Diritto d’autore e misure tecnologiche di protezione
Art. 71 ter (comunicazione o messa a disposizione per fini di ricerca o studio in biblioteca).
È libera la comunicazione o la messa a disposizione destinata a singoli individui, a scopo di ricerca o di attività privata di studio, su terminali aventi tale unica funzione situati nei locali delle biblioteche accessibili al pubblico, degli istituti di istruzione, nei musei e negli archivi, limitatamente alle opere o ad altri materiali contenuti nelle loro collezioni e non soggetti a vincoli derivanti da atti di cessione o da licenza.
Riproduzione privata ad uso personale e rimozione di misure tecnologiche di protezione (art. 71 sexies).
L’art. 71 sexies, aprendo la Sezione II dedicata alla riproduzione privata ad uso personale, stabilisce la legittimità («è consentita») della riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi (paiono dunque escluse opere quali testi) su qualsiasi supporto (dunque includendosi quelli digitali), effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale (il comma 2 ribadisce come essa non possa essere effettuata da terzi), purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, e nel rispetto delle misure tecnologiche di cui all’art. 102 quater.
Il comma 3 ne esclude l’operatività nei casi in cui le opere siano offerte on demand e qualora vi concorra l’applicazione di misure tecnologiche oppure se consentito sulla base di accordi contrattuali. Questo è lo “snodo più grave [della direttiva]. Sulle reti, dunque, l’interazione tra protezioni tecnologiche e contratto è ”premiata” con la neutralizzazione delle ”eccezioni e limitazioni” ai diritti sulle opere e sui materiali protetti”
Il comma 4, stabilisce che, nonostante le misure tecnologiche, la persona fisica che abbia acquisito il possesso legittimo di esemplari dell’opera o del materiale protetto, ovvero vi abbia avuto accesso legittimo, «possa effettuare una copia privata, anche solo analogica, per uso personale».
A tal riguardo, va notato come la giurisprudenza sia arrivata a sostenere che le misure tecnologiche che impediscono la creazione anche solo di una copia dell’opera, non siano in violazione del diritto di copia privata di cui al presente articolo, anche qualora tale opera non sia stata offerta secondo uno schema on demand.
A ben vedere, tuttavia, la decisione a cui ci si riferisce e riportata in nota, venne sviluppata attorno all’assunto che quando l’opera, un DVD nel caso di specie, fu commercializzata lo stato della tecnica non conosceva misure tecnologiche che permettessero l’esecuzione di una sola copia dell’opera.
Legittima doveva ritenersi, dunque, la condotta del convenuto che di fronte all’alternativa tra la non applicazione di alcuna misura tecnologica sul DVD commercializzato, e l’applicazione di misure tecnologiche tali da impedire la realizzazione anche di una sola copia privata ex art. 71-sexies, optava per la seconda via.
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