secondo la qualificazione in termini di libertà d’espressione effettuata dalla Corte Olandese), poiché si discute dei principi della libertà di espressione (protetti anche dalla nostra Costituzione all’art 21) e della responsabilità di chi linka materiali illegali rispetto alle leggi sul diritto d’autore.
Il caso
Geen Stijl (blog di intrattenimento e notizie) aveva ricevuto un collegamento da una fonte anonima che aveva postato delle foto ancora inedite di Britt Dekker (una celebrità locale) on-line, che dovevano ancora essere pubblicate su Playboy.
Geen Stijl aveva anche inserito on-line un link al file zippato che conteneva tutte le immagini. La Corte d’Appello ha stabilito che non era una violazione del copyright, ma piuttosto la fattispecie costituiva un illecito (tort), in quanto Geen Stijl aveva facilitato l’accesso alle immagini che non erano ancora state pubblicate.
Geen Stijl ha appellato la sentenza motivando che la Corte d’Appello aveva erroneamente applicato l’eccezione del diritto d’autore della ‘citazione’ e non aveva sufficientemente bilanciato il diritto alla libertà di parola (freedom of speech) con quello della protezione del copyright statuendo che solo in “circostanze eccezionali” il freedom of speech puo essere applicato in danno al diritto di protezione del copyright.
La Corte Suprema ha accolto sul punto l’appello presentato da Geen Stijl stabilendo che anche il copyright, come la libertà di parola, sono diritti fondamentali, che quindi dovrebbero essere considerati su un piano di parità. La Corte d’Appello avrebbe dovuto quindi prendere in considerazione tutte le circostanze rilevanti (tra le quali c’è il fatto che ciò che è stato linkato rappresenti una notizia o abbia un uso commerciale), e non solo in circostanze eccezionali.
Sanoma ha presentato un appello incidentale, mandato alla Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE).
Costituisce comunicazione al pubblico (e quindi, ad esempio essere oggetto di enforcement) il comportamento di colui che linka ad un sito quando questo contiene materiali protetti ed è diverso da quello messo a disposizione dal titolare del diritto d’autore?
In sostanza, la Corte Suprema ha come base per giudicare le sentenze Svensson e BestWater che non chiariscono se il collegamento a una fonte che è liberamente accessibile on-line, ma che comunica al pubblico senza il consenso del detentore del copyright, dovrebbe essere qualificato quale lesione o violazione del diritto d’autore.
La CGEU dovrà stabilire se costituisce violazione l’attività di quei siti che non contengono materiale protetto ma che si limitano a linkare a contenuti protetti; si pensi ad esempio a quei siti che consentono lo streaming o lo scaricamento di materiale rivolgendosi a siti terzi che contengano materiali protetti, magari puntando ai cd cyberlocker o ai torrent.
Sarebbe conveniente, per mettere fine a qualsivoglia discussione, in linea con il principio della libera circolazione e disponibilità delle informazioni che sono accessibili su Internet, una decisione della CGUE che escluda la responsabilità di siti linkanti come facilitatori di una possibile violazione del copyright su siti non riconducibili ai titolari del diritto d’autore.
Il copyright su internet e i siti web: Il layout di un sito è tutelato dal diritto d’autore?
E’ possibile tutelare il diritto d’autore su internet per il proprio sito web? Il layout di un sito internet è tutelato dal diritto d’autore solo quando è originale e creativo e la copia cosi identica da creare confusione nell’utente. Direi una prova difficile da dare e che il Tribunale di Milano ha giudicato non sussistente nel caso di due siti di vestiti da sposa.
San Patrick s.r.l. ha promosso un procedimento cautelare deducendo la violazione, ad opera di Nicole Fashion Group s.r.l., azienda produttrice di abiti da sposa, della normativa in materia di diritto d’autore e della concorrenza sleale confusoria. La resistente avrebbe imitato il layout del website e riprodotto senza autorizzazione parte dei contenuti – utilizzo dei medesimi effetti grafici, cromatismi, stile e colori degli arredi delle fotografie degli abiti -, nonché imitato alcuni modelli della collezione PRONOVIAS e utilizzato, per alcune fotografie, la medesima modella.
La ricorrente dice:
- di essere titolare del domain name “pronovias.it”, la cui attuale veste grafica è stata disegnata e resa accessibile al pubblico nel 2012;
- che il website della resistente, www.nicolespose.it, il cui layout è stato oggetto di un restyling totale nel 2013, imita pedissequamente quello della ricorrente con riguardo alla disposizione dei contenuti, agli effetti grafici, ai cromatismi, allo stile, ai colori degli arredi di sfondo, agli abiti e alle scenografie.
- che la versione mobile del website della resistente è simile a quello della ricorrente, prima che la ricorrente medesima ne modificasse il layout;
Ciò premesso, la ricorrente ha chiesto:
- di inibire alla resistente, in applicazione degli artt. 156 e 163 L.A. o, in subordine, dell’art. 700 c.p.c., l’utilizzo del proprio website www.nicolespose.it, mediante oscuramento del medesimo;
- ordinarsi alla resistente la modifica immediata del layout del proprio website (in versione desktop e mobile), nonché inibirsi alla medesima la vendita e/o cessione a terzi, in qualsiasi forma, degli abiti della propria collezione 2015, con fissazione di penale.
Il Tribunale ha giudicato che la forma del sito non fosse cosi originale e creativa, ma che le somiglianze ravvisate si riferissero a caratteristiche standardizzate. In particolare, le ragione processuali del rigetto sono state :
- il fatto che la società ricorrente ha agito in via cautelare, quasi due anni dopo la realizzazione del sito da parte della resistente e
- che alla data della proposizione del ricorso la ricorrente aveva già modificato il layout del proprio website, mutando del tutto la home page ed eliminando i modelli degli abiti da sposa asseritamente imitati
Le similitudini persistenti dopo le modifiche effettuate dalla ricorrente, e consistenti nell’utilizzazione “della barra del menù sulla sinistra e delle fotografie sulla destra”, dell’utilizzazione delle parole “registrazione/accesso” e “prenota un appuntamento” (peraltro in posizione diverse), della somiglianza dei colori tenui delle ambientazioni e delle scenografie degli interni, si riferiscono a caratteristiche standardizzate.
La standardizzazione di tali caratteristiche esclude che esse siano connotate da carattere creativo e originale, nel senso che rechino l’impronta del suo autore, facendo distinguere l’opera obiettivamente da altre opere, per originalità e novità; novità che non deve riguardare i dati della realtà rappresentata, ma il modo personale in cui essa è rappresentata.
Le domande cautelari della ricorrente riguardanti il website, d’inibitoria della resistente dall’utilizzo del website, ordinandone l’oscuramento o la modifica del layout del web, in versione desktop e mobile, non possono, quindi, essere accolte per difetto di periculum in mora, avendo la ricorrente medesima modificato, già prima della proposizione del ricorso, la versione mobile del web e, dopo la proposizione del ricorso, quella desktop, nonché di fumus, per difetto di originalità delle invocate persistenti similitudini dopo le modifiche effettuate dalla ricorrente.
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