Diritti esclusivi del titolare del brevettoÂ
Il titolare del brevetto acquista il diritto di fare uso esclusivo dell’invenzione. Come previsto chiaramente dall’art. 66 CPI, il titolare acquista il diritto di attuare l’invenzione e di trarne profitto.
In particolare il titolare acquista:
- «se oggetto del brevetto è un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione;
- se oggetto del brevetto è un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione»
Al titolare spettano dunque quelli che si chiamano i diritti patrimoniali (art. 63 CPI) che potranno essere anche ceduti e trasferiti, mentre il diritto morale di essere riconosciuto come autore dell’invenzione è incedibile e spetta sempre all’inventore (art. 62) che può anche essere diverso dal titolare.
Si pensi al caso in cui il titolare di un brevetto sia una società e l’inventore sia un dipendente.
Concessione e durataÂ
I diritti esclusivi conferiti dalla legge al titolare si ottengono con la concessione del brevetto. I diritti decorrono tuttavia dalla data di deposito della domanda di brevetto e durano 20 anni (10 per il modello di utilità ) allo scadere dei quali non è possibile rinnovare il brevetto che scade e diventa liberamente riproducibile da tutti.
Per potere mantenere in vita il brevetto occorre pagare la tassa di mantenimento prevista annualmente o, per i modelli di utilitĂ , allo scadere del primo quinquennio.
La decadenzaÂ
Come previsto dall’art. 75 CPI il brevetto decade per mancato pagamento della tassa annuale prevista.
La tassa deve essere pagata alla scadenza ma può essere anche pagata, con sovrattassa, nei sei mesi successivi.
Scaduto questo ulteriore termine il brevetto decade senza alcuna possibilitĂ di recuperarlo.
Il brevetto decade altresì anche qualora l’invenzione non sia stata attuata entro tre anni dalla concessione del brevetto (o quattro anni dal deposito della domanda) e siano trascorsi due anni dalla concessione di una licenza obbligatoria al titolare del brevetto (art. 70).
Si tratta però di un’ipotesi piuttosto rara nella pratica.
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