I diritti connessi al diritto d autore sono i diritti che la legge riconosce a soggetti comunque collegati all’autore dell’opera. Si tratta degli artisti, interpreti o esecutori, dei produttori di supporti fonografici, dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive, delle emittenti radiofoniche e televisive e così via. Sono coloro cioè che offrono l’opera alla fruizione del pubblico e sono anch’essi titolari di diritti patrimoniali e, in taluni casi, anche di diritti morali (artisti interpreti o esecutori).
I diritti connessi al diritto d’autore si distinguono in:
- diritti strettamente connessi al diritto d’autore, ossia riferiti sostanzialmente all’uso dell’opera ma che non riguardano l’espressione creativa;
- diritti concettualmente affini al diritto d’autore, che si riferiscono a opere comunemente giudicate meno creative.
I diritti connessi: a chi spettano?
I diritti connessi sono riconosciuti agli interpreti ed esecutori dei brani, a prescindere dal fatto che siano anche autori dell’opera musicale. Sono, in pratica, quei diritti riconosciuti a chi, pur non essendo l’autore originale di una determinata opera, vi partecipa da un punto di vista industriale, tecnico o creativo.
Interpreti ed Esecutori: Artisti di serie B?
L’artista o Autore è per definizione un creativo. È chi dà vita o crea il contenuto di un’idea. L’artista è chi si mostra ipersensibile alla bellezza ed è in grado di trasmetterla in ogni possibile forma: musica, poesia, teatro, cinema, scrittura, disegno.
Cosa si intende per “interprete”?
L’artista-interprete studia, ricerca, comprende e ricostruisce concettualmente il pensiero dell’autore. La ricostruzione o modifica viene fatta secondo il suo personale punto di vista ed esperienza. L’artista/interprete, è un mediatore che si pone tra artista/compositore e pubblico, offrendo un suo messaggio originale e un personale punto di vista rispetto a quanto percepito dall’analisi della creazione originale.
Cosa sono i diritti connessi discografici?
La legge sul diritto d’autore, per diffondere legalmente musica nelle attività commerciali, richiede il pagamento di due compensi distinti.
Il primo spetta all’autore e all’editore e riguarda il diritto d’autore per lo sfruttamento economico del brano. Tale diritto spetta alla SIAE, che raccoglie i compensi economici destinati ai titolari del diritto.
Il secondo è il diritto connesso che spetta all’artista e al produttore fonografico per il diritto di sfruttamento economico dell’opera registrata su supporto fisico o digitale (interpretazione eseguita dall’artista grazie all’investimento e all’organizzazione imprenditoriale di un produttore). Il diritto connesso è tutelato da alcune società di gestione collettiva cui aderiscono i produttori discografici e gli artisti. In Italia, la più rappresentativa è SCF (oltre 400 produttori iscritti)
I diritti connessi in musica: il produttore di fonogramma
I diritti connessi sono quindi riconosciuti al produttore del fonogramma. Ossia al soggetto che è “la persona fisica o giuridica che assume l’iniziativa e la responsabilità della prima fissazione dei suoni provenienti da una interpretazione o esecuzione o di altri suoni o di rappresentazioni di suoni”.
Il Produttore
Al produttore competono, inoltre, il diritto di riproduzione del fonogramma (ossia del supporto sul quale è fissata la registrazione dell’opera musicale, anche detto master), di distribuzione dei fonogrammi, di noleggio e di prestito, di messa a disposizione del pubblico.
Diritti connessi e diritto d’autore nelle attività commerciali: NO allo studio dentistico; SI per gli hotel
Non bisogna chiedere l’autorizzazione alla SCF (società Consortile Fonografi), né pagare il relativo dazio per la diffusione sonora se la musica viene trasmessa in un ambiente riservato a un ristretto numero di persone e queste, tra loro, si avvicendano nell’ascolto; è il caso, ad esempio, di una sala d’attesa del dentista. È quanto chiarito dalla Cassazione con una sentenza del 8/2/2016.
Con l’ordinanza, 2 dicembre 2015 – 8 febbraio 2016, n. 2468,
La Corte di Cassazione, adottando la propria decisione in conformità ai principi di diritto d’autore europeo in materia, ha ribaltato l’esito del giudizio in appello. La vicenda giudiziale ha inizio con la domanda della Società Consortile Fonografici (SCF), che ha chiesto l’accertamento dell’obbligo da parte di uno studio dentistico del pagamento dell’equo compenso dovuto per l’esecuzione in pubblico di fonogrammi. La SCF, rappresenta i produttori fonografici associati, ai fini del rilascio delle licenze, la raccolta dei compensi e la successiva ripartizione di questi ultimi agli aventi diritto; riscossi a seguito delle c.d. “utilizzazioni secondarie” dei fonogrammi (ai sensi dell’art. 73 e 73 bis Legge 633/1941 – Legge sul diritto d’autore), nonché per la ripartizione dei compensi per copia privata (ai sensi dell’art. 71 septies LdA). Ai sensi dell’art. 73 LdA, i produttori di fonogrammi (unitamente agli artisti interpreti esecutori) hanno diritto ad un compenso per l’utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi, oltre che nelle altre ipotesi indicate dalla norma in commento,
“…nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi. L’esercizio di tale diritto spetta al produttore, il quale ripartisce il compenso con gli artisti interpreti o esecutori interessati.”
Nel caso in cui l’utilizzazione secondaria del fonogramma avviene per fini non di lucro, i titolari dei diritti connessi hanno diritto ad un equo compenso, che viene determinato, riscosso e ripartito, salvo diverso accordo tra le parti, secondo le norme del regolamento della LdA (art. 73 bis LdA).
Secondo la tesi della SCF
I clienti presenti all’interno di uno studio dentistico, che in attesa di essere ricevuti, ascoltino musica di sottofondo, costituiscono la nozione di “pubblico” che integra la fattispecie legale idonea a far scattare l’obbligo del versamento dell’equo compenso da parte dello studio dentistico.
La domanda della SCF è stata accolta dalla Corte d’Appello.
Lo studio dentistico ha presentato ricorso dinanzi la Corte di Cassazione, lamentando la disapplicazione da parte della Corte d’Appello dell’interpretazione fornita del concetto di “pubblico”, in un caso simile, dalla Corte europea di Giustizia, in cui ha escluso che, nel caso di clienti di uno studio dentistico, si sia in presenza di un “pubblico” che giustifichi l’applicazione degli artt. 73 o 73 bis LdA.
Pubblico
La Corte europea di Giustizia ha avuto modo di chiarire il significato di “pubblico” ai sensi dell’art. 3, par. 1 della Direttiva 29/2001/CE sul diritto d’autore e i diritti connessi nella società dell’informazione, stabilendo che esso debba essere definito come:
- “un numero indeterminato di potenziali ascoltatori;
- “ossia, un numero generico di persone, e non di individui appartenenti a uno specifico gruppo”;
- “che sia il destinatario specifico della comunicazione e della ricezione e non semplicemente coinvolto nell’ascolto per caso” (C- 306/05 SGAE; C-403/08 e C-429/08 Football Association Premiere League and Others).
Applicando questi principi al caso degli studi dentistici,
La Corte ha ritenuto che con riferimento al numero di persone per le quali il dentista rende udibile il fonogramma diffuso, si deve constatare che tale pluralità di persone è scarsamente consistente, se non persino insignificante, dal momento che l’insieme di persone simultaneamente presenti nel suo studio è, in generale, alquanto ristretto. Inoltre,
“benché i clienti si succedano, ciò non toglie che, avvicendandosi, detti clienti, di norma, non sono destinatari dei medesimi fonogrammi, segnatamente di quelli radiodiffusi”.
Pertanto, in caso di musica diffusa in sottofondo all’interno della sala d’attesa di uno studio dentistico non si integrano gli estremi della comunicazione al pubblico dei fonogrammi e, pertanto, nessun diritto a compenso è riconosciuto ai titolari del diritto d’autore e ai titolari dei diritti connessi. La Corte di Cassazione ha dovuto, in tale occasione, ricordare alle giurisdizioni minori che le decisioni della Corte di Giustizia costituiscono una regola di diritto applicabile dal giudice nazionale in ogni stato e grado di giudizio; con la conseguenza che la sentenza della Corte di Giustizia è fonte di diritto oggettivo (Cass. 17994/15; Cass. 1917/12; Cass. 4466/05; Cass. 857/95).
Diverso è invece il caso di un hotel
L’intervento effettuato dal gestore di un albergo, che dà accesso a un’opera radiodiffusa ai suoi clienti, dev’essere considerato come una prestazione di servizi supplementare fornita al fine di trarne un certo utile, nella misura in cui l’offerta di questo servizio influisce sulla categoria dell’albergo e quindi sul prezzo delle camere. È infatti sottinteso che il pubblico oggetto della comunicazione, da un lato, costituisce ciò a cui mira l’utente e, dall’altro, è ricettivo, in un modo o nell’altro, alla comunicazione di quest’ultimo, e non è “intercettato” casualmente.
Bar-ristorante
In modo analogo, la trasmissione di opere radiodiffuse da parte del gestore di un bar-ristorante è effettuata allo scopo, ed è idonea, ad incidere sulla frequentazione del locale e, in fin dei conti, sui risultati economici dello stesso.
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