Criteri di quantificazione del danno derivato dalla lesione del copyright
Modalità di determinazione del danno
La direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale è stata messa a punto dal legislatore comunitario. La principale finalità della direttiva è stata quella di assicurare lʼeffettiva applicazione del diritto sostanziale in materia di proprietà intellettuale, ma anche di predisporre apposite misure che ne garantissero la tutela giurisdizionale. Ai nostri fini ciò che interessa è la disciplina del risarcimento del danno, contenuta nell’art. 13 della Direttiva. Tale disposizione esige, in capo all’autore della violazione, una consapevolezza effettiva o quantomeno esigibile, riconoscendo al titolare del diritto il ristoro di “danni adeguati al pregiudizio effettivamente subito” con la previsione di due alternative modalità di determinazione. Secondo la prima, i danni saranno determinati tenendo conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali:
- le conseguenze economiche negative,
- il mancato guadagno subito dalla parte lesa,
- i benefici realizzati illegalmente dall’autore della violazione e, nei casi appropriati,
- elementi diversi da quelli economici, come il danno morale.
Secondo l’ulteriore modalità contemplata dalla norma, la quantificazione potrà essere effettuata secondo una misura forfettaria che tenga conto, per lo meno, dell’importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti qualora l’autore della violazione avesse richiesto l’autorizzazione per l’uso del diritto di proprietà intellettuale in questione.
Criteri di quantificazione del danno derivato dalla lesione del copyright
Risarcimento del danno e restituzione degli utili
Secondo lʼart 125 Codice della Proprietà Industriale, il risarcimento dovuto per lesione dei diritti di proprietà intellettuale è liquidato sulla base delle disposizioni previste dagli art 1223 c.c. (danno emergente e lucro cessante), 1226 c.c. (valutazione secondo equità) e 1227 c.c. (valutazione del fatto colposo del titolare del diritto), tenuto conto di alcuni criteri, quali:
- il potenziale profitto del titolare del diritto come criterio di valutazione;
- il criterio del giusto prezzo del consenso;
- gli eventuali utili realizzati dallʼautore della violazione;
- lʼeventuale lesione del danno morale arrecato al titolare del diritto a seguito della lesione (art 2059 c.c.).
Inoltre, lʼart 125, 3° co., del Codice della Proprietà Industriale dispone che “in ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall’autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento.”
Il potenziale profitto del titolare
Lʼart. 158 della Legge sul diritto dʼAutore, prevede che il danno venga liquidato tenendo conto, non della conseguenza patita dal danneggiato, bensì degli utili che si è procurato lʼautore dellʼillecito. Cosi, il giudice nel determinare il beneficio economico derivato allʼutilizzatore, potrà commisurare il danno subito dal titolare del diritto di utilizzazione economica al profitto che il soggetto danneggiante trae dallʼindebito sfruttamento di opere protette dal diritto dʼautore. Si deve sottolineare, peraltro, “…che non è precluso al giudice il potere di commisurare il danno subito dal titolare del diritto di utilizzazione economica di unʼopera dellʼingegno, nellʼapprezzamento delle circostanze del caso concreto, al profitto che il danneggiante trae dallʼattività vietata, assumendolo come utile criterio di riferimento del lucro cessante, nel senso che questi abbia sfruttato a proprio favore occasioni di guadagno di pertinenza del danneggiato, sottraendole al medesimo”. (v., tra le altre, Cass. n. 4048/2016 e n. 11464/2015; questʼultima ha precisato che lʼapplicazione di tale criterio è legittima, ancorchè i fatti oggetto del giudizio siano avvenuti in epoca anteriore alla riforma dellʼarticolo 158 Legge sul diritto dʼAutore, ad opera del Decreto Legislativo n. 140 del 2006, articolo 5, che ha espressamente introdotto la possibilità di liquidare il danno per la violazione del diritto dʼautore sulla base degli utili percepiti dal danneggiante).
Il risarcimento del danno da mancato guadagno, il c.d. giusto prezzo del consenso
Lʼalternativo criterio di liquidazione del danno da lucro cessante è la commisurazione da parte del giudice dell’importo dei diritti potenzialmente riconosciuti qualora l’autore della violazione avesse chiesto al titolare l’autorizzazione per lo sfruttamento delle opere protette utilizzate senza il suo consenso.
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