CasaPound Italia e Davide Di Stefano, quale dirigente nazionale della stessa e abilitato ad utilizzare la pagina Facebook dellāAssociazione, hanno agito in via cautelare chiedendo al Tribunale di ordinare a Facebook lāimmediata riattivazione della pagina Facebook di CasaPound Italia (https://www.facebook.com/casapounditalia/) e del profilo personale di Davide Di Stefano, quale amministratore della pagina.
In data 9/9/2019 Facebook senza alcun preavviso e senza fornire alcuna motivazione disattivava la āpaginaā dellāAssociazione di Promozione Sociale CasaPound e le pagine di rappresentanti e simpatizzanti dellāassociazione stessa.
Il Tribunale ha ritenuto che la domanda proposta fosse dotata dei presupposti richiesti dalla legge per lāemissione del provvedimento di urgenza e ha dato ragione a CasaPound.
Il ruolo di Facebook, le Condizioni dāUso e gli Standard della Community
In termini generali, in ordine allāinquadramento della fattispecie sottesa alla domanda cautelare, il Tribunale ha sottolineato il ruolo centrale e di primaria importanza ricoperto dal servizio di Facebook nellāambito dei social network e la speciale posizione ricoperta dal gestore del servizio che, in Europa, eĢ Facebook Ireland LTD.
Facebook eĢ un servizio online mediante il quale gli utenti di tutto il mondo possono entrare in contatto, condividere informazioni e discuterne tra loro nellāottica, dichiarata dalla stessa Facebook, della libertaĢ di espressione del pensiero (cfr. Standard della Community).
Il servizio opera attraverso speciali Condizioni dāUso che ne disciplinano i termini di utilizzo e regolano il rapporto tra ciascun utente italiano e Facebook Ireland e che ciascun utente, al momento della sottoscrizione del servizio tramite registrazione, si impegna ad accettare, utilizzare e rispettare: costituiscono parte integrante delle Condizioni i c.d. Standard della Community che hanno la funzione di garantire la sicurezza e la salvaguardia del Servizio Facebook e della sua comunitaĢ in quanto esprimono i comportamenti consentiti e quelli non consentiti nellāambito del servizio.
Il complesso delle regole derivanti dalle Condizioni dāUso e dagli Standard della Community rappresentano quindi il regolamento contrattuale che lāutente, al momento della registrazione al servizio di Facebook, eĢ tenuto ad accettare e rispettare.
In caso di violazione delle regole pattizie da parte dellāutente il suddetto regolamento contrattuale prevede lāirrogazione di misure qualificabili latu sensu quali sanzionatorie rappresentate (in ordine di crescente gravitaĢ) dalla rimozione di contenuti, dalla sospensione dallāutilizzo del Servizio Facebook e nei casi piuĢ gravi viene prevista la disabilitazione dellāaccount (sia temporanea che definitiva).
In particolare, merita segnalare un estratto dallāintroduzione agli Standard della ComunitaĢ secondo cui āLe conseguenze per la violazione degli Standard della community dipendono dalla gravitaĢ della violazione e dai precedenti della persona sulla piattaforma. Ad esempio, nel caso della prima violazione, potremmo solo avvertire la persona, ma se continua a violare le nostre normative, potremmo limitare la sua capacitaĢ di pubblicare su Facebook o disabilitare il suo profiloā.
L’obbligo di Facebook di garantire il pluralismo dei partiti
Ć evidente il rilievo preminente assunto dal servizio di Facebook (o di altri social network ad esso collegati) con riferimento allāattuazione di principi cardine essenziali dellāordinamento come quello del pluralismo dei partiti politici (49 Cost.), al punto che il soggetto che non eĢ presente su Facebook eĢ di fatto escluso (o fortemente limitato) dal dibattito politico italiano, come testimoniato dal fatto che la quasi totalitaĢ degli esponenti politici italiani quotidianamente affida alla propria pagina Facebook i messaggi politici e la diffusione delle idee del proprio movimento.
Ne deriva che il rapporto tra Facebook e lāutente che intenda registrarsi al servizio (o con lāutente giaĢ abilitato al servizio come nel caso in esame) non eĢ assimilabile al rapporto tra due soggetti privati qualsiasi in quanto una delle parti, appunto Facebook, ricopre una speciale posizione: tale speciale posizione comporta che Facebook, nella contrattazione con gli utenti, debba strettamente attenersi al rispetto dei principi costituzionali e ordinamentali fincheĢ non si dimostri (con accertamento da compiere attraverso una fase a cognizione piena) la loro violazione da parte dellāutente.
Il rispetto dei principi costituzionali e ordinamentali costituisce per il soggetto Facebook ad un tempo condizione e limite nel rapporto con gli utenti che chiedano lāaccesso al proprio servizio.
Conseguentemente ai principi sopra esposti, lāesclusione dei ricorrenti da Facebook si pone in contrasto con il diritto al pluralismo di cui si eĢ detto, eliminando o fortemente comprimendo la possibilitaĢ per lāAssociazione ricorrente, attiva nel panorama politico italiano dal 2009, di esprimere i propri messaggi politici.
La difesa di Facebook e la misura di disabilitazione della pagina di CasaPound
Sotto altro profilo Facebook ha sostenuto di avere legittimamente adottato la misura della disabilitazione della pagina dellāAssociazione e del suo amministratore percheĢ essi, in violazione delle Condizioni dāUso e degli Standard della Community (che vietano espressamente le organizzazioni che incitano allāodio), avrebbero divulgato contenuti di incitazione allāodio e alla violenza attraverso la promozione, nella pagina di Casapound, degli scopi e delle finalitaĢ dellāAssociazione stessa.
In relazione a tale profilo il Tribunale osserva che non eĢ possibile affermare la violazione delle regole contrattuali da parte dellāAssociazione ricorrente solo percheĢ dalla propria pagina sono stati promossi gli scopi dellāAssociazione stessa, che opera legittimamente nel panorama politico italiano dal 2009.
La resistente a supporto della sua tesi evidenzia poi nella propria memoria di costituzione una serie di episodi connotati da atteggiamenti di odio contro le minoranze o violenza, che hanno visto quali protagonisti membri di Casapound i cui contenuti peroĢ non hanno trovato ingresso nella pagina Facebook di Casa Pound ma sono stati tratti da articoli comparsi su quotidiani anche on line o da siti di informazione, comunque esterni a Facebook.
Sotto altro aspetto eĢ appena il caso di osservare che non eĢ possibile sostenere che la responsabilitaĢ (sotto il profilo civilistico) di eventi e di comportamenti (anche) penalmente illeciti da parte di aderenti allāassociazione possa ricadere in modo automatico sullāAssociazione stessa (che dovrebbe cosiĢ farsene carico) e che per cioĢ solo ad essa possa essere interdetta la libera espressione del pensiero politico su una piattaforma cosiĢ rilevante come quella di Facebook.
Non vi eĢ dubbio infatti che le ipotesi di responsabilitaĢ oggettiva o āda posizioneā nellāordinamento italiano vadano interpretate restrittivamente.
Non possono inoltre essere considerate come violazioni dirette da parte dellāAssociazione gli episodi citati dalla resistente nella memoria e riferiti a contenuti riguardanti la c.d. croce celtica o altri simboli, episodi che singolarmente non paiono infrangere il limite di cui si eĢ parlato sopra e che infatti non hanno generato la disabilitazione dellāintera pagina ma la rimozione di singoli contenuti ritenuti non accettabili.
NeĢ sono pertinenti i richiami alla giurisprudenza straniera effettuati da Facebook atteso che dalla stessa prospettazione della resistente emerge che si eĢ trattato di casi in cui la pagina veniva usata per promuovere un partito che perseguiva scopi contrari alla Costituzione, valutazione di merito che eĢ senzāaltro preclusa allāodierna resistente e che esula altresiĢ dalla cognizione cautelare della presente fase.
L’omesso avviso di disabilitazione della pagina
Quanto al profilo relativo allāomesso avviso di disabilitazione della pagina, esso non eĢ previsto in via preventiva dagli Standard della Community: il mancato riscontro della diffida dei ricorrenti puoĢ quindi al piuĢ rilevare nellāottica della buona fede ma tale accertamento non rileva rispetto alle misure cautelari invocate in questa sede.
Si ĆØ dunque concluso con una provvisoria vittoria il ricorso di CasaPound che ĆØ stato accolto. Il Tribunale ha ordinato a Facebook lāimmediata riattivazione della pagina di CasaPound Italia e del profilo personale di Davide Di Stefano, quale amministratore della pagina.
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