La sincronizzazione è una modalitĂ di utilizzazione di unâopera musicale o di un fonogramma che consiste nellâabbinamento di queste con altri e diversi prodotti (generalmente audiovisivi): opere cinematografiche ed assimilate, telefilm, spot pubblicitari o promozionali, ecc.
Lâopera musicale non solo viene fissata e riprodotta per esigenze tecniche, ma viene anche abbinata ed inserita â e talvolta manipolata â in un diverso prodotto costituito, a seconda dei casi, da pellicole o opere cinematografiche ed assimilate, opere audiovisive, telefilm, videoclip, filmati pubblicitari, sceneggiati televisivi ed altre simili realizzazioni sonore ed audiovisive.
Vengono pertanto in evidenza, oltre ai diritti esclusivi di registrazione e di riproduzione, anche il diritto di adattamento dellâopera musicale, diritti tutti riservati allâautore dagli artt.:
- 12 LDA (Lâautore ha il diritto esclusivo di pubblicare lâopera. Ha altresĂŹ il diritto esclusivo di utilizzare economicamente lâopera in ogni forma e modo originale, o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con lâesercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti.),
- 13 LDA (Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dellâopera, in qualunque modo o forma),
- 18 LDA (Il diritto esclusivo di elaborare comprende tutte le forme di modificazione, di elaborazione e di trasformazione dellâopera prevista nellâart. 4. Lâautore ha altresĂŹ il diritto di pubblicare le sue opere in raccolta. Ha infine il diritto esclusivo di introdurre nellâopera qualsiasi modificazione),
- 61 LDA (1.Lâautore ha il diritto esclusivo, ai sensi delle disposizioni contenute nella sezione I del capo III di questo titolo: di adattare e di registrare lâopera su qualunque supporto riproduttore di suoni, di voci o di immagini, qualunque sia la tecnologia utilizzata; di riprodurre, di distribuire, di noleggiare e di dare in prestito gli esemplari dellâopera cosĂŹ adattata o registrata; di eseguire pubblicamente e di comunicare lâopera al pubblico mediante lâimpiego di qualunque supporto).
La sincronizzazione, in sostanza, è una forma di manipolazione ad uso riproduttivo di opere musicali, che rientra nelle prerogative esclusive del loro autore a mente degli artt. 12 e 61 LDA, a prescindere dalla tipologia e dal contenuto del supporto, del prodotto o del mezzo audiovisivo cui la composizione musicale viene abbinata â sia esso opera cinematografica e assimilata, opera audiovisiva, filmato pubblicitario, prodotto multimediale, sceneggiato televisivo e simili â dovendosi ragionevolmente escludere la riconducibilitĂ della sincronizzazione dellâopera musicale tra le utilizzazioni ricomprese nellâaccezione di pubblica esecuzione.
Ma consideriamo i casi singolarmente:
- Sottofondi musicali: è necessaria lâautorizzazione del titolare dei diritti dâautore sullâopera musicale, nella maggior parte dei casi ottenibile tramite una licenza concessa da una societĂ di gestione collettiva (caso tipico: licenza S.I.A.E. per la musica di sottofondo nei negozi); per quanto riguarda il fonogramma, la legge prevede un diritto a compenso (vedi artt. 73 e 73-bis l.d.a.) da corrispondersi al produttore di fonogrammi (caso tipico: compenso corrisposto a SCF per la musica di sottofondo nei negozi).
- Utilizzazione pubblicitaria: in questo caso lâutilizzazione, non necessariamente vincolata a una sincronizzazione, come può essere per esempio la realizzazione di un CD audio contenente registrazioni musicali con in copertina il logo dellâazienda, comporta la necessitĂ di una doppia autorizzazione: quella del titolare dei diritti sullâopera musicale (in generale ottenibile dalla societĂ di gestione collettiva, come S.I.A.E.), e quella del titolare dei diritti sulla registrazione, il produttore di fonogrammi, che va invece negoziata direttamente con questâultimo soggetto.
- Sincronizzazione (pubblicitaria o meno): si tratta dellâabbinamento tra lâopera musicale/fonogramma con sequenze di immagini in movimento (opere cinematografiche, audiovisive o assimilate), sia per uso pubblicitario che per sottofondo, di primo o secondo piano (c.d. âcolonna sonoraâ). La sincronizzazione è soggetta a una doppia autorizzazione preventiva, negoziabile, in questo caso, direttamente con gli aventi diritto (editore musicale per lâopera, produttore di fonogrammi per la registrazione musicale).
Il diritto di sincronizzazione e il produttore musicale
Il diritto di sincronizzazione rientra tra i diritti esclusivi che competono al produttore di fonogrammi, che comprende anche quello di riproduzione. Si ritiene, tuttavia, che il produttore fonografico, abbia, oltre al diritto esclusivo di riproduzione, anche il diritto ad intervenire sul fonogramma in modo da consentire l’adattamento della fissazione sonora ai fini della sua trasposizione su di un supporto audiovisivo.
Questa attivitĂ di sincronizzazione dei suoni alle immagini (che ha un’espressione tipica nell’inserimento del fonogramma nella colonna sonora dell’opera filmica) viene:
- talvolta identificata in una particolare ipotesi di riproduzione,
- altre in un’attivitĂ di elaborazione che, a norma dell’art. 18 l. aut., comprende tutte le forme di modificazione e di trasformazione dell’opera.
A quest’ultimo riguardo potrebbe rilevare anche l’art. 61, lett. a) l. aut. il quale attribuisce al titolare della privativa il diritto di adattare e registrare l’opera su ogni supporto riproduttore, qualunque sia la tecnologia utilizzata. Ă certo, comunque, che la sincronizzazione sia attivitĂ dotata di una propria specificitĂ .
Il diritto di sincronizzazione e le modificazioni dellâopera
In dottrina, il diritto di sincronizzazione, benchĂŠ possa rientrare nellâampio genus del diritto di riproduzione, se ne differenzia per le diverse modalitĂ di esercizio e di attuazione.
Tali diverse modalitĂ , incidono sul contenuto stesso del diritto di sincronizzazione, il quale, inevitabilmente ricomprende anche la facoltĂ di apportare allâopera musicale le modificazioni necessitate dallâinserimento della stessa nel contesto audiovisivo.
La sincronizzazione, per le sue innegabili peculiaritĂ , è un diritto totalmente diverso rispetto alla riproduzione a mezzo della diffusione radiofonica o televisiva, o allâesecuzione dei singoli brani in pubbliche feste danzanti e in pubblici esercizi: fattispecie, queste, in presenza delle quali il legislatore configura il diritto al compenso di cui allâart. 73 l. aut..
Il diritto morale
Il diritto di sincronizzazione si differenzia da quello relativo alla mera riproduzione in quanto il suo esercizio può pregiudicare il diritto morale dellâautore del brano musicale (in ragione dellâabbinamento di questo ad immagini che lâautore ritenga inappropriate alla propria personalitĂ artistica, o tali da alterare il significato dellâopera da lui realizzata, o comunque svilirla.) (Trib. Roma Sez. IX, 28/01/2015, Imaie c. Universal Music Italy S.p.a. e altri).
Lâabbinamento con le immagini di unâopera musicale può interessare e compromettere il diritto morale dellâautore dellâopera musicale, inteso quale espressione della personalitĂ dellâautore.
Lâadattamento audiovisivo dellâopera musicale, infatti, può richiedere modifiche della stessa (tali da costituire una vera e propria elaborazione che dĂ origine ad unâopera anche parzialmente diversa, se non nuova) e lâadattamento nellâopera cosĂŹ derivata â e questa in sĂŠ medesima â può essere incompatibile o in contrasto con il significato o il senso dellâopera musicale.
Insomma, la sincronizzazione è senza dubbio un atto ben piĂš complesso della semplice riproduzione ed esige lâesplicito consenso individuale dellâautore dellâopera musicale per il suo abbinamento con immagini, siano esse in movimento o fisse (e altrettanto vale per la ÂŤsincronizzazione dei fonogrammiÂť, che presuppone il consenso del loro proprietario e titolare dei relativi diritti di sfruttamento: il produttore fonografico).
Il diritto di sincronizzazione nei film
Lâabbinamento non autorizzato di brani musicali a una pellicola cinematografica costituisce un vero e proprio illecito, dal momento che viola i diritti esclusivi del produttore fonografico consistenti nella riproduzione, con conseguente adattamento, del fonogramma allâinterno di quella cinematografica o, in generale, audiovisiva.
Il produttore cinematografico non può, senza autorizzazione da parte dellâavente diritto, utilizzare i fonogrammi prodotti da altri per inserirli nella propria pellicola.
La giurisprudenza
Anche la dominante giurisprudenza, seppur attraverso diversi percorsi ricostruttivi, individua nel diritto di sincronizzazione un diritto esclusivo del produttore fonografico.
In particolare la S.C. ha affermato, sul punto:
Lâutilizzazione di un âfonogrammaâ prodotto da terzi, per la âsincronizzazioneâ di un filmato televisivo va qualificato come illecito fonte di obbligazione risarcitoria (non come mera fonte dâuna obbligazione di corrispettivo per la diffusione del fonogramma stesso), risolvendosi tale comportamento in una violazione del diritto esclusivo, che lâart. 72 della L. n. 633 del 1941 riconosce al produttore fonografico di riprodurre con qualsiasi processo di duplicazione detto disco o apparecchio di sua produzione e di distribuirlo
(Cass. n. 12993/1999: nella fattispecie la societĂ titolare in via esclusiva per lâItalia dei diritti dâutilizzazione economica sulla registrazione dellâopera musicale âYesterdayâ aveva convenuto in giudizio per il risarcimento del danno alcune reti televisive che, senza il suo consenso, avevano utilizzato tale brano quale colonna sonora di un telecomunicato reclamizzante le reti televisive stesse, trasmesso ripetutamente ed anche per piĂš volte al giorno: la corte di legittimitĂ ha escluso, in particolare, che la societĂ proprietaria dellâopera musicale fosse titolare di un mero diritto di credito ex art. 73 della citata legge e che, come tale, potesse vantare solo il diritto ad un compenso).
Inoltre, i diritti del produttore fonografico comprendono il diritto esclusivo allâelaborazione della fissazione originaria del suono per mezzo delle moderne tecniche di manipolazione dei suoni, che presuppongono comunque una riproduzione del fonogramma originale.
Ă da ritenere che il diritto di sincronizzazione sia un diritto esclusivo spettante al produttore fonografico e che esso non sia suscettibile di essere esercitato da chicchessia senza autorizzazione del detto soggetto. Una volta qualificata lâattivitĂ di sincronizzazione come espressione di un diritto primario, viene escluso, con riferimento ad essa, il compenso che spetta agli artisti interpreti ed esecutori per i diritti secondari derivanti da pubbliche utilizzazioni.
La sentenza n. 29811 del 12/12/2017
La Corte di Cassazione ha affermato che la sincronizzazione â ossia lâabbinamento con le immagini di unâopera musicale â costituisce atto piĂš complesso della semplice riproduzione ed esige lâesplicito consenso individuale dellâautore dellâopera stessa. Pertanto, tra i diritti affidati alla gestione della SIAE che questâultima può concedere in licenza non rientra il diritto di sincronizzazione, in quanto implica unâoperazione che può comportare la nascita di una nuova opera ed è, quindi, idonea a compromettere il diritto morale dellâautore.
In questo senso, la Suprema Corte ha stabilito che lâuso di unâopera musicale quale colonna sonora di una serie tv necessita dellâesplicito consenso dellâautore, non essendo sufficiente la licenza concessa dalla SIAE, e non deve essere confusa con la pubblica esecuzione.
Non a caso, la giurisprudenza maggioritaria di merito ha affermato che:
viola i diritti dâautore ( ) relativi ad unâopera musicale la sua utilizzazione non autorizzata quale colonna sonora sincronizzata per i titoli di testa e di coda di una telenovela,
perchĂŠ la sincronizzazione di unâopera musicale a corredo di immagini in movimento, quale che sia la loro natura, rientra nellâambito delle facoltĂ esclusive dellâautore della composizione stessa, ai sensi dellâart. 12, secondo comma, LDA e laddove essa sia effettuata in difetto di preventivo consenso, costituisce violazione anche degli artt. 18 e 61 LDA.
Il processo di ÂŤsincronizzazioneÂť fuoriuscirebbe dai poteri gestori della SIAE, cosĂŹ come contenuti nellâelenco tassativo di cui allâart. 180 cit., sicchĂŠ tale procedimento avrebbe una sua autonomia e non potrebbe essere ridotto ad altre forme di contaminazione tra lâopera musicale e le immagini.
Ne conseguirebbe, per il principio dellâindipendenza dei diritti dâautore fra loro (di cui allâart. 19, primo co., LDA:
i diritti esclusivi previsti dagli articoli precedenti sono fra loro indipendenti. Lâesercizio di uno di essi non esclude lâesercizio esclusivo di ciascuno degli altri diritti
la necessitĂ di munirsi di unâapposita, specifica autorizzazione da parte degli autori e dei titolari dei diritti di sfruttamento economico di esse, non essendo sufficiente [per lâoperare del diverso principio della autonomia delle posizioni coesistenti sulla stessa opera, contenuto nellâart. 119, quinto comma, LDA (in forza del quale ÂŤlâalienazione di uno o piĂš diritti di utilizzazione non implica, salvo patto contrario, il trasferimento di altri diritti che non siano necessariamente dipendenti dal diritto trasferito, anche se compresi, secondo le disposizioni del titolo I, nella stessa categoria di facoltĂ esclusiveÂť)] invocare quella ÂŤlicenzaÂť, oggetto di convenzione tra la RAI e la SIAE.
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Il contratto di sincronizzazione
Il contratto di sincronizzazione consiste nell’ottenimento di una licenza per abbinare la musica che hai scelto alle immagini. Prima di sincronizzare opere musicali ad un filmato o immagini, è necessario chiedere agli autori ed editori delle opere il permesso per questo specifico uso.
Quando una produzione, o una persona fisica, conclude un contratto di sincronizzazione significa che compra dal titolare, il diritto ad utilizzare quel brano nel film, sincronizzandolo alle immagini e, spesso anche, nella colonna sonora.
Il contratto di sincronizzazione deve contenere, nelle premesse, la descrizione dei soggetti che sottoscriveranno l’accordo. Questi ultimi potrebbero essere, a seconda che il diritto di sincronizzazione sia stato ceduto o meno, l’autore o l’editore o il produttore musicale. In pratica parliamo:
- dell’editore, che dovrebbe essere l’esclusivo titolare di ogni e qualsiasi diritto di utilizzazione economica sullâopera musicale che si intende utilizzare;
- oppure della societĂ di produzione del disco e/o del produttore, se persona fisica, esclusivo titolare di ogni e qualsiasi diritto di utilizzazione economica della registrazione fonografica su supporto materiale (MASTER o DISCO) eseguita dall’autore.
L’oggetto del contratto di sincronizzazione musica immagine di un film, consiste nell’acquisizione diritti di sincronizzazione dellâopera musicale e registrazione fonografica di un brano musicale per un film.
Questo tipo di contratto viene concluso quando la produzione intenda:
- sincronizzare lâOpera musicale esclusivamente nel Film;
- utilizzare lâOpera e/o il Disco nella colonna sonora del Film e/o in un eventuale trailer pubblicitario dello stesso e/o in forme diverse dalla sola sincronizzazione ma sempre in connessione al Film.
A seconda dei diritti che si intenda utilizzare si raggiungeranno due diversi accordi e si cederanno diversi diritti.
In pratica, dando in licenza il brano o il master del brano:
- L’autore e l’editore musicale, avendone pieno titolo, concedono alla produzione non in esclusiva e per tutta la durata di protezione legale quale sancita in ogni paese del mondo, il diritto di sincronizzare il brano nel Film.
- L’autore e il produttore fonografico, avendone pieno titolo, concedono alla produzione non in esclusiva e per tutta la durata di protezione legale quale sancita in ogni paese del mondo, il diritto di sincronizzare.
In conseguenza delle concessione di cui ai punti precedenti, la produzione acquisisce esclusivamente, ai sensi dellâart. 19 L. 633/41, il diritto di inserire e sincronizzare lâOpera e/o il Disco nel Film provvedendo alla utilizzazione commerciale del Film stesso, senza limitazione alcuna di tempo, di luogo e di forme di sfruttamento commerciale.
Chi acquisisce un diritto di sincronizzazione, potrĂ , quindi:
- riprodurre lâOpera e/o il Disco nel Film,
- provvedere alla duplicazione, pubblicazione, diffusione, commercializzazione e distribuzione ed ogni altra forma di utilizzazione del Film contenente lâOpera e/o il Disco in ogni forma e modo, senza che lâautore/ produttore/editore avranno nulla a pretendere, salvo gli eventuali compensi maturati per il tramite della S.I.A.E. in conseguenza della pubblica diffusione dellâOpera a carico del diffusore;
- utilizzare lâOpera e/o il Disco in occasione di trailer pubblicitari relativi al Film e nella colonna sonora del Film stesso.
Occorre prevedere che lâOpera e/o il Disco potranno essere dalla produzione liberamente utilizzate a scopo promozionale del Film in occasione di ogni e qualsiasi sfruttamento del medesimo in qualsiasi forma, modo e tecnologia oggi conosciuti ed in futuro inventabili.
Certo serve un corrispettivo per la cessione dei diritti sul brano. Si tratta, solitamente, di una somma omnicomprensiva, globale e forfettaria.
Come si ottiene la licenza di sincronizzazione?
Come si ottiene l’autorizzazione per utilizzare una canzone nel tuo video o nel tuo film Come si fa ad avere il consenso dall’autore o dal titolare dei diritti per utilizzare un brano per i tuoi video e per postarlo su Youtube e Facebook?
Concettualmente, in realtà , è piuttosto semplice.
- Prima di tutto devi scoprire chi possiede il copyright o il diritto d’autore sul brano;
- una volta che hai scoperto chi detiene i diritti, devi mandargli una richiesta chiedendo anche la tariffa che viene solitamente applicata per l’uso;
- infine dovresti farti mandare il contratto o licenza di sincronizzazione nel quale, pagamento della somma richiesta, ti viene concessa l’autorizzazione ad utilizzare il brano per il tuo video o film.
Nella pratica è molto piÚ complicato
Di solito le canzoni non sono di un solo autore ma sono di piĂš autori o collaboratore. Potrebbe anche accadere che ogni coautore abbia una etichetta diversa. Oppure i diritti sulla canzone, potrebbero essere stati ceduti, a loro volta, a qualche altro soggetto diverso dall’autore. In questo caso dovresti fare una ricerca e poi chiedere a tutti l’autorizzazione. Il rischio è non essere certi di chi abbia i diritti sulla canzone. Nel caso di piĂš edizioni musicali, dovresti essere certo di chiedere a tutte quelle che detengono i diritti sul brano.
Come trovare tutti gli editori in modo da poter chiedere la licenza di sincronizzazione?
La parte piÚ complicata è, dunque, quella dello scoprire a chi appartengono i diritti. Un buon posto per iniziare a verificare la titolarità sono le c.d. liner notes, ovvero le indicazioni relative al brano che dovrebbero, per lo meno, dirti chi sono gli editori o chi è il titolare della registrazione. Sono quelle che si trovano nella copertina dei CD.
Potrebbe accadere che tu non abbia il CD e quindi dove le trovi le liner notes? L’unico modo è fare una ricerca online, vedere tra i nomi degli autori e dei loro publisher e cercare le loro email su google. Oppure, cercare tra i repertori di ASCAP.com e BMI.com.
Una volta recuperati i nomi degli editori, dovrai chiedere a loro l’autorizzazione o la licenza di sincronizzazione. Ricevuto il preventivo per la licenza e il contratto, leggilo con attenzione e verifica che la licenza contenga quello che ti serve.
PiĂš lavoro di quanto pensassi, eh?
Ecco perchÊ i programmi televisivi e le società di produzione cinematografica hanno dei music supervisor che fanno questo lavoro per loro. Molti shows e produzioni cinematografiche, hanno figure professionali incaricate di trovare la musica e identificare i titolari dei diritti e poi un avvocato o un paralegal o un altro dirigente che gestisce i contratti di licenza.
Certo tutto questo lavoro va bene farlo per un progetto filmico o uno spettacolo televisivo, ma per un video da postare su YouTube o di Facebook, non ha probabilmente senso. Se stai cercando una canzone per il tuo video da postare su Youtube, molto meglio se cerchi tra i repertori royalty-free.
Spero di averti dato qualche indicazione utile su come funziona il diritto d’autore in musica.
Io ho finito e adesso tocca a teÂ
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