L’idea non può essere protetta in quanto tale. Solo la sua realizzazione può essere tutelata. Ecco come.
Come tutelare un’idea
Puoi brevettate un’idea e quindi brevettare un prodotto o brevettare un oggetto registrando il marchio se la materializzazione dell’idea è un segno per identificare il prodotto, il bene o il servizio da offrire alla clientela.
Se invece la materializzazione dell’idea è una innovazione tecnica, puoi brevettare un’idea.
Se la materializzazione dell’idea è una grafica o una forma di prodotto nuova e attraente, puoi registrare un disegno o modello.
Nel caso di un’opera artistica, puoi tutelare l’idea con il diritto d’autore. Per rivendicare il diritto di autore su un’opera è necessario che quest’opera possa essere definita quale opera dell’ingegno. Sono opere dell’ingegno quelle opere che hanno carattere creativo e innovativo, protette dagli artt. 2575 del codice civile e 1 LDA.
Ai sensi dell’art. 6 LDA il titolo originario dell’acquisto del diritto di autore è costituito dalla sola creazione dell’opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.
Ha carattere creativo ogni opera che sia connotata dai requisiti di novità e originalità ed in quanto tale essa appartiene al proprio autore e non è possibile copiarla o beneficiarne in alcun modo, senza il consenso esplicito dello stesso autore, che ne autorizzi l’utilizzo.
La novità va quindi intesa come espressione non solo di elementi essenziali e caratterizzanti idonei a distinguere l’opera da quelle precedenti ma soprattutto della personalità dell’autore dell’opera.
L’originalità va intesa come assenza di banalità, in quanto caratterizzante un’opera quale frutto di un particolare apporto creativo.
La creatività non è costituita dall’idea in sé, ma dalla forma della sua espressione e “non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, riferendosi, per converso, alla personale e individuale espressione di un’oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell’art. 1 della legge citata, di modo che un’opera dell’ingegno riceva protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore, con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto perché l’opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia; inoltre, la creatività non è costituita dall’idea in sé, ma dalla forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, di modo che la stessa idea può essere alla base di diverse opere che sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende e che, in quanto tale, rileva ai fini della protezione (Cass. Civ., sez. I, sent. 28 novembre 2011, n. 25173).
Solo una corretta gestione del portafoglio dei diritti di proprietà industriale di un’impresa implica il perseguimento di una adeguata strategia di protezione di tali diritti.
Quindi le imprese, per usufruire in modo efficace di tali strumenti, dovrebbero, prima di tutto, proteggere adeguatamente i propri diritti, monitorarli costantemente e sorvegliarli attivando i relativi servizi di sorveglianza.
Di seguito sono indicate alcune regole di massima che un’impresa dovrebbe seguire a tal proposito:
- compiere, a intervalli regolari, un’approfondita analisi dei propri diritti, del regime di protezione e del loro valore economico;
- valutare in quali casi sia realmente necessario procedere alla registrazione; in assenza di interesse a sfruttare un determinato diritto, non è ovviamente necessario incrementarne il livello della protezione
- decidere come proteggere i diritti;
- attivare servizi di sorveglianza al fine di verificare in tempo reale ed eventualmente reagire a depositi di privative industriali interferenti con i diritti acquisiti
- attivare servizi di investigazione allo scopo di monitorare il mercato e consentire alle imprese di reagire tempestivamente a qualsiasi violazione dei propri diritti
- utilizzare materiali o tecniche di produzione che rendano più difficile la contraffazione (come gli ologrammi, caratterizzati dalla variabilità di una rifrazione programmata)
- cercare – in caso di contraffazione di diritti – di acquisire elementi utili ai fini della prova (quali esemplari dei prodotti contraffatti, schermate dei siti web in cui sono offerti ecc.).
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