I cugini di campagna continuano a far parlare di loro, non per le loro canzoni “Anima mia” o “Meravigliosamente”, ma per l’uso del nome della band.
Secondo i fondatori, i componenti che avevano abbandonato il gruppo, non potevano continuare a proporre i loro brani usando ancora il marchio “I Cugini di Campagna”.
Dopo la divisione della band, abbandonata da alcuni componenti storici, era nata infatti una polemica sull’uso del nome della band da parte dei “fuoriusciti”. C’era infatti il rischio di confondere il pubblico e indurlo in errore. Magari avrebbe potuto credere che ad esibirsi fosse la formazione classica e più conosciuta, anche perché era previsto l’uso dei manifesti della vecchia band.
Per questo motivo, con atto di citazione notificato il 24 giugno 1999, la ICDC s.n.c. di Silvano Michetti & C., nonché Ivano Michetti, Silvano Michetti e Gianluca Storelli, in proprio e nella qualità di componenti del gruppo musicale “I cugini di campagna” hanno citato in giudizio, dinanzi al Tribunale di Lucera, Giorgio Brandi e Flavio Paulin, già componenti dello stesso gruppo, chiedendo dichiararsi il diritto di essi istanti all’uso esclusivo della denominazione e del marchio “I cugini di campagna” e vietarne l’uso da parte dei convenuti, con condanna dei medesimi al risarcimento dei danni arrecati per effetto della loro condotta di concorrenza sleale.
Il primo grado ha dato ragione ai fondatori del gruppo “I cugini di campagna”. Ma Giorgio Brandi e Flavio Paulin non si sono arresi e hanno proposto appello alla sentenza di primo grado. Con sentenza n. 179/2013, depositata il 13 marzo 2013, la Corte d’appello di Bari accoglieva l’appello proposto dal Brandi e dal Paulin avverso la decisione di prime cure.
La Corte territoriale riteneva che il prodotto artistico offerto dal duo degli appellanti, al di fuori dell’originario gruppo musicale, fosse chiaramente distinguibile dal prodotto artistico offerto dal gruppo nell’attuale formazione. Di conseguenza rigettava la domanda di inibitoria, di risarcimento del danno e di pubblicazione della sentenza, proposta dagli attori in primo grado.
La causa è arrivata sino in Cassazione. Con la sentenza 9013 del 2018, la Corte di Cassazione ha escluso la concorrenza sleale fatta dagli ex della band, usciti dal gruppo, che rimangono comunque titolari del marchio. Secondo la Cassazione invece i componenti del gruppo che hanno lasciato la band possono continuare a fare concerti usando il loro nome e aggiungendo la dicitura “già Cugini di Campagna” nel manifesto.
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