L’opera filmica, in quanto espressione della creatività di più persone, rientra nel più grande genus delle opere collettive.
Le opere collettive sono proprio quelle in cui più persone contribuiscono, in maniera autonoma, alla realizzazione del risultato finale, ma sotto la direzione di un determinato soggetto.
Nel caso di un film il riferimento è al regista, il vero e proprio autore principale dell’opera. A lui in quanto tale spetta, di solito, la determinazione del momento di compimento dell’opera (il cosiddetto diritto di final cut) nonché la direzione artistica dell’opera stessa.
In ogni caso tutti i co-autori dell’opera sono importanti in quanto offrono ciascuno un contributo determinante nella realizzazione del film. L’art. 44 specifica che “si considerano coautori dell’opera cinematografica l’autore del soggetto, l’autore della sceneggiatura, l’autore della musica ed il direttore artistico”.
Tutti questi soggetti hanno dunque diritto a essere menzionati come co-autori nella proiezione della pellicola con il proprio nome, la qualifica professionale e il tipo di contributo prestato (art. 48).
Resta il fatto che “gli autori delle parti letterarie o musicali dell’opera cinematografica possono riprodurle o comunque utilizzarle separatamente, purché non ne risulti pregiudizio ai diritti di utilizzazione il cui esercizio spetta al produttore” come prevede l’articolo 49.
Particolare attenzione deve essere riservata all’art. 50 che stabilisce che “se il produttore non porta a compimento l’opera cinematografica nel termine di tre anni dal giorno della consegna della parte letteraria o musicale, o non fa proiettare l’opera compiuta entro tre anni dal compimento, gli autori di dette parti hanno diritto di disporre liberamente dell’opera stessa”.
È interessante notare come la legge, in questo caso, voglia favorire la circolazione delle opere creative. Nella pratica però, nei contratti di cessione dei diritti del soggetto e della sceneggiatura al produttore, spesso si prevede un’estensione di questo diritto a 10 anni, con un rischio però per gli autori.
Questi ultimi, essendo questo articolo sconosciuto ai più, preferiscono o si sentono costretti a sottoscrivere accordi con le produzioni, perché ritengono che l’aver trovato qualcuno disposto a produrli sia di per sé un’occasione imperdibile. Alla fine però scoprono che non è così e che quegli accordi non erano pensati nel loro interesse. Se anche tu sei un autore, ho sicuramente toccato un tasto dolente! Accettare di firmare qualsiasi tipo di accordo pur di vendere la propria opera è una paura che può essere superata solo se conosci bene i tuoi diritti e cosa devi pretendere da chi acquista i tuoi elaborati.
Per quanto riguarda il diritto morale d’autore, anche per l’opera cinematografica, si applica quanto stabilito dalla legge in merito alle opere dell’ingegno. Ma in questo caso, che cosa potrebbe configurare una lesione del diritto morale d’autore?
Potrebbe essere considerato lesivo, per esempio, aggiungere il sonoro a un film muto, prescindendo dal consenso dell’autore oppure colorare un film che era stato girato in bianco e nero.
È accaduto in Francia a proposito del film Giungla d’Asfalto (The Asphalt Jungle) del 1950. In quel caso gli eredi dell’autore si sono opposti, con ragione, alla trasmissione del film a colori che invece in origine era in bianco e nero. Il film, diretto da John Huston, si ispira al romanzo La giungla d’asfalto scritto, un anno prima, da W.R. Burnett. Questi i fatti. La Turner Entertainment Company aveva stipulato un accordo con il canale televisivo francese La Cinq, per trasmettere il film, originariamente in bianco e nero, a colori. Gli eredi di John Huston si opposero alla diffusione della versione colorata del film, presentando una denuncia per lesione del diritto morale d’autore e il 23 novembre 1988, in Francia, ne fu proibita la trasmissione. Il 6 luglio 1989, La Cinq vinse in appello e trasmise il film proprio il 6 agosto 1989, il giorno dopo l’anniversario della morte di Marilyn Monroe. La Corte di Cassazione annullò la sentenza emessa il 6 luglio 1989, affermando che colorare il film trasformava l’opera d’arte originale, in misura tale da poter potenzialmente violare i diritti morali dell’autore.
Questo esempio aiuta a capire che la deformazione di un’opera, nel caso di specie un film, può essere intesa in vari modi e anche a seconda delle epoche storiche. Intendo dire che oggi certe mutilazioni dell’opera non sono più considerate lesive. Per esempio un problema molto dibattuto (soprattutto in passato) riguardava la possibilità che gli autori di un’opera cinematografica potessero invocare l’art. 20 per opporsi alle interruzioni pubblicitarie dei propri film. Gli interessi che hanno dato origine al problema sono evidenti. Da un lato vi erano quelli delle emittenti televisive a mandare in onda il maggior numero di pubblicità per finanziare la propria attività; dall’altro vi erano gli interessi morali degli autori a non vedere falsata la propria personalità creativa attraverso l’interruzione pubblicitaria dei film; da un altro lato c’era il pubblico che aveva interesse a fruire di un’opera senza limitazioni di alcun genere. Oggi la pubblicità non è più così invasiva durante i film, anche perché abbiamo diversi altri modi per guardarli rispetto alla sola televisione che avevamo in passato.
L’autore cinematografico e i Diritti d’autore ai fini della realizzazione del suo film
Quali sono i diritti d’autore necessari ai fini della realizzazione di un film? Per iniziare la produzione di un film, il produttore, come prima cosa, ha necessità di avere come base una complessa serie di rapporti contrattuali, tutti necessari ad assicurarsi la titolarità del prodotto finale. Ma quali sono questi accordi?
Un produttore cinematografico può commissionare l’elaborazione di un soggetto da cui trarre l’opera, ad un autore che dia vita ad una storia, sulla quale sviluppare un trattamento o anche direttamente una sceneggiatura.
Più spesso, invece, il produttore procede all’acquisto dei diritti patrimoniali e di sfruttamento economico di un soggetto o di una sceneggiatura già elaborati, ovvero dei c.d. diritti di riduzione cinematografica di un’opera letteraria (un romanzo, un racconto, un semplice trattamento, ecc.) dal quale intende poi realizzare una sceneggiatura che sarà eventualmente commissionata ad autori specializzati in questo genere.
In tutti questi casi il produttore stipulerà, con gli aventi diritto, un contratto – che come prescrive la legge, dovrà essere provato per iscritto – che disciplinerà l’ampiezza, le condizioni e i termini della cessione dei diritti dall’autore dell’opera letteraria – o anche dall’editore di un libro a seconda dei casi – per la realizzazione di un film.
Altro coautore dell’opera filmica è il regista (direttore artistico) al quale il produttore affida la direzione creativa e artistica del film. La prestazione del regista non è dunque limitata alla messa a disposizione delle sue energie fisiche, ma anche all’apporto creativo che dovrà quindi anch’esso essere disciplinato in un apposito contratto.
Per quanto riguarda invece la musica di commento al film, il produttore può commissionare a un compositore la realizzazione di musiche originali di commento e anche in questo caso il produttore dovrà acquisire dall’autore della musica – che sarà un coautore del film – tutti i diritti patrimoniali e di sfruttamento economico della musica, o quanto meno i c.d. diritti di sincronizzazione consistenti nel diritto di utilizzare la musica in abbinamento alle immagini del film.
Diverso è il caso in cui la colonna sonora del film sia costituita anche (o solo) da musiche c.d. di repertorio e quindi già esistenti, ovvero il film contenga brani musicali. Il produttore in questi casi dovrà procedere all’acquisto in licenza dei relativi diritti di sincronizzazione nel film da parte dei rispettivi titolari.
Se ti interessa saperne di più sulla gestione dei diritti d’autore ai fini della realizzazione del film
continua a leggere… come stabilire il budget del film
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Janis Joplin il film: quando si blocca la produzione
Il film su Janis Joplin con Amy Adams è in fase di realizzazione da anni, ma una nuova causa si propone di fermarne lo sviluppo, almeno temporaneamente.
La causa
LKL Productions e la società di produzione svizzera, Silver Reel, hanno citato in giudizio lo scrittore-produttore Ron Terry, le società affiliate all’autore e la società di investimento Chesterton Capital per “Get It While You Can”, sostenendo, in prima istanza, la violazione da parte di questi ultimi, dell’accordo di opzione per la sceneggiatura. Lo scorso agosto LKL e Silver Reel hanno pagato 117 mila dollari per i diritti esclusivi sulla sceneggiatura di “Get It While You Can”, che Terry ha scritto con la moglie, Teresa Kounin-Terry.
Ma c’era una condizione:
il contratto di opzione era subordinato alla restituzione, sotto forma di prestiti concessi, di $ 1,7 milioni, finanziamenti concessi a Terry dalla società di investimento Chesterton Capital. Silver Reel e la LKL hanno tentato di ripagare i prestiti fino a quando hanno trovato che i termini dell’accordo tra la società finanziatrice e Terry erano “usurai, illegali, inconcepibili e inapplicabili.” Essi sostengono che Chesterton, rappresentata da John Walsh e Anne Brensley, che lavorano con la società, avrebbe applicato il 235 per cento di interessi sui prestiti e che avrebbe rifiutato gli sforzi dei produttori per negoziare termini più equi. “Chesterton e Walsh stanno tenendo in ostaggio la sceneggiatura e il film e pretendono che vengano pagate somme scandalose”, affermano. I ricorrenti sostengono che Terry abbia accettato termini di prestito così onerosi perchè al tempo l’autore era malato e stava in cura: “Terry era sotto costrizione fisica e finanziaria quando ha accettato le condizioni di prestito imposte dalla Chesterton” recita la citazione, e “indipendentemente dalla coercizione in ogni caso i termini dei prestiti sono usurai, illegali, inconcepibile e inapplicabile.”
Ma c’è di più.
Infatti, mentre i ricorrenti cercavano di ripagare il denaro prestato, Terry, i suoi affiliati e la Chesterton, visto che l’opzione era in scadenza, hanno cercato di piazzare la sceneggiatura a parti terze rispetto all’accordo. Gli attori hanno chiesto al Giudice di estendere il termine dell’opzione — che terminerà a Marzo — sino alla decisione sulla causa e di fermare i convenuti dal cercare di vendere ad altri la sceneggiatura in violazione dell’opzione.
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