Come brevettare un’idea

come brevettare un'idea

L’idea non può essere protetta in quanto tale. Solo la sua realizzazione può essere tutelata. Ecco come.

Come tutelare un’idea, come brevettare un prodotto, come brevettare un oggetto

Puoi brevettate un’idea o brevettare un prodotto o brevettare un oggetto, magari registrandone il marchio, se la tua idea può essere materializzata in un segno per identificare il prodotto, il bene o il servizio da offrire alla clientela. Puoi brevettare un’idea se la sua materializzazione consiste in un’innovazione tecnica. Se la materializzazione dell’idea è una grafica o una forma di prodotto nuova e attraente, allora puoi registrare un disegno o modello.

Nel caso di un’opera artistica, puoi tutelare l’idea con il diritto d’autore. Per rivendicare il  diritto di  autore su un’opera è necessario che quest’opera possa essere definita quale opera dell’ingegno. Sono opere dell’ingegno quelle opere che hanno carattere creativo e innovativo.  Ha carattere creativo ogni opera che sia connotata dai requisiti di novità e originalità. In quanto tale l’opera appartiene al proprio autore. Si può copiarla o beneficiarne solo con il suo consenso esplicito che ne autorizzi l’utilizzo.

La novità va intesa come espressione non solo di elementi essenziali e caratterizzanti idonei a distinguere l’opera da quelle precedenti, ma soprattutto della personalità dell’autore dell’opera. La novità è intesa come novità di elementi essenziali e caratterizzanti tali da distinguere l’opera da quelle precedenti (ovvero una novità in senso oggettivo). La conseguenza di tale orientamento è ritenere tutelabili esclusivamente le sole opere nuove, che si differenziano dalle opere preesistenti, e che raggiungano una determinata soglia espressiva.

L’originalità va intesa come assenza di banalità, in quanto caratterizzante un’opera quale frutto di un particolare apporto creativo. Per originalità si intende il risultato di un’attività dell’ingegno umano non banale: si è affermato che l’opera è originale in quanto costituisce il risultato di una elaborazione intellettuale che riveli la personalità dell’autore.

La creatività non è costituita dall’idea in sé, ma dalla forma della sua espressione e non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, riferendosi, per converso, alla personale e individuale espressione di un’oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell’art. 1 della legge citata, di modo che un’opera dell’ingegno riceva protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore, con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto perché l’opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia; inoltre, la creatività non è costituita dall’idea in sé, ma dalla forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, di modo che la stessa idea può essere alla base di diverse opere che sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende e che, in quanto tale, rileva ai fini della protezione (Cass. Civ., sez. I, sent. 28 novembre 2011, n. 25173).

Come brevettare un’idea? Il diritto d’autore tutela l’idea creativa

Come abbiamo visto, uno dei principi cardine del diritto d’autore è che non è tutelabile l’idea che non si concretizzi in un’opera creativa. Ma non è sempre cosi. La giurisprudenza può aiutare a capire meglio questo concetto.

Brevettare idea

Se sino ad ora abbiamo detto che l’idea non è tutelabile, occorre evidenziare che in poche occasioni la giurisprudenza ha sancito l’esatto contrario. Ecco due esempi: uno del 2024 riguarda l’arte contemporanea e l’altro, un pò più datato, riguarda la pubblicità.

Daniel Druet è uno sculture francese al quale Cattelan ha commissionato la realizzazione di sue diverse opere. Per esempio è di sua realizzazione La Nona Ora (che raffigura Papa Giovanni Paolo II colpito da un meteorite) e anche Him (detto il “piccolo Hitler”).

Maurizio Cattelan o Daniel Druet: chi è l’artista?

Druet ha citato in giudizio il gallerista di Cattelan, Emmanuel Perrotin, e la Monnaie de Paris, spazio museale nel quale si è svolta nel 2016 la mostra Not afraid of Love, chiedendo di essere riconosciuto quale unico autore delle opere.

Il tribunale di Parigi ha respinto la richiesta di Druet. Per i giudici francesi il fatto non sussiste. Druet ha solo eseguito l’opera seguendo tutte le dettagliate indicazioni di Cattelan. Di fatto solo Cattelan è l’unico autore delle sculture. Di Cattelan è infatti il “concept”, l’idea del soggetto da rappresentare, in che modo questo debba essere rappresentato, la loro disposizione nello spazio.

Si legge nella sentenza:

è indiscusso che le precise direttive per allestire le sculture di cera in una specifica configurazione, relative in particolare al loro posizionamento all’interno degli spazi espositivi volti a giocare sulle emozioni del pubblico (sorpresa, empatia , divertimento, repulsione, ecc.), sono state emanate solo da Maurizio Cattelan senza Daniel Druet, non essendo in alcun modo in grado – né cercando di farlo – di arrogarsi la minima partecipazione alle scelte relative alla disposizione scenografica della presentazione delle dette sculture (scelta dell’edificio e dimensione della le stanze che assecondano il carattere, la direzione dello sguardo, l’illuminazione, persino la distruzione di un tetto in vetro o di un pavimento in parquet per rendere l’allestimento più realistico e suggestivo) o al contenuto del possibile messaggio contenuto nell’allestimento

La tutela dell’idea e il caso Pagani

Con l’ordinanza NRG 32885/2014, il Tribunale di Torino che ha sancito la tutelabilità dell’apporto creativo di Riccardo Pagani (il ricorrente) all’opera finale costituita da uno spot pubblicitario. La pronuncia in questione è una novità e una scoperta in tema di protezione concessa alle opere dal diritto d’autore. Il fatto è che già di per sé lo script di una pubblicità sarebbe difficilmente tutelabile perché dovrebbe concretarsi in una tangibile espressione creativa, ma ancora di più è difficile sostenere che la tutela vada accordata all’apporto creativo di chi si definisce autore per aver realizzato uno script.

Il sig. Pagani, autore dell’idea creativa a base dello spot pubblicitario noto come “Fiat 500 Cult Yacht”, non essendo stato indicato nei crediti dello spot, ha proposto un ricorso di urgenza ex art. 700 chiedendo di essere riconosciuto tra gli autori dell’opera.

Il giudice primariamente adito ha rigettato il ricorso con ordinanza del 10 novembre 2014 per difetto di fumus boni iuris escludendo che

l’apporto del sig. Pagani allo spot “Fiat 500 cult yacht” si sia concretato in un’opera tutelabile ai sensi del diritto d’autore

Il sig. Pagani ha proposto reclamo avverso la suddetta ordinanza e il Collegio adito ha stravolto la decisone del giudice monocratico.

Con l’ordinanza NRG 32885/2014, emessa il 31 marzo 2015 dalla sezione specializzata del Tribunale di Torino, che ha deciso sul reclamo, si è chiarito che il sig. Pagani è co-autore dell’idea fondante lo spot pubblicitario “Fiat 500 cult yacht”. Una decisione che si può definire avanguardista, perché smonta i principi cardine della legge sul diritto d’autore e le poche certezze sulle quali si basa. Essere autore significa creare, produrre; ma non tutto ciò che è prodotto dall’intelletto umano è suscettibile di tutela.

Oggetto del diritto d’autore sono, secondo l’art. 2575 del Codice Civile e l’art. 1 della legge sul diritto d’autore (l.d.a.):

le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze (questo riferimento manca però all’art 1 della legge sul diritto d’autore), alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione

Il concetto di carattere creativo non è definito omogeneamente dalla dottrina e dalla giurisprudenza. In termini generali, il carattere creativo viene ricondotto ai concetti di novità e originalità. La dottrina tradizionale, che ottiene il maggior riscontro nelle pronunce giurisprudenziali, differenzia il requisito dell’originalità da quello della novità.

L’ordinanza che è stata emessa sulla base del reclamo presentato dal sig. Pagani ha stravolto tali concetti, statuendo, del tutto inaspettatamente che:

  • nel caso in oggetto lo script non è l’opera tutelata ma è il supporto, lo strumento attraverso cui si è realizzato il concorso di Pagani alla creazione dell’opera;
  • il filmato pubblicitario può essere considerato opera protetta dalla legge sul diritto d’autore sotto diversi profili: può trattarsi di pubblicità caratterizzata da un’idea innovativa (quando un certo prodotto venga associato a un determinato gruppo di soggetti); oppure può trattarsi di pubblicità caratterizzata da una forma espressiva nuova (in questo secondo caso è originale il modo in cui viene veicolata e comunicata l’idea-guida);
  • un momento di fondamentale importanza nel processo creativo dello spot è la sua progettazione. L’idea dello spot, da intendersi come sua progettazione, costituisce quindi la sintesi, destinata a essere sviluppata nella fase di realizzazione del filmato;
  • ciò di cui si discute non è se lo script sia autonomamente tutelabile come opera, ma se il contributo dato da Pagani allo stesso script gli dia titolo per qualificarsi autore morale dell’opera.

Anche per il giudice di primo grado era indubbio che Pagani fosse autore dell’idea fondante lo spot pubblicitario ma

i realizzatori dello spot si sono solo ispirati ad un vecchio script del sig. Pagani

Il Collegio fa propria questa parte della decisione del giudice di primo grado per poi evidenziare, nel proseguito dell’ordinanza, che l’idea, nata anni prima all’interno dell’agenzia pubblicitaria Leo Burnett, era stata proprio del sig. Pagani, il quale aveva riscritto la frase fine dello spot sul suo blocco note.

Per questo motivo, alla luce degli elementi sopra indicati, la domanda del sig. Pagani volta a essere riconosciuto quale autore dello spot “Fiat 500 cultura yacth” viene giudicata assistita da ragionevole fondatezza e dunque accolta.

Grazie a quest’ordinanza sarà possibile confortare i futuri clienti, autori di format improbabili ai quali solitamente si consiglia di non adire le vie legali, che è iniziata una nuova era e che ciò che realmente conta è essere autori di un’idea creativa. Che cosa sia poi definibile come creatività e originalità è indiscutibile che si tratti di un giudizio soggettivo che va compiuto caso per caso. Dunque chi legge potrà giudicare da sé dopo aver visto  lo spot.

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🎓 sono l'Avvocato dei creativi: li aiuto a lavorare liberamente sentendosi protetti dalla legge

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