Per sfruttare l’immagine di una persona, che sia o non sia un personaggio più o meno famoso, è necessario scrivere un accordo. È necessario per non incorrere in alcun tipo di violazione, ma soprattutto lo è per avere una dimostrazione valida e documentabile della cessione dei diritti.
La doppia natura del diritto di immagine
Il diritto di immagine ha, da un lato una valenza tipicamente economica e, dall’altro, presenta implicazioni derivanti dal suo essere altresì un diritto personalissimo. Si pensi, in tal senso, alla sistematica di matrice anglosassone, che ben distingue fra “right of publicity” e “right of privacy”. È opportuno non trascurare quella parte del diritto di immagine che resta sempre e comunque in capo alla persona, e dunque anche al personaggio famoso. Questa parte rientra fra i diritti personalissimi (irrinunciabili), nonostante il trasferimento dei diritti di sfruttamento economico della propria immagine ad una società.
Le parti del contratto
Le parti del contratto possono essere persone fisiche ma anche società. In particolare colui che cede l’uso dei propri diritti di immagine può essere:
- una persona fisica (dei cui diritti di immagine si tratti),
- ma anche una società a cui siano stati precedentemente trasferiti i medesimi diritti dal personaggio. In questa ultima ipotesi, prima di tutto, occorre richiedere alla società intestataria una garanzia sulla effettiva disponibilità dei diritti di immagine necessari a dare esecuzione al contratto. È conveniente, quando si acquistano i diritti, verificare che siano stati regolarmente ceduti e che la società in questione abbia validamente acquisito un diritto di gestione.
La manleva
Una volta stabilite le parti e quando si scrive il contenuto del contratto, quali clausole sarebbe meglio inserire?
Tutte le volte che si scrive un contratto di cessione dei diritti di immagini, sarebbe meglio prevedere una manleva in caso di eventuali contestazioni o revoche che dovessero essere avanzate o presentate da terzi o da chi sta cedendo l’immagine. Non solo per il presente ma anche in una prospettiva futura.
Non può stabilirsi a priori una modalità ideale per tenere in dovuta considerazione in un contesto contrattuale il diritto di immagine. Certo – di volta in volta e caso per caso – è consigliabile considerare l’impatto (anche economico) che può provocare l’attivazione di questo diritto da parte del personaggio famoso.
Ciò può avvenire attraverso:
- l’inserimento di clausole apposite di protezione verso la società cessionaria dei diritti di sfruttamento economico dell’immagine,
- o l’ottenimento di parallele liberatorie direttamente dal personaggio famoso.
Contratto di cessione dei diritti di immagine
Il personaggio famoso dovrebbe dichiarare espressamente ed irrevocabilmente di accettare e di essere pienamente soddisfatto del corrispettivo ricevuto. Dunque di non aver più nulla a pretendere:
- per nessuna ragione o titolo da Voi, dalle parti autorizzate e/o dai suoi aventi e danti causa,
- per tutto quanto previsto nell’accordo di cessione dei diritti,
- rinunciando espressamente a qualsiasi azione e/o pretesa al riguardo,
- compreso il diritto di approvazione o di avanzare pretese di compenso aggiuntivo,
- ovvero di risarcimento,
- nonché, quelle, a mero titolo esemplificativo, derivanti dalla violazione della privacy, diffamazione, ovvero dal diritto allo sfruttamento commerciale del proprio nome, della propria immagine, volto, opera interpretativa o materiale fotografico,
- o derivanti dall’utilizzo, dall’alterazione, dalla distorsione, dall’effetto illusorio, dalla riproduzione fallace, romanzata
- ovvero dall’uso composito del nome, dell’immagine, del volto, dell’opera interpretativa, del materiale fotografico.
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