Il contratto di cessione dei diritti d’autore è una delle tipologie contrattuali con cui vengono regolate le collaborazioni nel settore della produzione e dell’entertainment ma anche nell’editoria, nel mondo del giornalismo, della pubblicità e del marketing.
Contratto di cessione diritti d’autore: cos’è?
La cessione dei diritti d’autore è un contratto con cui l’autore cede i diritti di sfruttamento e i guadagni della sua opera in cambio di un compenso economico.
Funziona cosi: l’autore si impegna a realizzare un’opera entro dei tempi prestabiliti (ad es. un libro o un soggetto cinematografico) e, dietro compenso, ne cedi i diritti legati alla pubblicazione/ produzione ed allo sfruttamento.
Questa che ti ho appena descritto è la cessione dei diritti d’autore su commissione. Può accadere che l’autore crei un’opera autonomamente, senza nessuna commissione, e ne ceda i diritti di sfruttamento. In questo caso si parlerà comunque di cessione, ma su un’opera autonomamente redatta o in ogni caso realizzata.
Cessione dei diritti d’autore: soggetti interessati
Il contratto di cessione dei diritti d’autore interessa scrittori, traduttori, copywriter e anche giornalisti e chiunque crei un’opera scritta, come per esempio uno sceneggiatore.
È un contratto che non vincola nessuna delle due parti a obblighi particolari. L’autore per esempio non è obbligato né alla presenza fisica in un dato luogo, né a prestare la propria opera in orari predefiniti. L’importante è il risultato.
La mancanza di orari di lavoro e di una sede fisica predefinita vale soprattutto nel caso in cui il contratto preveda la cessione di diritti per articoli giornalistici o per articoli da inserire in un blog.
Cessione diritti autore: come funziona?
Il modello normativo italiano si basa sul principio della libera disponibilità del diritto. In pratica è lasciata alle parti molta libertà nella scelta sia del modello contrattuale di cessione, che può essere tipico o atipico.
Una delle poche norme di riferimento in materia di cessione di diritti è l’art. 110 della legge sul diritto d’autore (legge 22 aprile 1941, n. 633).
L’articolo in questione, nel prevedere che la trasmissione dei diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno deve essere provata per iscritto, si riferisce all’ipotesi in cui il trasferimento venga chiesto da chi acquista il diritto (cessionario) nei confronti di chi si vanti titolare del medesimo diritto a lui ceduto.
La legge sul diritto di autore all’art. 110 richiede la forma scritta per l’atto di trasmissione dei diritti di sfruttamento sull’opera dell’ingegno, ma siffatto requisito è anzitutto richiesto ad probationem e non ad substantiam.
Le regole generali della cessione di diritti d’autore
I limiti del modello contrattuale che regola la cessione sono dati dal fatto che l’autore di solito e sino a che non abbia acquisito un forte potere negoziale, ossia fino a che non sia diventato famoso, è contraente debole. Quindi l’autore subisce, di regola, l’imposizione contrattuale del cessionario (il produttore).
Negli anni i contratti di cessione si sono tipizzati seguendo i modelli contrattuali sviluppati all’estero come per esempio quelli di edizione musicale, i contratti discografici, le licenze software.
La conoscenza delle poche regole stabilite dal mercato è fondamentale affinchè il contratto di cessione validamente trasferisca i diritti di utilizzazione economica dall’autore al produttore.
Premesso che:
I diritti esclusivi previsti dagli articoli precedenti sono fra loro indipendenti. L’esercizio di uno di essi non esclude l’esercizio esclusivo di ciascuno degli altri diritti,
il legislatore ha stabilito che:
- possono essere acquisiti, alienati e trasmessi in tutti i modi e forme consentiti dalla legge solo i diritti di utilizzazione economica e i diritti connessi che hanno carattere patrimoniale (art. 107 l.d.a.);
- la cessione di uno o più esemplari dell’opera non comporta, salvo patto contrario, la trasmissione dei diritti di utilizzazione economica (art. 109 l.d.a.);
- al fine della prova di tale trasmissione si richiede la forma scritta del contratto di cessione (art. 110 l.d.a.);
- l’alienazione di uno o più diritti di utilizzazione non implica, salvo patto contrario, il trasferimento di altri diritti che non siano necessariamente dipendenti dal diritto trasferito, anche se compresi nella stessa categoria di facoltà esclusive.
- è nullo il contratto che abbia per oggetto tutte le opere o categorie di opere che l’autore possa creare, senza limite di tempo, e i contratti di alienazione dei diritti esclusivi di autore per opere da crearsi non possono avere una durata superiore ai dieci anni.
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