Diritti d’autore foto: pubblicazione e condivisione delle fotografie online

diritti d'autore foto

Guida completa ai diritti d’autore foto.

I diritti fotografici delle immagini pubblicate su internet sono un argomento molto spinoso. Infatti, se le regole del diritto d’autore sono difficilmente applicabili online, le pronunce dei nostri Tribunali sono relativamente giovani e quasi mai certe. A volte succede anche che gli utenti utilizzino inconsapevolmente immagini o fotografie che sono coperte da copyright senza saperlo, rischiando di incorrere in una violazione e di dover pagare il relativo risarcimento.

La fotografia e il diritto d’autore: le pronunce dei Tribunali Italiani

Trib. Milano – Sez. Specializzata in materia di imprese, 30/05/2016

L’uso non consentito, su un sito Internet e su Facebook, di una fotografia altrui che presenta l’indicazione delle generalità dell’autore del regime giuridico di circolazione da applicare (Creative Commons) dà luogo al risarcimento del danno.

Trib. Bari – Sez. Specializzata in materia di imprese, 03/03/2016

Deve essere riconosciuta la tutela del diritto di autore alla fotografia di un reportage di un fotografo sportivo professionista ed è legittima la condanna dell’editore del quotidiano locale per aver utilizzato tale fotografia ed apportato, senza il consenso del fotografo autore e, quindi, in violazione delle norme autorali, la modifica/mutilazione del rilievo fotografico al punto tale da rendere irriconoscibile l’immagine originaria immortalata dal fotografo.

Trib. Roma – Sez. IX, 01/06/2015

La tutela del diritto d’autore sulle opere fotografiche concerne (i) le opere d’ingegno ricadenti sotto la previsione dell’art. 2, n. 7 della L.A., (ii) le fotografie semplici ovvero le immagini di persone o aspetti, elementi o fatti della vita naturale o sociale, prive del carattere creativo, pur essendo caratterizzate da una qualche attività personale del fotografo soprattutto nella ricerca del soggetto da fotografare, ed infine (iii) le fotografie di scritti, documenti, carte di affari prive di tutela. Per distinguere le due categorie di fotografie meritevoli di tutela occorre verificare se sussista o meno un atto creativo, che sia espressione di un’attività intellettuale preponderante, rispetto alla tecnica materiale, dove l’interpretazione permette di individuare l’opera tra altre analoghe. Così la fotografia è creativa quando è in grado di evocare suggestioni o comunque lascia trasparire l’apporto personale del fotografo, non limitandosi a riprodurre e documentare specifiche azioni o situazioni reali.

Trib. Roma – Sez. IX Ordinanza, 30/09/2013

La mancata indicazione del nome del fotografo e della data di produzione sull’esemplare di fotografia semplice riprodotto, non consentendo di individuare con esattezza l’identità dell’autore e la data di cessazione dell’esclusiva per effetto del decorso del termine ventennale, osta all’opponibilità a terzi di tale esclusiva, in relazione all’esigenza di tutela dell’affidamento del terzo, il quale non è messo in condizione di avvedersi dell’esistenza di un diritto esclusivo, se non nei casi in cui è dimostrata la malafede del riproduttore.

Ma come evitare di violare i diritti d’autore su una fotografia? La prima e piĂš importante regola è conoscere la legge e sapere quando e come una foto è tutelata.

Diritti d’autore foto: la pubblicazione

Intanto diciamo che c’è differenza tra chi fa fotografie per uso amatoriale e chi le vende. Infatti se si fanno fotografie per uso amatoriale, quindi se non è prevista la pubblicazione, si può ritrarre chiunque e qualsiasi cosa senza alcuna autorizzazione. Le cose cambiano quando si parla di pubblicazione. Con questo termine si include qualsiasi mezzo che renda pubblica l’immagine. Presentare una foto a una mostra o a un concorso fotografico equivale a pubblicarla. La pubblicazione è anche mettere la foto su un sito internet o esporla in un negozio, in un bar o in un’azienda.

La facilità con cui si fa sempre piÚ spesso uso di Google immagini per procurarsi le foto per il proprio articolo in blog e social networks vari è strettamente connessa al pensiero diffuso (ormai luogo comune) che ciò che si trova in Internet può essere usato in piena libertà: niente di piÚ falso!

Vale sempre infatti il principio generale che il mezzo di diffusione, cioè Internet o Google Immagini nello specifico, è neutro rispetto al contenuto veicolato, il quale può essere protetto dal diritto d’autore.

Tra l’altro proprio Google Immagini indica quali fotografie possono essere utilizzate liberamente. Basta scegliere tra le varie licenze. Sempre parlando di tecnologia, il plagio o la contraffazione delle fotografie online sono palesemente semplificati dalle nuove tecnologie dell’informazione. In questi ambiti è prassi tutelare le immagini attraverso sistemi di watermark e altre forme di marcatura delle opere, che consentono di associare l’immagine al titolare dei diritti.

Diritti d’autore foto: vuoi sapere quando puoi usare una foto?

Per te ho preparato questa Infografica facile da consultare sui diritti d’autore foto.

Diritti d'autore fotografia

Diritto d’autore fotografia

La legge sul diritto d’autore distingue tra fotografie semplici e fotografie artistiche.

Le fotografie semplici sono quelle immagini in cui manca un elemento artistico. Queste fotografie non sono tutelate dal diritto d’autore ma da un semplice “diritto connesso.” In sostanza, chi ha scattato la foto ha diritto ad una sorta di riconoscimento e compenso per aver partecipato alla creazione da un punto di vista industriale o tecnico.

Le fotografie artistiche sono, invece, caratterizzate dalla presenza del requisito della creativitĂ .

Non è sempre facile differenziare una foto semplice da una artistica, ma si ritiene che le fotografie artistiche:

  • siano caratterizzate dall’originalitĂ  dell’inquadratura o dell’impostazione dell’immagine;
  • siano quelle nelle quali si manifesti la capacitĂ  del fotografo di suscitare delle emozioni che vanno oltre i soggetti o gli oggetti ritratti e, in definitiva, esprimono in modo assolutamente caratteristico e individualizzante la personalitĂ  dell’autore.

Se vuoi saperne di piĂš sulla differenza tra fotografie semplici e artistiche leggi qui.

Detto ciò, se invece volessi fotografare e poi pubblicare la foto di una persona, come ti dovresti comportare? Quali sono le norme in merito?

Diritti d’autore foto: come ritrarre una persona in pubblico

Puoi sicuramente fotografare una persona in pubblico. Per la pubblicazione della foto, però, entrano in gioco le regole del diritto d’autore sul ritratto.

Infatti, la foto di una persona non può essere esposta, riprodotta o messa in commercio senza il suo consenso.

Fanno eccezione a questa regola, i casi in cui la riproduzione di un’immagine sia giustificata:

  • dalla notorietĂ  o dall’ufficio pubblico coperto,
  • da necessitĂ  di giustizia o di polizia,
  • da scopi scientifici, didattici o culturali,
  • o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.

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Diritti d’autore foto e l’importanza del consenso per ripubblicare foto non tue

Quanto ho detto sopra vale sempre se tu sei l’autore della fotografia. Ma se la fotografia fosse di un altro autore?

Anche in questo caso puoi utilizzarla solo con il suo consenso – mediante ad es. un accordo di licenza o liberatoria sui diritti d’immagine (puoi ottenere anche una liberatoria fotografica). Di conseguenza, per ripubblicare una fotografia (o parte di essa), è necessario prendere contatti con l’autore o con l’agenzia che ne detiene i diritti.

diritto-d-autore-su-una-fotografia-claudia-roggeroLa “riproduzione di fotografie pubblicate su giornali od altri periodici, concernenti persone o fatti di attualità od aventi, comunque, pubblico interesse, è lecita contro pagamento di un equo compenso.” In questi casi non è necessario il consenso dell’autore della foto.

Diritto d’autore su una fotografia e licenze

Un modo facile per mettere online le tue fotografie è utilizzare le licenze Creative Commons che, attraverso l’uso di apposite icone, indicano quali sono le condizioni e le libertà che l’autore concede agli utilizzatori.

A tale proposito, è opportuno verificare:

  • la licenza con cui l’opera è rilasciata;
  • se l’opera possa essere riutilizzata anche per finalitĂ  commerciali o solo per usi non commerciali.

Diritti d’autore foto e una storia di quasi plagio

Un caso strano di quasi plagio ha coinvolto due passeggeri della stessa nave da crociera. I due passeggeri scattarono entrambi la foto ad un iceberg. Ma quando uno vide quella che pensava essere la sua fotografia pubblicata accusò l’altro — che se la vide pubblicata in quanto vincitore di un concorso — di plagio.

Si scoprì solo dopo che erano due foto diverse, prese da un’angolazione praticamente identica.

Scrive Jonathan Jones del Guardian:

La fotografia può facilmente degenerare in pseudo-arte, con milioni di persone che scattano fotografie allo stesso soggetto e tutte pensano che i loro scatti siano speciali. Questa sorta di delusione nell’arte fotografica amatoriale la si trova un po’ ovunque al giorno d’oggi — su Instagram come per le strade o in montagna, dove c’è sempre qualcuno che prende gli scatti delle sue vacanze troppo sul serio.
Questa strana storia di plagi mostra l’illusione sulla quale si basa il culto di massa della fotocamera. Entrambi questi fotografi amatoriali erano convinti che la loro creatività fosse speciale. La verità è che parole come creatività, individualità, talento e originalità non si applicano facilmente in un mondo dove chiunque scatta fotografie.
La storia dei quasi plagi mostra la vera natura dell’originalità nella fotografia. La morale è: se proprio volete scattare delle grandiose foto, non andate in crociera. Andate piuttosto in zone di guerra, o nell’appartamento dei vostri genitori.
La fotografia ha un senso quando trova soggetti davvero originali. È la registrazione del mondo, dunque la vera arte della fotocamera sta nello scoprire qualcosa di nuovo, di personale, di rivelatorio.

L’inglese Sarah Sucrr, nel 2006, durante una crociera, scatta una foto e poi nel 2009, la invia al concorso del Telegraph, The Big Picture. La foto viene scelta dal quotidiano inglese come una delle migliori della settimana. Sei anni dopo per quella foto, Sarah si è vista accusare di plagio e violazione del copyright. Secondo la giornalista e fotoamatrice cilena, Marisol Ortiz Elfedt, la Scurr avrebbe rubato e poi alterato la sua foto. A dimostrazione delle sue ragione l’ha postata sulla pagina Facebook di Telegraph Travel, dove non pochi si sono scagliati contro la Scurr accusandola di furto. Il Telegraph a questo punto ha svolto qualche indagine, facendosi inviare i rispettivi file dalle due fotografe. Ha scoperto che le foto sono state scattate lo stesso giorno, il 6 novembre 2006 e che erano quasi identiche ma leggermente diverse per prospettiva.

Le due rivali in fotografia erano una accanto all’altra sulla nave da crociera e hanno fotografato lo stesso iceberg quasi nello stesso momento; la prospettiva leggermente diversa si spiega con lo spostamento dell’imbarcazione in quei pochi secondi di scarto. La Elfedt ha dovuto ammettere di essersi sbagliata, riconoscendo che in effetti la foto inviata a The Big Picutre non era la sua. Un sollievo per Sarah Scurr, naturalmente soddisfatta che sia stata provata la sua innocenza sulla vicenda. E ha notato come la “bizzarra coincidenza” potrebbe in effetti accadere più spesso. Centinaia di persone ammirano gli stessi paesaggi o luoghi, e tutti fanno la stessa foto, con la fotocamera o con lo smartphone. Quindi, conclude la fotografa inglese, se dovesse capitare a un altro una vicenda simile, ci penserà due volte prima di fare accuse di violazione di copyright.

È protetta dal diritto d’autore la fotografia di Jimi Hendrix di Gered Mankowitz?

Un caso singolare di diritto d’autore in fotografia ha visto coinvolto l’artista fotografo Gered Mankowitz.

Gered è un fotografo inglese autore di molti ritratti da personaggi della musica pop a rock star, come Kate Bush, i Rolling Stones e Jimi Hendrix.  Nel 2013, Mankowitz ha scoperto che la sua fotografia, scattata nel 1967 a Hendrix, era stata riprodotta in una pubblicità di sigarette elettroniche, l’unica differenza era che la sigaretta, quella originale, era stata sostituita con una elettronica.  Subito l’autore, supportato dalla società che aveva acquisito il diritto d’autore della fotografia, ha citato in giudizio l’inserzionista della pubblicità per violazione del copyright e dei diritti morali d’autore.  L’inserzionista imputato ha sostenuto che non vi era nessuna violazione di diritto d’autore della fotografia perchè la foto non era originale e neppure creativa e dunque non protetta dalla legge sul diritto d’autore. La fotografia, secondo la legge francese, è un’opera d’arte protetta quando si tratta di una fotografia originale e creativa. Il significato di originalità è inteso dai giudici nel senso che il lavoro artistico deve “riflettere la personalità dell’artista. ”Questo criterio è utilizzato anche nel preambolo della direttiva del Consiglio n 93/98 / CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993 che ha armonizzato la durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi. Quando i tribunali si occupano di diritto d’autore della fotografia, tendono ad analizzare le scelte tecniche e artistiche che il fotografo ha fatto e di solito concludono che la fotografia è protetta.

Ma questa volta non è successo.

In questo caso, il fotografo ha dato le seguenti spiegazioni in merito alla sua opera.

Questa straordinaria e rara fotografia di Jimi Hendrix riesce a catturare, per un breve istante, il contrasto tra la leggerezza del sorriso dell’artista e il ricciolo di fumo e l’oscurità e il rigore geometrico del resto dell’immagine, creato in particolare dalle linee e angoli retti del busto e delle braccia.Lo scatto e l’aver catturato questo momento unico e la sua valorizzazione attraverso la luce, i contrasti e l’inquadratura stretta che mette a fuoco il busto e la testa di Jimi Hendrix rivelano l’ambivalenza e le contraddizioni di questa leggenda della musica. Di conseguenza, questa fotografia è un’opera affascinante che riflette la personalità e il talento del suo autore.

Il diritto d'autore della fotografia di Jimi Hendrix non è protetta dal diritto da'utore
Un caso singolare di mancata protezione di diritto diritto d’autore in fotografia (ritratto di Jimi Hendrix di Gered Mankowitz)

Il 21 maggio 2015, l’Alta Corte di primo grado di Parigi ha emesso una sentenza nella quale ha dichiarato che la famosa fotografia di Jimi Hendrix, scattata da Gered Mankowitz, non è creativa e quindi non è protetta dal diritto d’autore per i seguenti motivi.

In primo luogo, la Corte ha dichiarato che l’arte può avere un valore artistico, senza essere originale, e quindi il merito artistico di questa fotografia non significa necessariamente che sia originale.

In secondo luogo, la Corte ha dichiarato che la fotografia non riflette la personalità del fotografo. In merito, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito che:

una creazione intellettuale è unica per il suo autore quando riflette la personalità di quest’ultimo e se l’autore è stato in grado di esprimere le sue capacità creative nella realizzazione dell’opera facendo scelte libere e creative

(Corte di giustizia dell’UE, 1 dicembre 2011, Eva Maria Painer c / standard Verlags GmbH).

Pertanto, in caso di controversia, deve essere stabilito se il lavoro dell’autore è il risultato di “scelte libere e creative” che, nel campo del diritto d’autore della fotografia, significa, per esempio la scelta dell’inquadratura, della luce, dell’esposizione ecc.

Infine, la Corte ha dichiarato che l’inquadratura, lo sfondo, e la scelta del bianco e nero erano abbastanza comuni per questo tipo di ritratto. Il fotografo è stato costretto a spiegare le scelte fatte in relazione alla postura del soggetto ritratto, al suo costume e all’atteggiamento generale. La Corte ha pertanto constatato che, dal momento che il fotografo è riuscito a dare spiegazioni sufficienti su queste scelte, non è riuscito a provare che la sua fotografia era originale.

La sentenza è stata appellata e il fotografo ha avuto una seconda possibilità di presentare prove e di fornire spiegazioni più dettagliate provando il diritto d’autore sulla sua fotografia e su queste scelte tecniche e artistiche. In appello la decisione è stata del tutto sovvertita. Leggi qui.

Diritti d’autore foto: un altro caso di fotografia non protetta da copyright

Belteleradiocompany ha utilizzato la fotografia qui sotto riportata, di Anton Motolko senza chiedergli il consenso e senza neanche citare il suo nome.

il diritto d'autore della fotografia di Anton Motolko
Anton Motolko è autore di questa fotografia NON tutelata da copyright

Il fotografo ha deciso di citare in giudizio la compagnia televisiva per lesione del diritto d’autore della sua fotografia chiedendo un irrisosrio risarcimento e solo al fine di far valere le sue ragioni di autore e di fotografo, dato che in Bielorussia, come lui stesso ha sostenuto, è diffusa la pratica di utilizzare le fotografie di artisti senza il loro consenso.

Purtroppo, questa volta, ha avuto ragione la Belteleradiocompany. Infatti la fotografia di Anton è stata giudicata priva di qualsivoglia carattere creativo e pertanto non tutelata dal diritto d’autore.

Cosa succede alle tue fotografie se le posti su Facebook o sui social? Il diritto d’autore tutela la fotografia di un piatto di minestra dall’uso che può farne un competitor?

Le fotografie sui Social vivono ogni giorno la stessa sorte: download, copia, screenshot, condivisione. Ovviamente non tutte queste azioni denotano un atteggiamento lesivo. Per esempio, se ci si limita alla Condivisione, al Retweet o al Regram, a seconda del social utilizzato, citando la fonte originaria, non si commette alcun illecito. Diversamente, l’azione di Download o Screenshot e Ri-pubblicazione della foto sulla propria pagina Facebook, viola il diritto d’autore se:

  • non si cita la fonte;
  • se la si utilizza per finalitĂ  commerciali.

Ecco un caso che ti chiarirà quanto detto. Poniamo che tu sia un ristoratore e che il tuo competitor ti rubasse le foto dei tuoi piatti del giorno per farsi pubblicità su Facebbok. 🍲tutela fotografia

La foto incriminata 👆

Mi è capitato, di recente, il caso di due ristoratori con attività identiche e fisicamente locati a poche centinaia di metri l’uno dall’altro (vedi immagine). Il primo postava su internet i piatti del giorno, ben decorati e ne descriveva le caratteristiche cercando di invogliare l’utente a pranzare nel suo locale. L’altro ristoratore (che chiameremo il “competitor”), prendeva le stesse foto e le ripostava sulla sua bacheca Facebook. Ci inseriva poi il suo marchio, conscio del fatto di stare copiando un contenuto altrui, ma anche sicuro che, essendo la foto di un piatto di minestra, seppure creativamente decorata, nessuno avrebbe notato il furto.

La vicenda non si è conclusa, nel senso che non c’è stata un’azione legale. Ha solo ispirato questo post, sulla tutela delle opere fotografiche. La fotografia di un piatto, rientra nella tutela concessa alle fotografie semplici. L’utilizzo da parte del competitor della fotografia di un piatto di minestra, dotata di una valenza individualizzante, postata per pubblicizzare la propria attività, viola non solo i diritti morali e patrimoniali dell’autore della fotografia, ma anche integra “atti di concorrenza sleale confusori”, denotando un’appropriazione indebita per scopi commerciali e sviando (potenzialmente) i clienti.

Ma, certo, questa conclusione è solo un’ipotesi. Infatti, prima occorrerà considerare quanto è individualizzante la foto di un piatto di minestra. Intendo dire che il primo ristoratore deve dimostrare di aver creato quella minestra e che quella foto è riconducibile solo e soltanto al suo ristorante. Poi si dovrebbe anche dimostrare il danno che ha arrecato il competitor rubando le foto del piatto al suo autore. Insomma una causa non facile… tanto che ho consigliato al mio cliente di lasciar perdere e di fare foto, la prossima volta, con il suo marchio ben impresso sopra!

Diritti d’autore foto e utilizzo di fotografie per fini pubblicitari

Per capire come e quando si possono utilizzare le fotografie per fini pubblicitari è necessario tenere presente 2 aspetti.

Il primo è che la divulgazione dell’immagine, senza il consenso dell’interessato, è lecita soltanto quando sia connessa ad esigenze di pubblica informazione, tra cui non possono essere ricomprese le finalità pubblicitarie (art. 110 della l. n. 633/1941).

Il secondo è il consenso. Si tratta di un negozio unilaterale, avente ad oggetto l’esercizio del diritto all’immagine che, seppur inserito in una fattispecie contrattuale, rimane distinto ed autonomo rispetto alla pattuizione e può sempre essere revocato.

Detto ciò, facciamo un esempio concreto per capire meglio il tema dei diritti d’autore foto applicati all’utilizzo delle fotografie per scopi pubblicitari.

Con atto di citazione notificato il 30 maggio 2008, Martina V. conveniva in giudizio la Segafredo Zanetti s.p.a., chiedendo accertarsi che detta societĂ  utilizzava l’immagine dell’attrice, senza o contro il consenso della medesima.

La causa veniva trascinata sino in Cassazione che si pronunciava a favore dell’attrice.

In particolare la Cassazione (Sezione I civile -Sentenza 29 gennaio 2016, n. 1748) evidenziava che la V. che, in data 13 novembre 2007, aveva revocato il proprio consenso alla diffusione della propria immagine, recedendo dal contratto – stipulato, peraltro, senza l’indicazione di un termine di scadenza -, e diffidando la Segafredo Zanetti s.p.a. – la quale aveva intanto diffuso a scopo pubblicitaria, pur senza averne titolo, le foto ed i ritratti della V. – a non utilizzare in alcun modo l’immagine dell’odierna ricorrente.

I diritti fotografici ed i fini pubblicitari

Utilizzo di fotografie per fini pubblicitari

A norma dell’art. 10 c.c., nonchĂŠ degli artt. 96 e 97 della l. n. 633 del 1941 sul diritto d’autore, la divulgazione dell’immagine, senza il consenso dell’interessato – il quale può, come ogni altra forma di consenso, essere condizionato da limiti soggettivi (in relazione ai soggetti in favore dei quali è prestato) od oggettivi (in riferimento alle modalitĂ  di divulgazione) – è lecita soltanto se ed in quanto risponda alle esigenze di pubblica informazione (sia pure intesa in senso lato), non anche, pertanto, ove sia rivolta – come nel caso di specie – a fini pubblicitari (cfr. Cass. 1503/1993; 5175/1997; 8838/2007; 21995/2008).

In tal senso si è espressa, peraltro, anche la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) la quale, con riferimento all’art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, ha osservato che la nozione di “vita privata” – enunciata nella norma succitata – è una nozione ampia, non soggetta a una definizione esaustiva, che comprende l’integritĂ  fisica e morale della persona e può, quindi, includere numerosi aspetti dell’identitĂ  di un individuo, come il nome o elementi che si riferiscono al diritto all’immagine.

Diritto d’autore fotografia e pubblicitĂ 

Utilizzo di fotografie per fini pubblicitari

Tale nozione ricomprende, dunque, tutte le informazioni personali che un individuo può legittimamente aspettarsi non vengano pubblicate senza il suo consenso (CEDU, 6 aprile 2010, n. 184/06, Saaristo e altri c. Finlandia).

La pubblicazione di una o piÚ foto, in quanto invade la vita privata di una determinata persona, anche se si tratta di un soggetto pubblico, non può essere effettuata senza il consenso della persona medesima (cfr. CEDU, 21 febbraio 2002, n. 42409/98, Schßssel c. Austria; CEDU, 24 giugno 2004, n. 59320/00, Von Hannover c. Germania; CEDU, 19 settembre 2013, n. 8772/10, Von Hannover c. Germania).

Il consenso alla pubblicazione della propria immagine costituisce un negozio unilaterale, avente ad oggetto non il diritto, personalissimo ed inalienabile, all’immagine, che in quanto tale non può costituire oggetto di negoziazione, ma soltanto l’esercizio di tale diritto.

Il consenso in parola, pertanto, sebbene possa essere occasionalmente inserito in un contratto, resta tuttavia distinto ed autonomo dalla pattuizione che lo contiene, con la conseguenza che esso è sempre revocabile, quale che sia il termine eventualmente indicato per la pubblicazione consentita, ed a prescindere dalla pattuizione del compenso, che non costituisce un elemento del negozio autorizzativo in questione, stante la natura di diritto inalienabile e, quindi, non suscettibile di valutazione in termini economici rivestita dal diritto in discussione (Cass. 3014/2004).

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