Diritto d’Autore dei fumetti: come viene tutelato l’autore?

Diritto d’Autore dei Fumetti: quale tutela per l’autore?

Quale inquadramento legislativo e quale tutela di diritto d’autore è garantita al fumettista? Diritto d’Autore dei Fumetti: cosa sono i fumetti?  Will Eisner, nel Fumetto & Arte Sequenziale, definisce i fumetti come

“una forma artistica e letteraria che si basa sul “mettere insieme” disegni – o immagini – e parole per narrare una storia o rendere in forma drammatica un concetto.” 

La legge sul diritto d’autore li racchiude nella definizione di opere dell’ingegno costituite da una sceneggiatura (per la parte letteraria) e da disegni. La dottrina maggioritaria li classifica, insieme alle strisce quotidiane e le graphic novel, come Opere Composte atipiche. Cosa sono le Opere Composte Atipiche?           

Si tratta di opere frutto dell’“unione dei diversi contributi artistici presenti nei fumetti e la partecipazione di più persone nel processo creativo dell’opera.” Ad esse si applica la disciplina ex artt 33 e 44 LDA.

Quando diventano opere protette dal diritto d’autore?

La “certificazione” della paternitĂ  nasce semplicemente nel momento della pubblicazione; in quel momento l’opera è resa pubblica e, automaticamente, se vi è indicata la paternitĂ , anche quest’ultima diviene di dominio pubblico.”

Chi sono gli autori?

A chi ha contribuito alla realizzazione del fumetto spettano i seguenti diritti:

  • Morali: diritto intrasmissibile per il quale la paternitĂ  dell’opera resta sempre in capo all’autore originario;
  • Patrimoniali, ossia quelli di sfruttamento economico dell’opera: si trasmettono per atti tra vivi e in forma scritta.

E per gli altri soggetti?

In presenza di “figure tipiche quali il matitista, l’inchiostratore (chi ripassa a china i disegni) il letterista (chi riempie di scritte e suoni le nuvolette) ovvero i più moderni renderer, digital colorer e digital inker che operano esclusivamente attraverso software grafici,”affinché venga loro riconosciuto la co-titolarità dell’opera, bisognerà verificare che l’apporto dato al fumetto possa essere considerato creativo.

Come funziona la cessione dei diritti d’autore?

L’art 2577, 2 dice che: l‘autore, anche dopo la cessione dei diritti, può rivendicare la paternitĂ  dell’opera e può opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell’opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione. Se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, il codice civile prevede, all’articolo 2582, che: l’autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare l’opera dal commercio salvo l’obbligo d’indennizzare coloro che hanno acquistato i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o mettere in commercio l’opera medesima.  Quindi, il disegnatore ha sempre un’ancora di salvezza anche dopo che ha ceduto i diritti di utilizzazione. Può rinunciare ad essere menzionato quale autore dell’opera o chiedere un risarcimento del danno.

L’autore della singola storia è anche autore del personaggio protagonista del fumetto?

Non sempre. Soprattutto nei fumetti seriali accade che lo sceneggiatore/disegnatore cambi nel tempo. Al fine di preservare la paternità del personaggio, ai fini legali, farà fede il primo giorno della pubblicazione del fumetto. Al di fuori di questi casi, anche a seguito della cessione, il personaggio creato rimarrà di proprietà dell’autore/disegnatore.

Diritto d’Autore dei Fumetti: la giurisprudenza

Nel 2003 (Roberto Raviola c/ Luciano Secchi per il personaggio Alan Ford), la giurisprudenza italiana ha stabilito che la singola tutela autoriale sussiste solo quando il personaggio sia dotato di spiccata creatività ed originalità. Nel caso Alan Ford il tribunale di Milano, ha riconosciuto la co-paternità del fumetto quale un’opera collettiva in cui non poteva distinguersi il disegno dalla sceneggiatura.

Diritto d’Autore dei Fumetti seriali

L’elaborazione creativa di un’opera originaria e preesistente è tutelata dall’art 4 LDA. AffinchĂ© possano essere realizzate storie successive è necessario che vi sia l’autorizzazione da parte dell’autore originario o cessionario dei diritti. Quanto ai diritti morali, deve essere sempre riconosciuta la paternitĂ  dell’autore indicando il suo nome nelle forme d’uso insieme a quello degli autori di ogni storia.

“Numerosi sono gli esempi di fumetti seriali in cui il personaggio è originariamente creato da autori diversi da quelli che, con il consenso del titolare dei diritti sul personaggio, hanno portato avanti la serie elaborando nel corso degli anni nuove storie: Fra gli altri: Tex Willer, personaggio creato da Giovanni Luigi Bonelli e Aurelio Galleppini; Dylan Dog, ideato da Tiziano Sclavi e gli altri personaggi editi da Sergio Bonelli Editore.”

Conclusione

Sia il codice civile che la legge sul diritto d’autore non lasciano i disegnatori privi di tutela. Tuttavia, è importante, durante la stesura del contratto di edizione, farsi assistere da un legale/consulente esperto di diritto d’autore, affinché nella fase della negoziazione e anche dopo, possano essere analizzate ed approfondite le singole clausole. Lo scopo di un contratto ben redatto è trovare il giusto compromesso tra le parti.

 

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