Diritti d’autore libri: i libri rientrano nella protezione prevista dalla legge italiana sul diritto dâautore che tutela gli autori nel momento stesso in cui lâopera viene creata, sempre che abbia le seguenti caratteristiche:
- il carattere creativo;
- la forma espressa.
Diritti autore libri
- che cosa è il diritto d’autore libri?
- quanto durano i diritti d’autore sui libri?
- che cosa è un contratto di edizione?
- quali sono le percentuali allâautore nel caso di cessione dei diritti?
Anche nel caso dei libri e delle opere letterarie in genere, i diritti si distinguono in diritto morale dâautore, inalienabile, intrasmissibile e non sottoposto a limiti di durata (diritto di rivendicare la paternitĂ dellâopera, diritto di inedito, diritto di pentimento, diritto allâintegritĂ dellâopera, diritto di menzionare il nome, diritto di pubblicare lâopera con uno pseudonimo o senza nome) e in diritto patrimoniale dâautore, costituito da una serie di diritti esclusivi di utilizzazione economica (diritto di pubblicazione, riproduzione, distribuzione, esecuzione, rappresentazione, recitazione, diffusione, noleggio e prestito, elaborazione eccâŚ) cedibili a terzi, trasmissibili agli eredi e sottoposti a limiti temporali di durata.
Nel caso dei diritti patrimoniali dâautore, i diritti durano per tutta la vita dellâautore e per i successivi 70 anni dalla sua morte (art. 25 LDA). Trascorso tale termine i diritti diventano di pubblico dominio.Â
Puoi  calcolare la durata del copyright utilizzando i tool riportati nel nostro blog all’interno dell’articolo sui libri di pubblico dominio (diritti d’autore libri durata).
Il contratto di edizioneÂ
Il contratto di edizione è regolamentato dagli artt. 118 ss. della LDA.
Con il contratto di edizione:
- lâautore cede in cambio di denaro i propri diritti esclusivi di utilizzazione economica e
- lâeditore si impegna a pubblicare il libro e a garantirne la disponibilitĂ allâacquisto da parte del cliente.
Il contratto può avere ad oggetto tutti o taluni dei diritti esclusivi di utilizzazione economica che spettano per legge allâautore con il contenuto e per la durata che sono previsti dalla normativa vigente al momento di conclusione del contratto stesso.
Il contratto di edizione può essere a âtermineâ o âper edizione.â In entrambe le forme di contratto, la scadenza del contratto non può essere per legge superiore a 20 anni. Nella prassi editoriale, tuttavia, molti contratti hanno una durata inferiore a tale termine di legge.
Il contratto di edizione ha le seguenti caratteristiche:
- è un contratto a prestazioni corrispettive;
- ha come oggetto lâopera dellâingegno;
- è quello in cui la riproduzione grafica dellâopera avviene su carta o su materiale analogo.
Le parti del contratto sono lâautore dellâopera e lâeditore. Lâinteresse dellâeditore è trarre profitto dal lavoro creativo dellâautore. Per fare questo, lâeditore assume â a sue spese â gli oneri di riproduzione e di pubblicazione dellâopera, condividendo parte dellâutile con lâautore.
Lâelemento essenziale del contratto di edizione è che la riproduzione e la diffusione dellâopera avvengano per conto e a spese dellâeditore. Diverso è il caso di un contratto con il quale lâautore di unâopera letteraria, incarichi uno stampatore di stampare, pubblicare e vendere lâopera. In questo caso sarĂ applicabile la disciplina dellâappalto e non quella del contratto di edizione.
Lâoggetto del contratto definisce i diritti di sfruttamento economico dellâopera. Essi sono trasferiti dal suo autore allâeditore. Salvo patto contrario, si presume che siano stati trasferiti i diritti esclusivi. Residuano quindi a favore dellâautore i soli diritti morali previsti a tutela dellâintegritĂ e paternitĂ dellâopera stessa contro interventi lesivi di terzi. Lâautore non ha diritto alla restituzione dei manoscritti, o dei disegni originali ecc., salvo diversamente pattuito al momento della consegna. Infatti per lâesercizio di tali diritti non è necessario avere la proprietĂ del supporto fisico nel quale si estrinsecano le opere.
Non è richiesta la forma scritta. Può aversi un contratto verbale o per fatti concludenti. La necessità di predisporre la forma scritta rileva soltanto ai fini della prova giudiziale.
Diritti d’autore libri percentuale
Le modalitĂ di pagamento agli autori sono essenzialmente due:
- Il compenso spettante all’autore è costituito da una royalty, calcolata, salvo patto in contrario, in base ad una percentuale sul prezzo di copertina degli esemplari venduti (art. 130 LDA).
- mediante il versamento di una cifra forfettaria (flat-fee) allâatto della stipula del contratto e a saldo al momento della consegna del manoscritto.
Per contratto di edizione per la stampa si indica il contratto con il quale un autore concede a un editore il diritto di pubblicare, per conto e a spese dellâeditore stesso, la sua opera dellâingegno.
Il contratto per edizione e il contratto a termine
Esistono 2Â tipologie di contratti: per edizione o a termine.
Ă per edizione, se lâaccordo tra le parti è di pubblicare una o piĂš edizioni dellâopera. Il numero delle copie è determinato dalle parti. Il numero minimo di copie è 2.000, in mancanza di espressa indicazione. Il contratto per edizione ha una durata ventennale. Lâautore percepisce un equo compenso solo sulle copie vendute. Eventuali ristampe devono essere oggetto di un ulteriore contratto di edizione. Vanno inoltre âindicati il numero delle edizioni e il numero degli esemplari di ogni edizioneâ.Â
Nel contratto a termine lâeditore ha la libertĂ di stampare, per un determinato periodo di tempo, quante copie desidera, comprese le eventuali ristampe. La percentuale che percepirĂ viene calcolata sul prezzo di copertina. Ă a termine se la scelta di decidere il numero delle edizioni da pubblicare nel termine è lasciata allâeditore. La mancata indicazione del numero minimo di esemplari nel contratto provoca la nullitĂ dellâaccordo.
Entrambe le forme di contratto hanno la durata massima di venti anni. Di tale termine non si tiene conto per le seguenti opere: enciclopedie, dizionari, schizzi, disegni, vignette, illustrazioni, fotografie e simili ad uso industriale, lavori di cartografia, opere drammatico-musicali e sinfoniche.
Lâautore deve consegnare allâeditore, entro un lasso di tempo predisposto nel contratto, una copia dellâopera per consentirne la pubblicazione. Ove i termini non siano indicati sarĂ il giudice a determinarli.
La copia consegnata allâeditore deve avere una forma che non ne renda troppo difficile o costosa la stampa. Inoltre, lâautore deve garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la durata del contratto. Non può cedere a terzi i diritti di sfruttamento dellâopera incompatibili con quelli ceduti allâeditore.
Tra gli obblighi dellâeditore rileva quello di pubblicare lâopera con il nome dellâautore, ovvero in forma anonima o con uno pseudonimo e in conformitĂ con lâoriginale. Lâediting e la correzione delle bozze deve avvenire in conformitĂ con quanto stabilito nel contratto. Ove lâeditore provveda a pubblicare lâopera in assenza delle correzioni effettuate, lâautore può richiedere la risoluzione del contratto ed eventualmente ottenere un risarcimento del danno. Per importanti e costose correzioni da fare lâeditore può imputare i costi allâautore. Lâeditore è tenuto a pagare i compensi stabiliti. Di regola ammontano al 10% sul prezzo di copertina.
Allâeditore non spettano:
- i futuri diritti eventualmente attribuiti dalla legge posteriore, che diano una protezione piĂš larga nel contenuto o una maggiore durata;
- salvo pattuizione espressa, la cessione non ha ad oggetto le eventuali elaborazioni e trasformazioni dellâopera;
- altri diritti che non siano necessariamente dipendenti dal diritto trasferito, anche se compresi nella categoria delle facoltĂ esclusive.
Il contratto si risolve:
- con il decorso del termine contrattuale di venti anni;
- la morte dellâautore prima che lâopera sia compiuta (salva lâapplicazione dellâart. 121 l.d.a.),
- il ritiro dellâopera dal commercio;
- lâimpossibilitĂ sopravvenuta di pubblicare, riprodurre o mettere in commercio lâopera (art. 134 l.d.a.).
Il contratto di edizione ha efficacia limitata. Non può eccedere i 20 anni questo limite va visto come unâapplicazione del diritto di pentimento. Esistono delle eccezioni per i contratti aventi ad oggetto la pubblicazione dizionari, di enciclopedie, fotografie, illustrazioni, e simili ad uso industriale.
Il contratto con il quale le parti si accordino per le opere dellâingegno future non può avere una durata superiore a 10 anni. La giurisprudenza ritiene che lâeditore non possa sindacare bontĂ e valore intrinseci allâopera, una volta che abbia assunto lâobbligo di pubblicarla. Lâobbligazione dellâautore non contiene una tale garanzia, essendo, piuttosto, il relativo rischio connesso strutturalmente alla posizione dellâeditore. Lâelemento giuridico fondamentale è la consegna dellâopera compiuta da parte dellâautore. Ciò affinchĂŠ lâeditore possa pubblicarla per trarne il godimento connesso allo sfruttamento.
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