Copyright di Zorro.
Il copyright di Zorro è stato oggetto di una pronuncia della Cassazione. Quest’ultima ha detto che la sentenza d’appello che aveva affermato la caduta in pubblico dominio del copyright di Zorro, va annullata.
Il motivo?
Non è ancora decorso il termine previsto dall’art. 25 della legge italiana sul diritto d’autore.
Cass. civ. Sez. I, 03/01/2017, n. 32 – Zorro Productions c. Soc. Cogedi International
La durata in Italia dei diritti patrimoniali d’autore su un personaggio di fantasia (nella specie, del copyright di Zorro), creato da un autore statunitense, è 70 anni dalla morte dell’autore. Tale durata è prevista dall’art. 25 della L. n. 633/41 nel testo vigente. Non si applica, dunque, quella piĂą breve, di non oltre 56 dalla prima pubblicazione. Quest’ultima è fissata dal Copyright Act americano del 1909. Nella specie, la Suprema corte ha riformato la pronuncia di merito. Quest’ultima aveva affermato la caduta in pubblico dominio del personaggio surrichiamato, protagonista di racconti scritti dall’autore dal 1919 al 1949.
Zorro non è libero da copyright.
Chi vuole utilizzare il personaggio di Zorro in Italia deve pagare i diritti ai legittimi titolari.
La ragione?
Sono passati 98 anni da quando lo scrittore Johnston Mc Culley ha creato il famoso personaggio di film e fumetti. Ma la Cassazione ha ritenuto che le opere di cittadini statunitensi pubblicate in Italia godano della medesima protezione prevista dall’art. 25 della legge sul diritto d’autore. In pratica si parla di tutta la vita dell’autore e fino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte. Mc Culley è morto nel 1958.
Il computo dei termini.
La Suprema Corte ha annullato una sentenza della Corte di Appello di Roma. Quest’ultima aveva dato ragione al committente ed utilizzatore di una campagna televisiva e radiofonica del 2007 che utilizzava Zorro per pubblicizzare un’acqua minerale. Secondo i titolari del copyright di Zorro, controparte aveva violato i diritti di privativa. Secondo la legge Statunitense sul copyright del 1909, l’opera avrebbe dovuto entrare in pubblico dominio nel 1977. E questa era stata la soluzione adottata dalla Corte d’appello di Roma. La Cassazione invece ha deciso di applicare la Legge Italiana piĂą restrittiva di quella Statunitense dell’epoca. Continua così la battaglia tra i sostenitori del pubblico dominio e i titolari dei diritti d’autore.
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